STATUTO

 

SOMMARIO:

Art. 1 – Costituzione della Cassa Edile e sua denominazione

Art. 2 – Sede – Funzioni e Durata

Art. 3 – Rappresentanza legale, domicilio e Foro competente

Art. 4 – Compiti 

Art. 5 – Prestazioni di Previdenza e di assistenza

Art. 6 – Iscritti

Art. 7 – Rapporto di iscrizione

Art. 8 – Versamenti alla Cassa Edile

Art. 9 – Gestione ed Assistenza

Art. 10 – Organi della Cassa Edile

Art. 11 – Comitato di Presidenza

Art. 12 – Comitato di Gestione

Art. 13 – Consiglio Generale

Art. 14 – Presidente

Art. 15 – Vice Presidente

Art. 16 – Durata delle cariche – Gratuità

Art. 17 – Collegio Sindacale

Art. 18 – Personale della Cassa

Art. 19 – Patrimonio Sociale

Art. 20 – Rendite

Art. 21 – Prelevamenti e Spese

Art. 22 – Esercizi Finanziari e Bilanci

Art. 23 – Scioglimento della Cassa Edile

Art. 24 – Modificazioni dello Statuto

Art. 25 – Norma di rinvio

 


STATUTO

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 – Costituzione della Cassa Edile e sua denominazione

In conformità degli artt. 34 e 62 dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 24 luglio 1959 e 26 luglio 1951 per gli operai addetti alle Industrie edilizia ed affini, nonché dell’art. 9 del Contratto integrativo di lavoro 30 marzo 1962 della Provincia di Alessandria è costituita in Alessandria, a decorrere dal 1° aprile 1962, la “Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza”.

 

Art. 2 – Sede – Funzioni e Durata

La Cassa Edile ha sede in Alessandria

L’indirizzo è determinato e modificato dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile, organismo associativo sindacale, è lo strumento per l’attuazione, per le materie indicate nel presente statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l’A.N.C.E., l’Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.N.E.A.L./UIL - F.I.L.C.A/CISL – F.I.L.L.E.A./CGIL della Provincia di Alessandria.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.

 

Art. 3 – Rappresentanza legale, domicilio e Foro competente

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Comitato di Gestione come dal successivo art.11.

Tutti i lavoratori e i datori di lavoro iscritti eleggono il proprio domicilio legale presso la sede della Cassa per quanto riguarda le assistenze, le prestazioni e i servizi gestiti dalla Cassa medesima.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’attività della Cassa è competente il foro di Alessandria

 

Art. 4 – Compiti

La Cassa Edile provvede a:

a) prestazioni di previdenza e di assistenza;

b) gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui,

c) ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente statuto o, nell’ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni della provincia di Alessandria ad essa aderenti;

d) gestione dei contributi e delle somme ad essa attribuiti con accordi e contratti collettivi dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria di cui all’art. 2 e dalle Organizzazioni sindacali della provincia di Alessandria alle stesse aderenti.

 

Art. 5 – Prestazioni di Previdenza e di assistenza

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi e contratti nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto e dagli accordi e contratti locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali e contratti suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Alessandria aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate dagli accordi e contratti locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di gestione.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

 

Art. 6 – Iscritti

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti del presente Statuto, i datori di lavoro ed i lavoratori i cui rapporti sono regolati da contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’art. 2 e da altre Organizzazioni che si siano sottoposte alla medesima disciplina o che vi abbiano successivamente aderito, previo assenso in ogni caso da parte delle Organizzazioni di cui all’art. 2.

 

Art. 7 – Rapporto di iscrizione

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio, con il rispetto delle relative modalità, dal giorno in cui l’operaio è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro, il quale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi e concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) morte dell’iscritto;

b) passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un’altra attività diversa da quella edile ed affine;

c) emigrazione all’estero dell’iscritto;

d) cessazione di attività lavorativa dell’iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;

e) cessazione di attività della Cassa.

Il rapporto dei datori di lavoro cessa per cessazione della attività.

 

TITOLO II

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

 

Art. 8 – Versamenti alla Cassa Edile

I contributi e gli altri importi da versare alla Cassa Edile sono definiti dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 e, nell’ambito di questi, dai contratti ed accordi collettivi, sottoscritti tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Alessandria aderenti alle predette Associazioni nazionali.

I termini e le condizioni di versamento sono altresì stabiliti dai contratti ed accordi collettivi di cui al comma precedente, fermo restando che gli obblighi contributivi dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le ulteriori modalità di pagamento che si rendono necessarie.

Dell’esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra è responsabile il datore di lavoro, il quale, per la parte facente capo ai lavorati dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, il Comitato di Gestione potrà adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

 

Art. 9 – Gestione ed Assistenza

La gestione delle somme di competenza della Cassa Edile o comunque amministrate dalla stessa nonché l’erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori iscritti sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Comitato di Gestione con apposito Regolamento, fermo in ogni casi il principio che possono fruire delle prestazioni e delle assistenze della Cassa Edile soltanto i lavoratori iscritti relativamente ai quali risultino effettuati i versamenti di cui al precedente art. 8, salvo le eccezioni eventualmente previste dai contratti ed accordi collettivi di cui allo stesso art. 8.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile da automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali stipulate fra le Organizzazioni di cui all’art. 2.

