STATUTO DEL FONDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Fonti istitutive e forma giuridica

Articolo 2 - Scopo

Articolo 3 - Durata del Fondo

Articolo 4 - Sede

 

TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI ADESIONE

Articolo 5 - Destinatari

Articolo 6 - Associati

Articolo 7 - Modalità di adesione

 

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 - Organi associativi

Articolo 9 - Assemblea dei Delegati: composizione

Articolo 10 - Assemblea dei Delegati: Attribuzioni

Articolo 11 - Assemblea dei Delegati: Convocazione

Articolo 12 - Assemblea dei Delegati: Deliberazioni

Articolo 13 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: convocazione

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione: Deliberazioni

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: Responsabilità

Articolo 18 - Il Presidente e il Vice Presidente

Articolo 19 - Il Collegio dei Revisori Contabili

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Attribuzioni

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Responsabilità

 

TITOLO IV - CONTRIBUZIONE

Articolo 22 - Contribuzione

 

TITOLO V - PRESTAZIONI ED ANTICIPAZIONI

Articolo 23 - Prestazioni

Articolo 24 - Anticipazioni

 

TITOLO VI - VICENDE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 25 - Sospensione volontaria della contribuzione

Articolo 26 - Riscatti, trasferimenti e altre opzioni

Articolo 27 - Trasferimento da altri fondi pensione

Articolo 28 - Cessazione dell’obbligo contributivo

 

TITOLO VII - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO E SISTEMA DI CONTABILITÀ

Articolo 29 - Nozione di patrimonio

Articolo 30 - Spese

Articolo 31 - Le posizioni individuali

Articolo 32 - Le linee di investimento

Articolo 33 - Sistema di contabilità e redazione dei prospetti relativi alla composizione e al valore del patrimonio

Articolo 34 - Rendicontazione agli Associati

 

TITOLO VIII - MODALITÀ DI GESTIONE

Articolo 35 - La gestione del patrimonio

Articolo 36 - Selezione dei soggetti per la gestione delle risorse finanziarie, delle attività di servizio amministrativo, della erogazione delle prestazioni pensionistiche e della banca depositaria

Articolo 37 - Criteri di selezione dei soggetti gestori

Articolo 38 - Banca depositaria

Articolo 39 - Gestione amministrativa

Articolo 40 - Gestione delle prestazioni pensionistiche

Articolo 41 - Conflitto di interessi

 

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 42 - Scioglimento

Articolo 43 - liquidazione

Articolo 44 - Norme di rinvio

Articolo 45 - Disposizioni transitorie

 


 

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE

 

Articolo 1 - Fonti istitutive e forma giuridica

1. In attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

- CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000

- CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA -CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI (già FIAE CASA), in data 1° giugno 2000

- nonché del protocollo del 9 aprile 2001 sottoscritto da ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, ANSE CNA, ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEACGIL, modificato dal protocollo del 3 ottobre 2001

è costituito il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini –PREVEDI, sinteticamente “PREVEDI”, di seguito denominato Fondo.

I CCNNL ed i citati protocolli rappresentano le fonti Istitutive del Fondo.

2. Il Fondo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 21 Aprile 1993 n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Decreto, è costituito nella forma di associazione riconosciuta in osservanza della normativa vigente e di quanto disposto dal Decreto medesimo.

3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti Elettorali che ne fanno parte integrante e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 2 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto.

2. Il Fondo non ha fini di lucro ed opera secondo criteri di corrispettività mediante il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.

3. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al primo comma del presente articolo.

 

Articolo 3 - Durata del Fondo

1. La durata legale del Fondo è illimitata, salvo il suo scioglimento da deliberarsi secondo le norme del presente Statuto.

 

Articolo 4 - Sede

1. Il Fondo ha sede in Roma, via Nomentana, n. 126.

 

 

TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ADESIONE

 

Articolo 5 - Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo:

a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto;

b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti sulla base dell’adozione di specifiche fonti istitutive;

c) i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si applichi uno dei Contratti di cui all’articolo 1 ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di merito;

d) i lavoratori dipendenti del Fondo assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.

 

Articolo 6 – Associati

1. Sono associati al Fondo:

a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui al precedente articolo, che abbiano sottoscritto apposito modulo di adesione;

b) le aziende che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore che abbia sottoscritto il modulo di adesione;

c) i pensionati diretti.

2. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di Associato, mentre l’obbligo contributivo di cui al successivo articolo 22 sarà rapportato alla effettiva retribuzione percepita.

 

Articolo 7 - Modalità di adesione

1. I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di un'apposita domanda, contenente l’impegno ad effettuare i versamenti contributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 1 del presente Statuto e con il quale il dipendente conferisce delega al proprio datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.

2. Il lavoratore assunto dopo la costituzione del Fondo, superato il periodo di prova, potrà associarsi al Fondo dandone preventiva comunicazione all’impresa, con effetto dal 1° giorno del mese successivo.

3. L'adesione è preceduta dalla consegna della seguente documentazione:

a) la scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;

b) il testo delle Fonti Istitutive per la parte di interesse;

c) il testo del presente Statuto e dei Regolamenti Elettorali.

4. La scheda informativa citata è predisposta secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro 14 gennaio 1997 n. 211, sulla base dello schema generale emanato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito denominata COVIP, in data 18 giugno 1997 e successive modificazioni e /o integrazioni.

5. All’atto della adesione il singolo lavoratore provvederà al versamento di una somma definita dalle fonti istitutive quale quota di iscrizione “una tantum” tramite delega conferita al datore di lavoro per trattenere tale somma dai compensi spettanti.

6. L’adesione può aver luogo:

a) nei luoghi di lavoro dei destinatari

b) nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive

c) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive limitatamente alla durata di tali momenti

d) nelle sedi delle Casse Edili.

 

 

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI

 

Articolo 8 - Organi associativi

1. Sono organi del Fondo:

a) Assemblea dei Delegati;

b) Consiglio di Amministrazione;

c) Presidente e Vice Presidente;

d) Collegio dei Revisori Contabili.

 

Articolo 9 - Assemblea dei Delegati: composizione

1. L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, eletti 30 da parte delle imprese e 30 da parte dei lavoratori, secondo le modalità previste dai Regolamenti Elettorali che fanno parte integrante dello Statuto. I Regolamenti Elettorali disciplinano le modalità di sostituzione dei componenti dell’Assemblea cessati dalla carica per qualsiasi motivo, con i membri supplenti.

2. I Delegati restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

3. Ogni Delegato dispone di un diritto di voto in Assemblea.

4. Si applicano gli articoli 20 e 21 del codice civile, salvo quanto disposto al successivo articolo 12.

5. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dai Regolamenti Elettorali. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.

6. Il Delegato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato.

La delega di rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita né agli Amministratori né ai Revisori.

La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per gli aggiornamenti successivi della medesima Assemblea.

La delega può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione.

Lo stesso delegato non può essere portatore di più di una delega.

 

Articolo 10 - Assemblea dei Delegati: Attribuzioni

1. L’Assemblea dei Delegati delibera in materia di:

a) approvazione del bilancio, corredato della relazione, sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto.

b) elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

c) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso.

d) variazione, a seguito di apposita modifica statutaria, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 13, comma 1.

e) elezione dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili.

f) determinazione del compenso dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

g) azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori Contabili di cui all’articolo 2407 del codice civile.

h) revoca degli amministratori e dei Revisori ai sensi dell’art. 2383 del codice civile.

i) determinazione della quota percentuale delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell’attività del Fondo, sottoposta dal Consiglio di Amministrazione

j) modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione

k) scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo

l) scelta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione contabilem) ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione

 

Articolo 11 - Assemblea dei Delegati: Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

 

Articolo 12 - Assemblea dei Delegati: Deliberazioni

1. Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) h) i) del presente Statuto, l’Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

2. Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere g) e j) del presente Statuto, l’Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto.

3. Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all’art.10 comma k) del presente Statuto, l’Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all’art.10 commi a) b) c) d) e) f) h) i) devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all’art.10 commi g) j) k) devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

 

Articolo 13 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 membri, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle aziende e dei lavoratori.

2. I membri in rappresentanza dei lavoratori sono eletti secondo le seguenti modalità: il Consiglio di Amministrazione è eletto a scrutinio palese dall’Assemblea. All’elezione dei consiglieri rappresentanti dei lavoratori associati partecipano esclusivamente i componenti l’Assemblea dei .delegati eletti in rappresentanza dei lavoratori associati.

