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STATUTO DEL FONDO PER LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
TITOLO I -
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
Articolo 1 -
Fonti istitutive e forma giuridica
Articolo 2 -
Scopo
Articolo 3 - Durata del Fondo
Articolo 4 -
Sede
TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI ADESIONE
Articolo 5 - Destinatari
Articolo
6 - Associati
Articolo 7 - Modalità di
adesione
TITOLO III - ORGANI
ASSOCIATIVI
Articolo 8 - Organi
associativi
Articolo 9
- Assemblea dei Delegati: composizione
Articolo
10 - Assemblea dei Delegati: Attribuzioni
Articolo
11 - Assemblea dei Delegati: Convocazione
Articolo
12 - Assemblea dei Delegati: Deliberazioni
Articolo 13 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione
Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni
Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: convocazione
Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione: Deliberazioni
Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: Responsabilità
Articolo 18
- Il Presidente e il Vice Presidente
Articolo 19
- Il Collegio dei Revisori Contabili
Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Attribuzioni
Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Responsabilità
TITOLO IV - CONTRIBUZIONE
Articolo 22 - Contribuzione
TITOLO V -
PRESTAZIONI ED ANTICIPAZIONI
Articolo 23 - Prestazioni
Articolo 24 - Anticipazioni
TITOLO VI -
VICENDE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Articolo 25 - Sospensione volontaria della contribuzione
Articolo 26 - Riscatti, trasferimenti e altre opzioni
Articolo
27 - Trasferimento da altri fondi pensione
Articolo
28 - Cessazione dell’obbligo contributivo
TITOLO VII - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO E SISTEMA DI CONTABILITÀ
Articolo 29 - Nozione di
patrimonio
Articolo 30
- Spese
Articolo 31 - Le
posizioni individuali
Articolo 32 - Le linee
di investimento
Articolo 33 - Sistema di contabilità e redazione dei prospetti relativi
alla composizione e al valore del patrimonio
Articolo 34 -
Rendicontazione agli Associati
TITOLO VIII - MODALITÀ DI
GESTIONE
Articolo 35 - La
gestione del patrimonio
Articolo 36 - Selezione dei soggetti per la gestione delle risorse
finanziarie, delle attività di servizio amministrativo, della erogazione
delle prestazioni pensionistiche e della banca depositaria
Articolo 37 - Criteri di selezione dei soggetti gestori
Articolo 38 - Banca
depositaria
Articolo 39 - Gestione
amministrativa
Articolo 40 - Gestione delle prestazioni pensionistiche
Articolo 41 - Conflitto
di interessi
TITOLO IX -
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 42 - Scioglimento
Articolo 43 - liquidazione
Articolo 44 - Norme di rinvio
Articolo 45 -
Disposizioni transitorie
TITOLO I -
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
Articolo 1
- Fonti istitutive e forma giuridica
1. In attuazione dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro:
- CCNL edili industria stipulato da
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000
- CCNL edili artigianato stipulato da
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA -CONFARTIGIANATO,
ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI (già FIAE CASA), in data 1°
giugno 2000
- nonché del protocollo del 9 aprile 2001
sottoscritto da ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, ANSE CNA, ASSOEDILI CNA,
FIAE CASA, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEACGIL, modificato dal
protocollo del 3 ottobre 2001
è costituito il Fondo Pensione
Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane
Edili ed Affini –PREVEDI, sinteticamente “PREVEDI”, di seguito
denominato Fondo.
I CCNNL ed i citati protocolli
rappresentano le fonti Istitutive del Fondo.
2. Il Fondo, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 21 Aprile 1993
n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato
Decreto, è costituito nella forma di associazione riconosciuta in
osservanza della normativa vigente e di quanto disposto dal Decreto
medesimo.
3. Il funzionamento del Fondo è
disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti Elettorali che ne
fanno parte integrante e da ogni altra deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 2 -
Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di
erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più
elevato livello di copertura previdenziale, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del
Decreto.
2. Il Fondo non ha fini di lucro ed opera
secondo criteri di corrispettività mediante il sistema di gestione
finanziaria a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.
3. Il Fondo non può assumere o concedere
prestiti né compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al
primo comma del presente articolo.