 

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

 

Art. 10 – Organi della Cassa Edile

- il Comitato di presidenza;

- il Comitato di gestione;

- il Consiglio Generale;

- il Collegio sindacale;

 

Art. 11 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente:

Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all’A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su degnazione dell’Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste ed a rotazione, la funzione di Vice Presidente.

Spetta la Comitato di Presidenza di sovraintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di gestione e il Consiglio generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Comitato di Presidenza decide sugli eventuali reclami presentati dagli iscritti.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili entro trenta giorni dalla notifica innanzi al Consiglio Generale, il quale decide in via definitiva.

 

Art. 12 – Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è costituito da 12 componenti nominati:

- n.6 dal Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria, aderente all’A.N.C.E.;

- n.6 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della stessa Provincia, aderenti alle Federazioni nazionali di cui all’art. 2, in misura paritetica fra loro.

In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

a) Attribuzioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all’amministrazione e alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di Gestione:

- predispone il piano revisionale delle entrate e delle uscite in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’art. 2 relativi ai contributi e alle prestazioni, nonché il bilancio consuntivo;

- delibera ed approva i regolamenti interni della Cassa;

- vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

- promuove e cura l’impiego nonché la destinazione dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

- provvede alla formazione ed all’amministrazione dei fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente statuto;

- accorda pegni, ipoteche, e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i Conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti, e ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende e costruisce immobili;

- promuove provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

- approva le assunzioni ed i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento economico in conformità al Regolamento di cui al successivo art. 18;

- delibera in ordine ad eventuali richieste di anticipazioni o di prestiti avanzate dal personale dipendente.

c) Convocazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono indicare il luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa, se nominato, o il responsabile dell’Ufficio, può assistere alle riunioni su richiesta del Presidente e del Vice Presidente.

Il Segretario del Comitato sarà nominato dal Presidente fra i presenti alle riunioni.

d) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno nove dei suoi componenti compreso il Presidente o suo delegato.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno nove componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 13 – Consiglio Generale

a) Composizione

Il Consiglio Generale è costituito da:

1) 12 componenti il Comitato di Gestione;

2) 3 componenti nominati dal Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria, aderente all’A.N.C.E.;

3) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dai lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere ricoperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell’art. 12 alle condizioni e con le modalità previste dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra le Associazioni e le Federazioni nazionali di cui allo art. 2.

b) Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;

- approvare il bilancio consuntivo della Cassa Edile;

- decidere in via definitiva gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

c) Convocazioni

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente, una volta al semestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno cinque componenti il Consiglio stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio Sindacale

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono indicare il luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa, se nominato, o il responsabile dell’ufficio può assistere alle riunioni su richiesta del Presidente e del Vice Presidente.

Il Segretario del Consiglio Generale sarà nominato dal Presidente fra i presenti alle riunioni.

d) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno quattordici dei suoi componenti compreso il Presidente o suo delegato.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno quattordici dei componenti il Consiglio Generale.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

 

Art. 14 – Presidente

Spetta al Presidente della Cassa di:

a) rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare per essa in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;

b) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale e presiederne le riunioni. Invitare alle riunioni, in accordo con il Vice Presidente, rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 2;

c) sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, all’applicazione dello statuto ed alla gestione ed all’attività della Cassa;

d) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto, di volta in volta o per specifica materia, ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Alessandria, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

 

Art. 15 – Vice Presidente

Spetta al Vice Presidente della Cassa di:

a) sovraintendere, di concerto con il Presidente, all’applicazione dello statuto ed alla gestione ed all’attività della Cassa;

b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente può delegare per iscritto, di volta in volta o per specifica materia, ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

 

Art. 16 – Durata delle cariche – Gratuità

Tutte le cariche hanno durata triennale.

Il triennio decorre dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Generale, ai sensi dell’art. 13, lettera b) e scade il giorno in cui, nel terzo anno successivo, il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

E’ però data facoltà alle Associazioni ed alle Organizzazioni cui spettano le nomine ai sensi del presente statuto, di provvedere, anche prima dello scadere del triennio, alla sostituzione delle persone da esse rispettivamente designate a ricoprire cariche.

Le persone nominate in sostituzione di quelle eventualmente cessanti per qualunque causa prima dello scadere del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimaste le persone che hanno sostituito.

Le persone designate a ricoprire cariche sono rieleggibili.

Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro, al Presidente della Cassa, al Vice Presidente e agli altri componenti il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, anche in relazione a specifici compiti che venissero loro affidati, possono essere corrisposte somme a titolo di indennizzo e/o di rimborso spese; l’entità di tali somme è stabilita dal Comitato di Gestione.