La lista dei consiglieri da eleggere in rappresentanza dei lavoratori associati è presentata da almeno cinque membri dell’Assemblea dei Delegati eletti in rappresentanza di essi.

In caso di presentazione di più liste, i seggi sono attribuiti in proporzione ai voti ricevuti.

3. I membri in rappresentanza delle Aziende sono eletti secondo le seguenti modalità: il Consiglio di Amministrazione è eletto a scrutinio palese dall’Assemblea. All’elezione dei consiglieri rappresentanti delle aziende associate partecipano esclusivamente i componenti l’Assemblea dei .delegati eletti in rappresentanza delle aziende associate.

La lista dei consiglieri da eleggere in rappresentanza delle aziende è presentata da almeno cinque membri dell’Assemblea dei Delegati eletti in rappresentanza di esse.

In caso di presentazione di più liste, i seggi sono attribuiti secondo il sistema proporzionale.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché l’eventuale dirigente responsabile del Fondo, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei quali la metà in rappresentanza dei lavoratori associati e l’altra metà in rappresentanza delle aziende associate devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b) del D.M. Lavoro n° 211/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione non devono sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2382 c.c. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e decadenza comportano la decadenza dell’incarico.

Costituisce presupposto per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione, nonché per l’assunzione della carica di dirigente responsabile del Fondo, l’assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall’articolo 8, comma 8 del D.M. Tesoro, n° 703/96.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e non possono ricoprire tale carica per più di due mandati.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea.

7. Qualora un eletto in seno al Consiglio di Amministrazione cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede all’elezione del sostituto in occasione della prima riunione utile dell’Assemblea dei Delegati. Tale elezione avviene con le stesse modalità di elezione del consigliere decaduto. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei membri in carica.

8. Se viene contestualmente meno la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori Contabili procede all'attivazione delle modalità per la loro sostituzione e provvede nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

9. I consiglieri di Amministrazione che siano allo stesso tempo componenti dell’Assemblea non hanno diritto di voto nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e alla loro responsabilità.

 

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

1. Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

a) elegge il Presidente, alternativamente fra i membri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i membri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati; il Vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri membri a prescindere dalla rappresentanza;

b) propone all’Assemblea dei Delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei Revisori Contabili;

c) individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Associati, secondo le disposizioni della COVIP ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera g) e h) del Decreto e di quanto indicato agli articoli 33 e 34 del presente Statuto;

d) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, secondo le disposizioni emanate dalla COVIP ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera g) del Decreto;

e) predispone ogni forma di rendicontazione in conformità all’articolo 17 comma 2 lettera h) del Decreto e alle disposizioni stabilite dalla COVIP;

f) predispone la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP;

g) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;

h) decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse;

i) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;

j) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;

k) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa convenzione;

l) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa secondo quanto previsto dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;

m) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;

n) vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

o) propone annualmente all’Assemblea l’importo massimo da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo, calcolato in forma di quota percentuale delle contribuzioni al Fondo;

p) opera, nei limiti e secondo i poteri previsti dai Regolamenti Elettorali e dal presente Statuto, al fine di avviare le procedure di elezione dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione garantendone la trasparenza e l'efficienza;

q) può conferire deleghe a propri membri o al dirigente responsabile, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;

r) nomina, ove ritenuto necessario, il Dirigente Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le funzioni ed il compenso;

s) modifica lo Statuto, ove ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di normativa secondaria o di disposizioni della COVIP portandolo a conoscenza dell’Assemblea alla prima riunione utile;

t) propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti Elettorali;

u) predispone e propone all’approvazione dell’Assemblea il regolamento relativo al sistema sanzionatorio del ritardato versamento dei contributi e le azioni dirette al recupero del mancato versamento;

v) propone all’Assemblea la scelta della società di revisione per la certificazione dei bilanci;

w) verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente Statuto;

x esercita i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite la disponibilità del Fondo, eventualmente anche mediante delega al proprio interno da conferire caso per caso;

y) segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto;

z) riferisce periodicamente al Comitato Paritetico di cui all’articolo 9 dell’accordo sottoscritto in data 9 aprile 2001 sull’andamento generale del Fondo.