Articolo 3 - Durata del Fondo
1. La durata legale del Fondo è
illimitata, salvo il suo scioglimento da deliberarsi secondo le norme
del presente Statuto.
Articolo 4 -
Sede
1. Il Fondo ha sede in Roma, via Nomentana,
n. 126.

TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ADESIONE
Articolo 5 - Destinatari
1. Sono destinatari del Fondo:
a) i lavoratori operai, impiegati e quadri
assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in
contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di
prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo
uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto;
b) i lavoratori dipendenti delle
organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali,
firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti
precedenti sulla base dell’adozione di specifiche fonti istitutive;
c) i lavoratori, assunti a tempo
indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si
applichi uno dei Contratti di cui all’articolo 1 ovvero sulla base di
una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti
Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di merito;
d) i lavoratori dipendenti del Fondo
assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
Articolo
6 – Associati
1. Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti
di partecipazione, di cui al precedente articolo, che abbiano
sottoscritto apposito modulo di adesione;
b) le aziende che abbiano alle proprie
dipendenze almeno un lavoratore che abbia sottoscritto il modulo di
adesione;
c) i pensionati diretti.
2. In caso di sospensione del rapporto di
lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di Associato, mentre
l’obbligo contributivo di cui al successivo articolo 22 sarà rapportato
alla effettiva retribuzione percepita.
Articolo 7 - Modalità di
adesione
1. I lavoratori aderiscono al Fondo con
atto individuale volontario mediante sottoscrizione di un'apposita
domanda, contenente l’impegno ad effettuare i versamenti contributivi
previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 1 del
presente Statuto e con il quale il dipendente conferisce delega al
proprio datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto
dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.
2. Il lavoratore assunto dopo la
costituzione del Fondo, superato il periodo di prova, potrà associarsi
al Fondo dandone preventiva comunicazione all’impresa, con effetto dal
1° giorno del mese successivo.
3. L'adesione è preceduta dalla consegna
della seguente documentazione:
a) la scheda informativa relativa alle
principali caratteristiche del Fondo approvata dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione;
b) il testo delle Fonti Istitutive per la
parte di interesse;
c) il testo del presente Statuto e dei
Regolamenti Elettorali.
4. La scheda informativa citata è
predisposta secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro
14 gennaio 1997 n. 211, sulla base dello schema generale emanato dalla
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito denominata COVIP,
in data 18 giugno 1997 e successive modificazioni e /o integrazioni.
5. All’atto della adesione il singolo
lavoratore provvederà al versamento di una somma definita dalle fonti
istitutive quale quota di iscrizione “una tantum” tramite delega
conferita al datore di lavoro per trattenere tale somma dai compensi
spettanti.
6. L’adesione può aver luogo:
a) nei luoghi di lavoro dei destinatari
b) nelle sedi del Fondo e dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive
c) negli spazi che ospitano momenti
istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive limitatamente alla durata di tali momenti
d) nelle sedi delle Casse Edili.

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI
Articolo 8 - Organi associativi
1. Sono organi del Fondo:
a) Assemblea dei Delegati;
b) Consiglio di Amministrazione;
c) Presidente e Vice Presidente;
d) Collegio dei Revisori Contabili.
Articolo 9 -
Assemblea dei Delegati: composizione
1. L'Assemblea dei Delegati è composta da
60 componenti, eletti 30 da parte delle imprese e 30 da parte dei
lavoratori, secondo le modalità previste dai Regolamenti Elettorali che
fanno parte integrante dello Statuto. I Regolamenti Elettorali
disciplinano le modalità di sostituzione dei componenti dell’Assemblea
cessati dalla carica per qualsiasi motivo, con i membri supplenti.
2. I Delegati restano in carica quattro
anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
3. Ogni Delegato dispone di un diritto di
voto in Assemblea.
4. Si applicano gli articoli 20 e 21 del
codice civile, salvo quanto disposto al successivo articolo 12.
5. Qualora uno dei Delegati nel corso del
mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua
sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dai Regolamenti
Elettorali. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa
dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua
elezione.
6. Il Delegato può farsi rappresentare in
Assemblea da altro Delegato.
La delega di rappresentanza deve essere
conferita in forma scritta, non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco e non può essere conferita né agli
Amministratori né ai Revisori.
