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STATUTO
SOMMARIO:
STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Costituzione della Cassa Edile e
sua denominazione
In conformità degli artt. 34 e 62 dei
Contratti collettivi nazionali di lavoro 24 luglio 1959 e 26 luglio 1951
per gli operai addetti alle Industrie edilizia ed affini, nonché
dell’art. 9 del Contratto integrativo di lavoro 30 marzo 1962 della
Provincia di Alessandria è costituita in Alessandria, a decorrere dal 1°
aprile 1962, la “Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza”.
Art. 2 – Sede – Funzioni e Durata
La Cassa Edile ha sede in Alessandria
L’indirizzo è determinato e modificato dal
Comitato di Gestione.
La Cassa Edile, organismo associativo
sindacale, è lo strumento per l’attuazione, per le materie indicate nel
presente statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l’A.N.C.E.,
l’Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.N.E.A.L./UIL -
F.I.L.C.A/CISL – F.I.L.L.E.A./CGIL della Provincia di Alessandria.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più
delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione
collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei
confronti della Cassa Edile.
La durata della Cassa Edile è
indeterminata nel tempo.
Art. 3 – Rappresentanza legale, domicilio
e Foro competente
La rappresentanza legale della Cassa
spetta al Presidente del Comitato di Gestione come dal successivo art.11.
Tutti i lavoratori e i datori di lavoro
iscritti eleggono il proprio domicilio legale presso la sede della Cassa
per quanto riguarda le assistenze, le prestazioni e i servizi gestiti
dalla Cassa medesima.
Per tutte le controversie che dovessero
insorgere in relazione all’attività della Cassa è competente il foro di
Alessandria
Art. 4 – Compiti
La Cassa Edile provvede a:
a) prestazioni di previdenza e di
assistenza;
b) gestione accantonamento per ferie,
gratifica natalizia e riposi annui,
c) ogni altro compito congiuntamente
affidato dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente
statuto o, nell’ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle
Organizzazioni della provincia di Alessandria ad essa aderenti;
d) gestione dei contributi e delle somme
ad essa attribuiti con accordi e contratti collettivi dalle
Organizzazioni sindacali nazionali di categoria di cui all’art. 2 e
dalle Organizzazioni sindacali della provincia di Alessandria alle
stesse aderenti.
Art. 5 – Prestazioni di Previdenza e di
assistenza
Le prestazioni della Cassa Edile sono
stabilite dagli accordi e contratti nazionali stipulati dalle
Associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto e dagli
accordi e contratti locali stipulati, per le materie non disciplinate
dagli accordi nazionali e contratti suddetti, dalle Organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Alessandria
aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate dagli accordi e
contratti locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di
cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio
accertate dal Comitato di gestione.
La Cassa Edile dà automatica ed integrale
applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e
territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi
precedenti.
Art. 6 – Iscritti
Sono iscritti alla Cassa Edile, agli
effetti del presente Statuto, i datori di lavoro ed i lavoratori i cui
rapporti sono regolati da contratti ed accordi collettivi stipulati
dalle Organizzazioni di cui all’art. 2 e da altre Organizzazioni che si
siano sottoposte alla medesima disciplina o che vi abbiano
successivamente aderito, previo assenso in ogni caso da parte delle
Organizzazioni di cui all’art. 2.
Art. 7 – Rapporto di iscrizione
Il rapporto di iscrizione presso la Cassa
ha inizio, con il rispetto delle relative modalità, dal giorno in cui
l’operaio è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro, il quale, in
applicazione dei vigenti contratti collettivi e concordati di lavoro, è
tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.
Il rapporto cessa per i seguenti motivi:
a) morte dell’iscritto;
b) passaggio dell’iscritto alle dipendenze
di un datore di lavoro esercente un’altra attività diversa da quella
edile ed affine;
c) emigrazione all’estero dell’iscritto;
d) cessazione di attività lavorativa
dell’iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
e) cessazione di attività della Cassa.
Il rapporto dei datori di lavoro cessa per
cessazione della attività.
TITOLO II
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
Art. 8 – Versamenti alla Cassa Edile
I contributi e gli altri importi da
versare alla Cassa Edile sono definiti dai contratti e dagli accordi
collettivi stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 e,
nell’ambito di questi, dai contratti ed accordi collettivi, sottoscritti
tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della
provincia di Alessandria aderenti alle predette Associazioni nazionali.