 

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Le convocazioni, che debbono prevedere la trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai membri del Collegio dei Revisori Contabili almeno quindici giorni prima della data della riunione.

2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario.

4. I membri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell’articolo 13 del presente Statuto.

 

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione: Deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri (c.c. art. 2388) e decide a maggioranza dei Consiglieri che in caso di parità si raggiunge con il voto doppio del Presidente.

2. Per la validità delle deliberazioni di cui all’articolo 14 comma 1 lettere a) o) s) t) u) è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.

3. Per la validità delle deliberazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettere h), i), k), l), m), è comunque necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri, di cui almeno 2 eletti in rappresentanza dei lavoratori ed almeno 2 eletti in rappresentanza delle aziende associate in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a) o b), del D. M. Lavoro n° 211/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Le deliberazioni relative sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.

 

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: Responsabilità

1. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. Si applicano le norme di cui all'art. 2391 del codice civile in tema di conflitto di interessi.

2. In ogni caso gli Amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. Nei confronti degli Amministratori e del responsabile del Fondo si applicano, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto, gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395, e 2396 del codice civile.

 

Articolo 18 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti dei lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e può delegare avvocati o procuratori. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

3. Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:

a) sovrintende al funzionamento del Fondo;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

c) tiene i rapporti con la COVIP e con i soggetti firmatari delle Fonti Istitutive;

d) effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di andamento della gestione;

e) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;

f) trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;

g) comunica alla COVIP le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;

h) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende che possano incidere sull’equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

i) cura l'esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

j) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del fondo;

k) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni.

5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo. In ogni caso i sostituti rimarranno in carica per il periodo residuo.

 

Articolo 19 - Il Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da quattro membri effettivi nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle aziende associate e dei lavoratori associati. Sono previsti inoltre 4 revisori supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle aziende associate e dei lavoratori associati. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili sono eletti con le modalità previste per l’elezione i membri del Consiglio di Amministrazione.

2. I componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Inoltre, nei loro confronti non devono sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2399 c.c. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e decadenza, comportano la decadenza dell’incarico.

Costituisce presupposto per la partecipazione al Collegio dei Revisori Contabili l’assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall’articolo 8, comma 8 del D.M. Tesoro, 703/96.

3. Il Collegio dei Revisori Contabili è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta.

4. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i membri rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione ed assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

5. I membri del Collegio dei Revisori Contabili restano in carica come i componenti il Consiglio di Amministrazione.

6. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Collegio dei Revisori Contabili, si provvede senza indugio alla loro sostituzione. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei membri in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato.

 

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Attribuzioni

1. Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

2. Il Collegio dei Revisori Contabili ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto.

3. I Revisori hanno l'obbligo di riferire alla COVIP delle irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio e in particolare hanno l'obbligo di segnalare alla stessa Commissione le eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo; in quest’ultimo caso dovranno essere trasmessi alla COVIP i verbali delle riunioni del Collegio in cui siano state riscontrate tali irregolarità, ovvero i verbali da cui siano state escluse tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso

4. E’ facoltà dei Revisori procedere collegialmente all’accertamento del patrimonio del Fondo ed inoltre effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.

5. Il Collegio dei Revisori Contabili può richiedere agli amministratori notizie sull’andamento dell’attività del Fondo.

6. Ai fini dello svolgimento della sua attività il Collegio ha il potere di acquisire in qualsiasi momento dati dalla banca depositaria del Fondo.

 

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Responsabilità

1. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. Essi sono responsabili in. solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

 

 

TITOLO IV - CONTRIBUZIONE

 

Articolo 22 - Contribuzione

1. La contribuzione al Fondo avviene secondo le misure, le modalità e i termini stabiliti negli accordi di cui all’art.1 del presente Statuto e dalle relative modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione che potrà anche stipulare convenzioni per la riscossione dei contributi con le Casse Edili, previo accordo in materia tra le parti di cui all’art. 1.

2. Le Imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 7 giorni consecutivi rispetto al termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno previste dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.

4. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita la contribuzione al fondo a carico dell’azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

TITOLO V - PRESTAZIONI ED ANTICIPAZIONI

 

Articolo 23 - Prestazioni

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni pensionistiche:

· Pensione complementare di vecchiaia

· Pensione complementare di anzianità

Entrambe le pensioni complementari previste potranno essere reversibili, su opzione del lavoratore associato, alle condizioni contenute nella convenzione che verrà stipulata con una o più imprese assicuratrici come previsto nel successivo articolo 40.

2. Il lavoratore associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione al Fondo.

3. Il lavoratore associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per il collocamento in quiescenza per vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo.

4. Il lavoratore associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale dell'importo maturato nel proprio Conto Individuale nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Qualora l’importo annuo che si ottiene convertendo in pensione complementare a favore del lavoratore associato quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore a quello dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/95, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato;

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione ovvero da una forma pensionistica individuale di cui agli articoli 9 bis e 9 ter del Decreto, computando anche l’anzianità di iscrizione al fondo di provenienza.

6. In caso di morte del lavoratore associato al fondo prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita al Fondo.

7. Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti dell’art. 18 del Decreto, in deroga a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo:

- maturano il diritto alle pensioni complementari di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza indipendentemente dall’anzianità di iscrizione al Fondo;

- maturano il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo ed al raggiungimento del requisito stabilito dal regime obbligatorio di appartenenza;

- hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

 

Articolo 24 - Anticipazioni

1. L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere sull’intera posizione individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del fondo. Le medesime anticipazioni possono essere ottenute ai sensi di altre disposizioni di legge che ne consentano l’erogazione.

Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

2. Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

Le modalità di presentazione dell'istanza per l'anticipazione e della relativa erogazione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni.

 

 

TITOLO VI - VICENDE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

 

Articolo 25 - Sospensione volontaria della contribuzione

1. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all’impresa, che la trasmetterà al Fondo, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo.

2. Con le stesse modalità è concessa la successiva riattivazione contributiva.

3. La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo: la erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti dall’articolo 23 del presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla legge.

 

Articolo 26 - Riscatti, trasferimenti e altre opzioni

1. Il lavoratore iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui all’ articolo 23 del presente Statuto, conserva la titolarità giuridica della propria posizione.

2. Entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione, il lavoratore associato dovrà presentare, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, apposita domanda per l’esercizio di una delle seguenti opzioni:

a) riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui il Fondo ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al riscatto. La liquidazione dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

b) trasferimento della posizione individuale presso un altro Fondo pensione ovvero a forme pensionistiche individuali. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui il Fondo ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al trasferimento e avviene entro sei mesi dall’esercizio dell’opzione, secondo le modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

c) mantenimento della posizione individuale, pur in assenza della contribuzione, salvo il successivo esercizio di una delle opzioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. Qualora il lavoratore non eserciti una delle opzioni di cui al comma 2, punti a) b) c), verrà mantenuta la posizione presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. In ogni caso, all’atto di una nuova assunzione da parte di impresa a cui si applica l’accordo/i di cui agli articoli 1 e 2 del presente Statuto sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.

4. Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro fondo pensione ovvero presso una forma pensionistica individuale alle seguenti condizioni:

a) non prima che abbia maturato almeno cinque anni di associazione nei primi cinque anni di vita del Fondo;

b) non prima che abbia maturato almeno tre anni di associazione a partire dal sesto anno di vita del Fondo.

5. Il passaggio diretto tra due aziende che applicano i c.c.n.l. di cui all’articolo 1 del presente Statuto non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

 

Articolo 27 - Trasferimento da altri fondi pensione

1. I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di un'impresa che applica i CCNNL di cui all’art.1, comma 1, ovvero a seguito dell’assunzione alle dipendenze di un soggetto che applica una delle fonti istitutive di cui all’art. 5, comma 1 lettera b), presentano domanda di adesione al Fondo, possono procedere al trasferimento di posizioni individuali maturate presso altri fondi pensione o forme pensionistiche individuali.

2. Le modalità con cui la posizione trasferita viene accolta sono definite con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 28 - Cessazione dell’obbligo contributivo

1. La contribuzione al Fondo cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comportante la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, con o senza riscatto della posizione individuale, con effetto dal mese immediatamente successivo.

2. La contribuzione cessa inoltre nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del presente Statuto, secondo le modalità negli stessi stabilite.