La delega di rappresentanza può essere
conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per gli
aggiornamenti successivi della medesima Assemblea.
La delega può essere rilasciata anche in
calce all’avviso di convocazione.
Lo stesso delegato non può essere
portatore di più di una delega.
Articolo 10
- Assemblea dei Delegati: Attribuzioni
1. L’Assemblea dei Delegati delibera in
materia di:
a) approvazione del bilancio, corredato
della relazione, sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e
predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente
Statuto.
b) elezione dei componenti del Consiglio
di Amministrazione.
c) determinazione del compenso dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio
di Amministrazione stesso.
d) variazione, a seguito di apposita
modifica statutaria, del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto al successivo articolo 13, comma 1.
e) elezione dei componenti il Collegio dei
Revisori Contabili.
f) determinazione del compenso dei
componenti il Collegio dei Revisori Contabili, su proposta del Consiglio
di Amministrazione.
g) azione di responsabilità nei confronti
dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli
2392 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei membri del Collegio
dei Revisori Contabili di cui all’articolo 2407 del codice civile.
h) revoca degli amministratori e dei
Revisori ai sensi dell’art. 2383 del codice civile.
i) determinazione della quota percentuale
delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell’attività del
Fondo, sottoposta dal Consiglio di Amministrazione
j) modifiche allo Statuto e ai Regolamenti
Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione
k) scioglimento e modalità di liquidazione
del Fondo
l) scelta, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, della società di revisione contabilem) ogni altra
questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione
Articolo 11
- Assemblea dei Delegati: Convocazione
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco
delle materie da trattare da comunicare a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la
riunione.
2. Qualora, ad insindacabile giudizio del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di
urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno,
può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 10
giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'Assemblea dei Delegati deve essere
convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve, inoltre, essere
convocata quando il Presidente del Amministrazione ne ravvisi la
necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei
Delegati, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
Articolo
12 - Assemblea dei Delegati: Deliberazioni
1. Quando è convocata per delibere
relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere a) b) c) d) e)
f) h) i) del presente Statuto, l’Assemblea dei Delegati risulta
validamente costituita con la presenza di almeno il 50% degli aventi
diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
aventi diritto.
2. Quando è convocata per delibere
relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere g) e j) del
presente Statuto, l’Assemblea dei Delegati risulta validamente
costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e
delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto.
3. Quando è convocata per delibere
relative alle materie di cui all’art.10 comma k) del presente Statuto,
l’Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza
di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole
di almeno i 3/4 degli aventi diritto.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del
Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei
Delegati relative alle materie di cui all’art.10 commi a) b) c) d) e) f)
h) i) devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un
segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle
materie di cui all’art.10 commi g) j) k) devono risultare da un verbale
redatto da un notaio.
Articolo 13 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione è
composto da 18 membri, nel rispetto del criterio di partecipazione
paritetica delle aziende e dei lavoratori.
2. I membri in rappresentanza dei
lavoratori sono eletti secondo le seguenti modalità: il Consiglio di
Amministrazione è eletto a scrutinio palese dall’Assemblea. All’elezione
dei consiglieri rappresentanti dei lavoratori associati partecipano
esclusivamente i componenti l’Assemblea dei .delegati eletti in
rappresentanza dei lavoratori associati.
La lista dei consiglieri da eleggere in
rappresentanza dei lavoratori associati è presentata da almeno cinque
membri dell’Assemblea dei Delegati eletti in rappresentanza di essi.
In caso di presentazione di più liste, i
seggi sono attribuiti in proporzione ai voti ricevuti.
3. I membri in rappresentanza delle
Aziende sono eletti secondo le seguenti modalità: il Consiglio di
Amministrazione è eletto a scrutinio palese dall’Assemblea. All’elezione
dei consiglieri rappresentanti delle aziende associate partecipano
esclusivamente i componenti l’Assemblea dei .delegati eletti in
rappresentanza delle aziende associate.
La lista dei consiglieri da eleggere in
rappresentanza delle aziende è presentata da almeno cinque membri
dell’Assemblea dei Delegati eletti in rappresentanza di esse.
In caso di presentazione di più liste, i
seggi sono attribuiti secondo il sistema proporzionale.