 

Art. 17 – Collegio Sindacale

a) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri, di cui due - uno per ciascuna delle parti –designati rispettivamente dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui allo art. 2.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

In mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al primo comma designano inoltre due Sindaci supplenti – uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l’altro in rappresentanza dei lavoratori – destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente impediti per cause di forza maggiore.

b) Durata

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica per il triennio di cui al secondo comma dell’art. 16 e possono essere riconfermati.

c) Compensi.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione in sede di predisposizione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.

d) Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Comitato di Gestione ed al Consiglio Generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi della Cassa relativi alle varie gestioni ad essa affidate ai sensi dell’art. 4 per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

 

Art. 18 – Personale della Cassa

A reggere gli Uffici della Cassa, assicurandone l’esatto funzionamento, il Comitato di Gestione può nominare un Direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Comitato di Gestione stesso.

Il Comitato di Gestione fissa di volta in volta i requisiti per poter ricoprire la carica di Direttore.

L’assunzione dell’altro personale della Cassa è fatta dal Comitato di Gestione udito l’eventuale parere del Direttore.

L’organizzazione funzionale dell’Ufficio, il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente della Cassa verranno determinati da apposito Regolamento, da approvarsi dal Comitato di Gestione, in conformità delle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

 

Art. 19 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinare a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;

d) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in beni immobili.

 

Art. 20 – Rendite

Le rendite della Cassa sono costituite:

a) dall’ammontare dei contributi ad essa spettanti ai sensi dell’art. 4, lettera d);

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti, sul Fondo per ferie, gratifica natalizia e riposi annui e su altri eventuali Fondi di cui la Cassa ha l’amministrazione, esclusi, in ogni caso, i Fondi che essa gestisce ai sensi dell’art. 4, lettera c);

c) dagli eventuali residui attivi dei Fondi anzidetti, esclusi sempre quelli di cui all’art. 4, lettera c), dopo scaduti i termini entro i quali i relativi importi possono essere richiesti dai datori di lavoro o dai lavoratori aventi diritto;

d) dalle possibili maggiorazioni contributive per ritardati versamenti da parte dei datori di lavoro delle somme di cui all’art. 8 e dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dal Comitato di Gestione nei casi di inadempienza;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atto di liberalità, ogni qualvolta le somme stesse non siano destinate al patrimonio della Cassa;

f) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano nelle disponibilità gestionali della Cassa.

 

Art. 21 – Prelevamenti e Spese

Per far fronte alle spese di amministrazione la Cassa si vale delle entrate di cui all’articolo precedente.

Gli avanzi annuali di esercizio possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie o straordinarie o speciali accantonamenti.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, devono essere giustificati dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente o da chi li sostituisce.

Qualsiasi prelievo, pagamento o movimento di fondi, per qualsiasi titolo o causale, deve essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e del Vice Presidente o di chi li sostituisce.

Le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vice Presidente perché assenti od impediti devono essere munite, agli effetti del presente articolo, di speciale delega scritta.

 

Art. 22 – Esercizi Finanziari e Bilanci

 

L’esercizio finanziario della Cassa decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Comitato di gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa di cui all’art. 4, con l’indicazione, per ognuna di esse, delle somme riscosse o da esigere e di quelle effettivamente erogate e da erogare per impegni assunti.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa Edile.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati dal Consiglio Generale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Entro la stessa data devono essere inoltre predisposti ed approvati i piani previsionali delle entrate e delle uscite, i quali debbono contenere una indicazione sufficientemente esatta delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.

I bilanci consuntivi devono essere messi a disposizione del Collegio sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Generale.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del conto economico e della situazione patrimoniale ed essere corredati dagli elementi analitici che potranno essere congiuntamente richiesti, nell’ambito delle competenze fissate dai contratti ed accordi collettivi, dalle Organizzazioni nazionali e territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, di cui all’art. 2 del Presente Statuto.

I bilanci consuntivi – situazione patrimoniale e conto economico – accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale, devono essere trasmessi entro trenta giorni dalla loro approvazione alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione di cui all’art. 12 del presente statuto.

Entro i successivi 30 giorni, le dette Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, a cura della Associazione che ne riceve incarico in occasione dell’incontro di cui sopra, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne dà lettura al Comitato di Gestione alla prima riunione.

 

Art. 23 – Scioglimento della Cassa Edile

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo sottoscritto tra le Organizzazioni territoriali di cui all’art. 12 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all’art. 2.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività o quando venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al primo comma provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Alessandria.

Le anzidette Organizzazioni determineranno, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l’operato.

In caso di scioglimento della Cassa Edile per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 4, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

 

Art. 24 – Modificazioni dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali di cui all’art. 12 primo comma.

 

Art. 25 – Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e dei contratti ed accordi collettivi in vigore, stipulati dalle Associazioni nazionali o dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art.2.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Alessandria, 15 dicembre 1998

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI

FeNEAL/UIL

FILCA/CISL

FILLEA/CGIL

 

 

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