 

 

TITOLO VII - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO E SISTEMA DI CONTABILITÀ

 

Articolo 29 - Nozione di patrimonio

1. Il patrimonio del fondo, destinato a realizzare le finalità associative, è costituito:

a) dai contributi determinati dalle fonti istitutive;

b) dalla quota di iscrizione “una tantum” a carico del singolo lavoratore associato;

c) dagli importi delle posizioni maturate dai lavoratori presso altre forme di previdenza complementare acquisiti a seguito di loro trasferimento;

d) dalle somme rinvenienti dall’acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di aventi diritto, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del presente Statuto, secondo le vigenti disposizioni di legge;

e) dalle sanzioni versate dalle Imprese;

f) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante dall’impiego delle disponibilità patrimoniali del Fondo;

g) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l’oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

 

Articolo 30 - Spese

1. Per il suo funzionamento il fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie.

2. Le principali voci di spesa inerenti la gestione amministrativa del fondo sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a:

a) sede, struttura organizzativa e beni strumentali;

b) attività degli organi statutari;

c) gestione amministrativa e tenuta delle posizioni individuali;

d) pratiche notarili e legali;

e) consulenze;

f) attività promozionali.

3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa il fondo provvede mediante l’utilizzo:

a) della quota di iscrizione di cui al precedente articolo 29, che deve essere versata a cura delle aziende associate all’atto dell’adesione dei lavoratori secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;

b) di una parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui ammontare è proposto annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea dei Delegati sulla base del preventivo di spesa;

c) degli interessi di mora versati dalle aziende associate in caso di ritardato versamento dei contributi;

d) delle somme provenienti dall’acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati in assenza dei beneficiari di cui al precedente articolo 29;

e) di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l’oggetto sociale acquisita dal fondo a qualsiasi titolo.

4. Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, compresi gli oneri per i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del fondo.

 

Articolo 31 – Le posizioni individuali

1. A nome di ciascun lavoratore associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo gestita con la tecnica della capitalizzazione finanziaria.

2. A valere sulla posizione individuale vengono accreditati i contributi complessivamente versati a favore del lavoratore associato, al netto della quota associativa ed i rendimenti ottenuti dalla gestione del patrimonio del Fondo e viene effettuato il regolamento di prestazioni, anticipazioni, trasferimenti e riscatti.

 

Articolo 32 - Le linee di investimento

1. Il fondo può attuare una gestione articolata su più linee di investimento.

2. Nella fase di avvio il fondo attua una gestione caratterizzata da una unica linea di investimento. Il passaggio alla gestione articolata su più linee di investimento è deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea a seguito di modifica statutaria.

 

Articolo 33 – Sistema di contabilità e redazione dei prospetti relativi alla composizione e al valore del patrimonio

1. La tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio, la determinazione del valore e della redditività del Fondo e la evidenziazione delle posizioni individuali dei lavoratori associati verranno realizzate sulla base delle disposizioni e delle istruzioni emanate dalla COVIP, come previsto dall’articolo 17 comma 2 lettera g) del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La tenuta delle posizioni individuali dei lavoratori associati avviene mediante ricorso alla tecnica della contabilizzazione per quote, secondo quanto sarà previsto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità delle indicazioni della COVIP di cui al comma precedente.

3. L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio ed entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio nella forma e nei termini previsti dalla COVIP e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

4. Copia del bilancio, delle relazioni degli amministratori, dei sindaci, della società di revisione e del verbale di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea saranno rese disponibili agli Associati e alle parti sottoscrittrici delle Fonti Istitutive secondo le modalità stabilite dalla COVIP. E’ inoltre prevista la possibilità di inviare copia della documentazione di cui al presente comma al singolo Associato che ne faccia richiesta, previo pagamento delle spese, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

5. Il bilancio dovrà essere certificato da parte di una società di revisione di cui all’articolo 161 del D.lgs. n. 58/98.

 

Articolo 34 – Rendicontazione agli Associati

1. Il rapporto fra il Fondo ed i propri Associati è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull’andamento amministrativo e finanziario, seppur entro i limiti dettati dalla finalità previdenziale del Fondo e dalla conseguente necessità di adottare criteri di valutazione di lungo termine dei risultati conseguiti.