I termini e le condizioni di versamento
sono altresì stabiliti dai contratti ed accordi collettivi di cui al
comma precedente, fermo restando che gli obblighi contributivi dei
datori di lavoro e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono
inscindibili tra loro.
Il Comitato di Gestione della Cassa
stabilisce le ulteriori modalità di pagamento che si rendono necessarie.
Dell’esatto e puntuale versamento delle
somme di cui sopra è responsabile il datore di lavoro, il quale, per la
parte facente capo ai lavorati dipendenti, provvede mediante trattenuta
sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.
Nei confronti dei datori di lavoro
inadempienti, il Comitato di Gestione potrà adottare i provvedimenti
ritenuti più opportuni nel rispetto della legge e dei contratti
collettivi.
Art. 9 – Gestione ed Assistenza
La gestione delle somme di competenza
della Cassa Edile o comunque amministrate dalla stessa nonché
l’erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori iscritti sono
effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Comitato di
Gestione con apposito Regolamento, fermo in ogni casi il principio che
possono fruire delle prestazioni e delle assistenze della Cassa Edile
soltanto i lavoratori iscritti relativamente ai quali risultino
effettuati i versamenti di cui al precedente art. 8, salvo le eccezioni
eventualmente previste dai contratti ed accordi collettivi di cui allo
stesso art. 8.
Le prestazioni demandate agli accordi
locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei lavoratori nei limiti delle disponibilità dell’esercizio
accertate dal Comitato di Gestione.
La Cassa Edile da automatica ed integrale
applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni nazionali e
territoriali stipulate fra le Organizzazioni di cui all’art. 2.
TITOLO III
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Art. 10 – Organi della Cassa Edile
- il Comitato di presidenza;
- il Comitato di gestione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio sindacale;
Art. 11 – Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è costituito dal
Presidente e dal Vice Presidente:
Uno fra i membri nominati
dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente
all’A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su degnazione
dell’Associazione territoriale medesima.
Uno fra i membri nominati dalle
Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di
queste ed a rotazione, la funzione di Vice Presidente.
Spetta la Comitato di Presidenza di
sovraintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle
deliberazioni del Comitato di Gestione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo,
l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere
effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Il Presidente presiede il Comitato di
gestione e il Consiglio generale, ha la firma sociale e rappresenta
legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Comitato di Presidenza decide sugli
eventuali reclami presentati dagli iscritti.
Le deliberazioni del Comitato di
Presidenza sono impugnabili entro trenta giorni dalla notifica innanzi
al Consiglio Generale, il quale decide in via definitiva.
Art. 12 – Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è costituito da 12
componenti nominati:
- n.6 dal Collegio Costruttori Edili ed
Affini della Provincia di Alessandria, aderente all’A.N.C.E.;
- n.6 dalle Organizzazioni territoriali
dei lavoratori della stessa Provincia, aderenti alle Federazioni
nazionali di cui all’art. 2, in misura paritetica fra loro.
In caso di necessità i rappresentanti nel
Comitato di gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali
rispettive.
a) Attribuzioni del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione ha il compito di
provvedere all’amministrazione e alla gestione della Cassa compiendo gli
atti necessari allo scopo.
In particolare il Comitato di Gestione:
- predispone il piano revisionale delle
entrate e delle uscite in attuazione degli accordi stipulati dalle
Organizzazioni di cui all’art. 2 relativi ai contributi e alle
prestazioni, nonché il bilancio consuntivo;
- delibera ed approva i regolamenti
interni della Cassa;
- vigila sul funzionamento di tutti i
servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa ed in particolare
modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- promuove e cura l’impiego nonché la
destinazione dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute
nel presente Statuto;
- provvede alla formazione ed
all’amministrazione dei fondi di riserva relativi alle gestioni curate
dalla Cassa, ed al patrimonio della stessa, secondo le norme contenute
nel presente statuto;
- accorda pegni, ipoteche, e consente
iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici
registri ipotecari, censuari e nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà
di esonerare i Conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche
per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od
amichevoli compositori, muove e sostiene liti, e ne recede, appella e
ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i
giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista,
vende e costruisce immobili;
- promuove provvedimenti amministrativi e
giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della
Cassa;
- approva le assunzioni ed i licenziamenti
del personale della Cassa e ne fissa il trattamento economico in
conformità al Regolamento di cui al successivo art. 18;
- delibera in ordine ad eventuali
richieste di anticipazioni o di prestiti avanzate dal personale
dipendente.
c) Convocazioni
Il Comitato di Gestione si riunisce
ordinariamente una volta al trimestre e, in via straordinaria, ogni
qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal
Presidente o dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del
Collegio Sindacale.