2. Ciascun lavoratore associato riceve, secondo le modalità ed i termini definiti da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, una comunicazione periodica, realizzata sulla base delle indicazioni fornite in materia dalla Commissione di Vigilanza, contenente informazioni generali sull’andamento del fondo con particolare riferimento ad informazioni dettagliate sull’impiego delle risorse relative alla linea di investimento in cui rientra la propria posizione individuale, sulle istituzioni a cui è stata affidata la gestione di tali risorse e sui risultati conseguiti nella gestione medesima.

3. Analoga comunicazione verrà periodicamente fornita anche a ciascun fruitore delle prestazioni pensionistiche.

4. Le organizzazioni firmatarie delle Fonti Istitutive ricevono dal Fondo, a cura del Consiglio di Amministrazione del medesimo, i dati circa l’andamento delle adesioni con frequenza almeno semestrale; le Organizzazioni firmatarie potranno inoltre far richiesta di qualsiasi altra documentazione o dato al Consiglio di Amministrazione del Fondo che definirà i termini e modi di inoltro.

 

 

TITOLO VIII – MODALITÀ DI GESTIONE

 

Articolo 35 – La gestione del patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo viene gestito integralmente mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l’attività di cui all’articolo 6 comma 1 del Decreto.

2. Le risorse del Fondo devono essere gestite, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:

a) diversificazione degli investimenti;

b) efficiente gestione del portafoglio;

c) diversificazione dei rischi;

d) massimizzazione dei rendimenti netti.

3. La politica di investimento e le scelte generali relative all’allocazione delle risorse sono definite con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme del presente Statuto, delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare di quanto stabilito dal D. M. Tesoro n° 703/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo provvede a stipulare più convenzioni per la gestione del patrimonio del Fondo. I rapporti con i soggetti gestori sono tenuti dagli organi del Fondo secondo quanto previsto dal Titolo III del presente Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione, nel rispetto delle previsioni di legge, delle istruzioni della COVIP e dei seguenti criteri:

a) deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dall’articolo 6 comma 4-ter del Decreto, deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;

b) definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, rappresenta l’indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, il processo descritto trova applicazione per ciascuna di esse;

c) adozione di parametri di mercato oggettivi e confrontabili (benchmark), rispetto ai quali valutare periodicamente i risultati conseguiti della gestione, definiti in conformità con la vigente normativa in materia, nonché con le disposizioni della COVIP.

d) irrinunciabilità per il Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo;

e) facoltà di recesso senza penalizzazioni per il Fondo prevista in qualsiasi momento, e comunque in caso di insorgenza di gravi conflitti di interesse e di eventi tali da far venire meno i presupposti di solidità ed affidabilità del gestore.

 

Articolo 36 - Selezione dei soggetti per la gestione delle risorse finanziarie, delle attività di servizio amministrativo, della erogazione delle prestazioni pensionistiche e della banca depositaria.

1. Per il conferimento degli incarichi relativi alle attività di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo stipulerà apposite convenzioni previa richiesta di offerte contrattuali secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base delle indicazioni e disposizioni emanate in materia dalla COVIP;

2. La richiesta delle offerte contrattuali, distinte per ogni tipologia di servizio offerto, avverrà attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo;

3. Le offerte dovranno essere formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

 

Articolo 37 – Criteri di selezione dei soggetti gestori

1. La scelta dei soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo avviene fra primari istituti italiani ed esteri presenti in modo significativo nel mercato dei servizi di gestione del risparmio ovvero nel mercato dell’assicurazione sulla vita. Il Consiglio di amministrazione provvede ad effettuare un accurata analisi delle offerte, che sono ammesse alla selezione finale solo se redatte in lingua italiana e corredate delle informazioni circa la trasparente esplicitazione delle condizioni relative alle singole componenti del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 35;

2. Il Consiglio di amministrazione individua i gestori mediante comparazione fra le offerte presentate. Il processo di selezione dei gestori finanziari sarà condotto secondo le istruzioni emanate in materia dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori del Fondo, e i criteri di scelta dei gestori.

 

Articolo 38 - Banca depositaria

1. Il Fondo, al fine di consentire l’efficace realizzazione dei controlli contemplati dalla legge e dalle norme contrattuali deposita tutte le proprie disponibilità, ivi compresa la liquidità necessaria per finanziare le spese correnti presso una unica Banca Depositaria.