La convocazione del Comitato è fatta
mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di
quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza il termine
per la convocazione può essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi devono indicare il luogo,
giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Il Direttore della Cassa, se nominato, o
il responsabile dell’Ufficio, può assistere alle riunioni su richiesta
del Presidente e del Vice Presidente.
Il Segretario del Comitato sarà nominato
dal Presidente fra i presenti alle riunioni.
d) Deliberazioni
Per la validità delle adunanze del
Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la
presenza di almeno nove dei suoi componenti compreso il Presidente o suo
delegato.
Ciascun membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese con il voto
favorevole di almeno nove componenti.
In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Art. 13 – Consiglio Generale
a) Composizione
Il Consiglio Generale è costituito da:
1) 12 componenti il Comitato di Gestione;
2) 3 componenti nominati dal Collegio
Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria, aderente
all’A.N.C.E.;
3) 3 componenti nominati dalle
Organizzazioni territoriali dai lavoratori rappresentate nel Comitato di
Gestione.
Due dei posti di cui alle lettere b) e c)
possono essere ricoperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni
diverse da quelle indicate nell’art. 12 alle condizioni e con le
modalità previste dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra le
Associazioni e le Federazioni nazionali di cui allo art. 2.
b) Attribuzioni
Spetta al Consiglio Generale di:
- esaminare e valutare il piano
previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della
Cassa Edile;
- decidere in via definitiva gli eventuali
ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in
materia di contributi e di prestazioni.
c) Convocazioni
Il Consiglio Generale si riunisce
ordinariamente, una volta al semestre e, in via straordinaria, ogni
qualvolta sia richiesto da almeno cinque componenti il Consiglio stesso
o dal Presidente o dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del
Collegio Sindacale
La convocazione del Consiglio Generale è
fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima di
quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono indicare il luogo,
giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Il Direttore della Cassa, se nominato, o
il responsabile dell’ufficio può assistere alle riunioni su richiesta
del Presidente e del Vice Presidente.
Il Segretario del Consiglio Generale sarà
nominato dal Presidente fra i presenti alle riunioni.
d) Deliberazioni
Per la validità delle adunanze del
Consiglio Generale e delle deliberazioni relative è necessaria la
presenza di almeno quattordici dei suoi componenti compreso il
Presidente o suo delegato.
Le deliberazioni sono assunte con il voto
favorevole di almeno quattordici dei componenti il Consiglio Generale.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Art. 14 – Presidente
Spetta al Presidente della Cassa di:
a) rappresentare la Cassa di fronte ai
terzi e stare per essa in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
b) provvedere alla convocazione ordinaria
e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale e
presiederne le riunioni. Invitare alle riunioni, in accordo con il Vice
Presidente, rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni
territoriali di cui all’art. 2;
c) sovraintendere, di concerto con il Vice
Presidente, all’applicazione dello statuto ed alla gestione ed
all’attività della Cassa;
d) dare esecuzione, di concerto con il
Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
In caso di assenza o di impedimento, il
Presidente può delegare per iscritto, di volta in volta o per specifica
materia, ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli
nominati dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Alessandria,
tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.
Art. 15 – Vice Presidente
Spetta al Vice Presidente della Cassa di:
a) sovraintendere, di concerto con il
Presidente, all’applicazione dello statuto ed alla gestione ed
all’attività della Cassa;
b) dare esecuzione, di concerto con il
Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
In caso di assenza o di impedimento, il
Vice Presidente può delegare per iscritto, di volta in volta o per
specifica materia, ad altro componente del Comitato di Gestione, fra
quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue
funzioni con pienezza di poteri.
Art. 16 – Durata delle cariche – Gratuità
Tutte le cariche hanno durata triennale.
Il triennio decorre dal giorno successivo
a quello di approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio
Generale, ai sensi dell’art. 13, lettera b) e scade il giorno in cui,
nel terzo anno successivo, il Consiglio Generale approva il bilancio
consuntivo dell’anno precedente.