L’esercizio di banca depositaria è effettuato nel rispetto della normativa vigente.

2. La banca depositaria è scelta dal Consiglio di amministrazione fra le banche aventi sede statutaria in Italia o, limitatamente alle banche aventi sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Unione Europea, una succursale in Italia, ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:

a) patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;

b) volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa;

3. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere che l’incarico sia conferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte dell’azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione medesima deve inoltre precisare che l’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un’altra banca in possesso dei requisiti previsti accetti l’incarico di depositaria in sostituzione della precedente ed in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

4. In ogni caso la banca depositaria a cui sia stato sottratto l’incarico per effetto dell’esercizio, da parte del Fondo, del diritto di recesso ovvero la banca depositaria che eserciti in proprio la facoltà di recesso è tenuta a redigere un rendiconto finale dei titoli e dei valori oggetto di custodia mentre la banca depositaria subentrante deve redigere un inventario iniziale. La convenzione deve precisare che la revoca o la rinunzia sono sospese fino alla data in cui presso la banca depositaria subentrante non siano trasferiti i valori e le disponibilità di proprietà del Fondo.

 

Articolo 39 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo può affidare la gestione dell’attività amministrativa inerente i propri fini istituzionali ad uno o più soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Per attività di carattere amministrativo s’intendono quelle non rientranti né nel novero dei compiti da attribuirsi alla depositaria né nel novero dei compiti da attribuirsi ai gestori del patrimonio.

2. Il contenuto in dettaglio dell’attività amministrativa da affidare in gestione ai soggetti terzi è definito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo anche ai compiti che, in relazione a tale attività, possono essere affidati al sistema delle Casse Edili.

3. Nell’ambito delle convenzioni per la tenuta delle posizioni individuali dei lavoratori associati il Fondo adotta misure volte a tutelare la riservatezza dei dati anagrafici relativi ai lavoratori associati medesimi.

 

Articolo 40 – Gestione delle prestazioni pensionistiche

1. Per gestione delle prestazioni pensionistiche del Fondo si intende l’assunzione dell’impegno a corrispondere ai lavoratori associati le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità, attraverso forme di gestione convenzionata.

2. Ai fini di cui sopra, il Fondo stipula convenzioni con una o più imprese assicuratrici, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.174. Le convenzioni devono consentire il recesso da parte del Fondo, ferma la tutela dei diritti maturati, ma non possono prevedere la facoltà di riscatto individuale da parte dei lavoratori associati.

3. L’identificazione delle imprese assicuratrici preposte alla gestione delle prestazioni pensionistiche avviene in base a criteri di economicità mediante selezione di almeno tre offerte, predisposte utilizzando le medesime basi tecnico-attuariali e tali da consentire un’agevole percezione dell’ammontare delle commissioni e dei caricamenti dovuti all’impresa assicuratrice.

 

Articolo 41 – Conflitto di interessi

1. l Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili del Fondo vigilano sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro tempore.

2. Il Presidente del Fondo è tenuto a comunicare alla COVIP le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente pro tempore quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.

3. Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato ai sensi dell’art. 6, comma 4 quinquies, del Decreto nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri di volta in volta competenti.

4. Il Presidente del Fondo ha l’obbligo di informare la COVIP dell’esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente e deve comunicare la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all’esclusivo interesse degli iscritti.

 

 

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Articolo 42 – Scioglimento

1. Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile il raggiungimento dello scopo sociale ovvero il funzionamento del Fondo.

2. In caso di sopravvenienza di eventi tali da rendere impossibile il perseguimento dello scopo del Fondo ovvero in caso di contrazione della contribuzione di competenza del Fondo tale da pregiudicare l’economicità della gestione, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di deliberare lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori.

3. L’Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento del Fondo è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati.

4. La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

 

Articolo 43 – Liquidazione

1. La delibera che determina lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.

2. In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

3. I lavoratori associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni hanno facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione o presso forma pensionistica individuale ovvero facoltà di riscattarla.

 

Articolo 44 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di Fondi Pensione.

 

Articolo 45 - Disposizioni transitorie

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di adeguare le disposizioni statutarie del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono soggette all’approvazione della COVIP e, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati.

 

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