E’ però data facoltà alle Associazioni ed
alle Organizzazioni cui spettano le nomine ai sensi del presente
statuto, di provvedere, anche prima dello scadere del triennio, alla
sostituzione delle persone da esse rispettivamente designate a ricoprire
cariche.
Le persone nominate in sostituzione di
quelle eventualmente cessanti per qualunque causa prima dello scadere
del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimaste le
persone che hanno sostituito.
Le persone designate a ricoprire cariche
sono rieleggibili.
Tutte le cariche sono gratuite.
Peraltro, al Presidente della Cassa, al
Vice Presidente e agli altri componenti il Comitato di Gestione ed il
Consiglio Generale, anche in relazione a specifici compiti che venissero
loro affidati, possono essere corrisposte somme a titolo di indennizzo
e/o di rimborso spese; l’entità di tali somme è stabilita dal Comitato
di Gestione.
Art. 17 – Collegio Sindacale
a) Composizione
Il Collegio Sindacale è composto di tre
membri, di cui due - uno per ciascuna delle parti –designati
rispettivamente dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui allo art. 2.
Il terzo membro, che presiede il Collegio,
è scelto di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali
tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
In mancanza di accordo, la designazione è
fatta dal Presidente del Tribunale.
Le Organizzazioni territoriali dei datori
di lavoro e dei lavoratori di cui al primo comma designano inoltre due
Sindaci supplenti – uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l’altro
in rappresentanza dei lavoratori – destinati a sostituire i Sindaci
effettivi eventualmente impediti per cause di forza maggiore.
b) Durata
I Sindaci, sia effettivi che supplenti,
durano in carica per il triennio di cui al secondo comma dell’art. 16 e
possono essere riconfermati.
c) Compensi.
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo
il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione
in sede di predisposizione del piano previsionale delle entrate e delle
uscite.
d) Attribuzioni
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed
hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, e 2407 del Codice
Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire al Comitato di
Gestione ed al Consiglio Generale le eventuali irregolarità riscontrate
durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio Sindacale esamina i bilanci
consuntivi della Cassa relativi alle varie gestioni ad essa affidate ai
sensi dell’art. 4 per controllarne la corrispondenza con i registri
contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta
al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo
ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna
formalità di procedura.
I Sindaci partecipano alle riunioni del
Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.
Art. 18 – Personale della Cassa
A reggere gli Uffici della Cassa,
assicurandone l’esatto funzionamento, il Comitato di Gestione può
nominare un Direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal
Comitato di Gestione stesso.
Il Comitato di Gestione fissa di volta in
volta i requisiti per poter ricoprire la carica di Direttore.
L’assunzione dell’altro personale della
Cassa è fatta dal Comitato di Gestione udito l’eventuale parere del
Direttore.
L’organizzazione funzionale dell’Ufficio,
il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di
tutto il personale dipendente della Cassa verranno determinati da
apposito Regolamento, da approvarsi dal Comitato di Gestione, in
conformità delle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di
lavoro vigenti per la categoria edile.
Art. 19 – Patrimonio Sociale
Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dai beni immobili che per acquisti,
lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà
della Cassa;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme
destinare a formare speciali riserve e accantonamenti;
c) dai beni mobili e dalle somme incassate
per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;
d) dalle somme che per qualsiasi altro
titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte
del patrimonio della Cassa.
I capitali amministrati dalla Cassa Edile
possono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in
beni immobili.
Art. 20 – Rendite
Le rendite della Cassa sono costituite:
a) dall’ammontare dei contributi ad essa
spettanti ai sensi dell’art. 4, lettera d);
b) dagli interessi attivi sui contributi
anzidetti, sul Fondo per ferie, gratifica natalizia e riposi annui e su
altri eventuali Fondi di cui la Cassa ha l’amministrazione, esclusi, in
ogni caso, i Fondi che essa gestisce ai sensi dell’art. 4, lettera c);
c) dagli eventuali residui attivi dei
Fondi anzidetti, esclusi sempre quelli di cui all’art. 4, lettera c),
dopo scaduti i termini entro i quali i relativi importi possono essere
richiesti dai datori di lavoro o dai lavoratori aventi diritto;
d) dalle possibili maggiorazioni
contributive per ritardati versamenti da parte dei datori di lavoro
delle somme di cui all’art. 8 e dalle sanzioni amministrative
eventualmente irrogate dal Comitato di Gestione nei casi di
inadempienza;
e) dalle somme incassate per lasciti,
donazioni, elargizioni ed in genere per atto di liberalità, ogni
qualvolta le somme stesse non siano destinate al patrimonio della Cassa;
f) dalle somme che per qualsiasi altro
titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano nelle
disponibilità gestionali della Cassa.
Art. 21 – Prelevamenti e Spese
Per far fronte alle spese di
amministrazione la Cassa si vale delle entrate di cui all’articolo
precedente.
Gli avanzi annuali di esercizio possono
essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie o
straordinarie o speciali accantonamenti.
Ogni prelevamento di fondi ed ogni
erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, devono
essere giustificati dalla relativa documentazione firmata dal Presidente
e dal Vice Presidente o da chi li sostituisce.
Qualsiasi prelievo, pagamento o movimento
di fondi, per qualsiasi titolo o causale, deve essere effettuato con
firma abbinata dal Presidente e del Vice Presidente o di chi li
sostituisce.
Le persone chiamate a sostituire il
Presidente o il Vice Presidente perché assenti od impediti devono essere
munite, agli effetti del presente articolo, di speciale delega scritta.
Art. 22 – Esercizi Finanziari e Bilanci
L’esercizio finanziario della Cassa
decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio, il Comitato
di gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi
riguardanti le singole gestioni della Cassa di cui all’art. 4, con
l’indicazione, per ognuna di esse, delle somme riscosse o da esigere e
di quelle effettivamente erogate e da erogare per impegni assunti.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, durante la vita della Cassa Edile.
Detti bilanci consuntivi devono essere
approvati dal Consiglio Generale entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
Entro la stessa data devono essere inoltre
predisposti ed approvati i piani previsionali delle entrate e delle
uscite, i quali debbono contenere una indicazione sufficientemente
esatta delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario cui si
riferiscono.
I bilanci consuntivi devono essere messi a
disposizione del Collegio sindacale almeno quindici giorni prima della
data fissata per la riunione in cui sono sottoposti all’approvazione del
Consiglio Generale.
I bilanci consuntivi devono rispecchiare
in forma chiara e precisa i risultati del conto economico e della
situazione patrimoniale ed essere corredati dagli elementi analitici che
potranno essere congiuntamente richiesti, nell’ambito delle competenze
fissate dai contratti ed accordi collettivi, dalle Organizzazioni
nazionali e territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, di cui
all’art. 2 del Presente Statuto.
I bilanci consuntivi – situazione
patrimoniale e conto economico – accompagnati dalla relazione del
Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale,
devono essere trasmessi entro trenta giorni dalla loro approvazione alle
Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle
quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione di cui
all’art. 12 del presente statuto.
Entro i successivi 30 giorni, le dette
Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro
valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso entro
dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, a
cura della Associazione che ne riceve incarico in occasione
dell’incontro di cui sopra, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne
dà lettura al Comitato di Gestione alla prima riunione.
Art. 23 – Scioglimento della Cassa Edile
La messa in liquidazione della Cassa Edile
è disposta con accordo sottoscritto tra le Organizzazioni territoriali
di cui all’art. 12 su conforme decisione congiunta delle Associazioni
nazionali di cui all’art. 2.
Dovrà operarsi la messa in liquidazione
qualora la Cassa cessi da ogni attività o quando venga a perdere, per
qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.
In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al primo comma
provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorso un mese dalla messa in
liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di
Alessandria.
Le anzidette Organizzazioni
determineranno, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i
compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l’operato.
In caso di scioglimento della Cassa Edile
per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di
controllo di cui all’art. 4, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
Art. 24 – Modificazioni dello Statuto
Eventuali modifiche al presente Statuto
sono di competenza delle Associazioni territoriali di cui all’art. 12
primo comma.
Art. 25 – Norma di rinvio
Per quanto non è espressamente previsto
dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge
e dei contratti ed accordi collettivi in vigore, stipulati dalle
Associazioni nazionali o dalle Organizzazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei lavoratori di cui all’art.2.
Letto, approvato e sottoscritto.
Alessandria, 15 dicembre 1998
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI
FeNEAL/UIL
FILCA/CISL
FILLEA/CGIL
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