4. I componenti il Consiglio di
Amministrazione, nonché l’eventuale dirigente responsabile del Fondo,
devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
previsti dalla normativa vigente. Almeno un terzo dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, dei quali la metà in rappresentanza dei
lavoratori associati e l’altra metà in rappresentanza delle aziende
associate devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di
cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b) del D.M. Lavoro n° 211/97 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nei confronti dei componenti il Consiglio
di Amministrazione non devono sussistere le cause di ineleggibilità e
decadenza previste dall’articolo 2382 c.c. La perdita dei predetti
requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e decadenza
comportano la decadenza dell’incarico.
Costituisce presupposto per la
partecipazione al Consiglio di Amministrazione, nonché per l’assunzione
della carica di dirigente responsabile del Fondo, l’assenza delle
situazioni di incompatibilità sancite dall’articolo 8, comma 8 del D.M.
Tesoro, n° 703/96.
5. I membri del Consiglio di
Amministrazione restano in carica tre anni e non possono ricoprire tale
carica per più di due mandati.
6. I membri del Consiglio di
Amministrazione possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea.
7. Qualora un eletto in seno al Consiglio
di Amministrazione cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo
prima della scadenza naturale del mandato, si procede all’elezione del
sostituto in occasione della prima riunione utile dell’Assemblea dei
Delegati. Tale elezione avviene con le stesse modalità di elezione del
consigliere decaduto. In ogni caso il mandato dei sostituti scade
contestualmente a quello dei membri in carica.
8. Se viene contestualmente meno la
totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei
Revisori Contabili procede all'attivazione delle modalità per la loro
sostituzione e provvede nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti
di ordinaria amministrazione.
9. I consiglieri di Amministrazione che
siano allo stesso tempo componenti dell’Assemblea non hanno diritto di
voto nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e alla
loro responsabilità.
Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni
1. Le attribuzioni del Consiglio di
Amministrazione sono le seguenti:
a) elegge il Presidente, alternativamente
fra i membri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i
membri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati; il
Vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il Presidente; un
Segretario verbalizzante della riunione fra i propri membri a
prescindere dalla rappresentanza;
b) propone all’Assemblea dei Delegati il
compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei Revisori
Contabili;
c) individua gli indirizzi per
l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate
alla trasparenza nel rapporto con gli Associati, secondo le disposizioni
della COVIP ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera g) e h) del
Decreto e di quanto indicato agli articoli 33 e 34 del presente Statuto;
d) redige e sottopone all'approvazione
dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, secondo le disposizioni
emanate dalla COVIP ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera g) del
Decreto;
e) predispone ogni forma di
rendicontazione in conformità all’articolo 17 comma 2 lettera h) del
Decreto e alle disposizioni stabilite dalla COVIP;
f) predispone la scheda informativa
relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa
vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP;
g) definisce i contenuti delle
comunicazioni periodiche agli iscritti circa l’andamento amministrativo
e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;
h) decide i criteri generali per la
ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse;
i) individua, nel rispetto di quanto
previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a
cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le
relative convenzioni;
j) valuta i risultati ottenuti dai singoli
gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e
confrontabili;
k) individua, nel rispetto di quanto
previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la banca
depositaria, stipulando la relativa convenzione;
l) individua, nel rispetto di quanto
previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a
cui affidare la gestione amministrativa secondo quanto previsto dal
presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
m) individua i gestori delle prestazioni
pensionistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal
presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
n) vigila sull'insorgenza di conflitti di
interesse, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
o) propone annualmente all’Assemblea
l’importo massimo da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo,
calcolato in forma di quota percentuale delle contribuzioni al Fondo;
p) opera, nei limiti e secondo i poteri
previsti dai Regolamenti Elettorali e dal presente Statuto, al fine di
avviare le procedure di elezione dei componenti dell'Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione garantendone la trasparenza e l'efficienza;
q) può conferire deleghe a propri membri o
al dirigente responsabile, affinché, anche disgiuntamente, pongano in
essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di
operazioni preventivamente autorizzate;
r) nomina, ove ritenuto necessario, il
Dirigente Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le funzioni ed
il compenso;
s) modifica lo Statuto, ove ciò sia reso
necessario dalla sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge,
di normativa secondaria o di disposizioni della COVIP portandolo a
conoscenza dell’Assemblea alla prima riunione utile;
t) propone all’Assemblea le modifiche
dello Statuto e dei Regolamenti Elettorali;
u) predispone e propone all’approvazione
dell’Assemblea il regolamento relativo al sistema sanzionatorio del
ritardato versamento dei contributi e le azioni dirette al recupero del
mancato versamento;
v) propone all’Assemblea la scelta della
società di revisione per la certificazione dei bilanci;
w) verifica la legittimità delle domande
di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente Statuto;
x esercita i diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite la disponibilità del
Fondo, eventualmente anche mediante delega al proprio interno da
conferire caso per caso;
y) segnala alla COVIP eventuali vicende in
grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti
necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso ai sensi
dell'articolo 11 comma 4 del Decreto;
z) riferisce periodicamente al Comitato
Paritetico di cui all’articolo 9 dell’accordo sottoscritto in data 9
aprile 2001 sull’andamento generale del Fondo.
Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: convocazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si
riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga
utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo. Il
Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne facciano
richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Le convocazioni, che debbono
prevedere la trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale
documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, telefax o posta
elettronica, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai membri
del Collegio dei Revisori Contabili almeno quindici giorni prima della
data della riunione.
2. Qualora, ad insindacabile giudizio del
Presidente, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in
ogni caso l’ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma
o telefax da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la
riunione.
3. Le riunioni del Consiglio sono
presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con
l'assistenza del Segretario.
4. I membri che non prendono parte, senza
giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di
Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede
alla loro sostituzione ai sensi dell’articolo 13 del presente Statuto.
Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione: Deliberazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri
(c.c. art. 2388) e decide a maggioranza dei Consiglieri che in caso di
parità si raggiunge con il voto doppio del Presidente.
2. Per la validità delle deliberazioni di
cui all’articolo 14 comma 1 lettere a) o) s) t) u) è necessario il voto
favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.
3. Per la validità delle deliberazioni di
cui all’articolo 14, comma 1, lettere h), i), k), l), m), è comunque
necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri, di cui almeno
2 eletti in rappresentanza dei lavoratori ed almeno 2 eletti in
rappresentanza delle aziende associate in possesso dei requisiti di
professionalità di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a) o b), del D.
M. Lavoro n° 211/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Le
deliberazioni relative sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei
Consiglieri.
Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: Responsabilità
1. Gli Amministratori devono adempiere i
doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la
diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo
per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non
si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. Si
applicano le norme di cui all'art. 2391 del codice civile in tema di
conflitto di interessi.
2. In ogni caso gli Amministratori sono
solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento
della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non
hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o
attenuarne le conseguenze dannose.
3. Nei confronti degli Amministratori e
del responsabile del Fondo si applicano, ai sensi dell'art. 15, comma 1,
del Decreto, gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395, e 2396 del codice
civile.
Articolo 18 -
Il Presidente e il Vice Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del
Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a
turno, tra i propri componenti rappresentanti di parte datoriale e
rappresentanti dei lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale
rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e può delegare
avvocati o procuratori. In caso di impedimento del Presidente, i
relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
3. Il Presidente dispone in particolare
delle seguenti attribuzioni:
a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
b) convoca e presiede le sedute del
Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
c) tiene i rapporti con la COVIP e con i
soggetti firmatari delle Fonti Istitutive;
d) effettua le comunicazioni alla COVIP in
materia di andamento della gestione;
e) trasmette alla COVIP le delibere aventi
ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
f) trasmette alla COVIP ogni variazione o
innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una
descrizione delle variazioni stesse;
g) comunica alla COVIP le situazioni di
conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la
natura;
h) riferisce alla COVIP, in presenza di
vicende che possano incidere sull’equilibrio del fondo, i provvedimenti
che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di
equilibrio;
i) cura l'esecuzione delle delibere
dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
j) su esplicito mandato del Consiglio
stipula le convenzioni in nome e per conto del fondo;
k) svolge ogni altro compito che gli venga
attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente e il Vice Presidente
durano in carica tre anni.
5. Qualora, nel corso del mandato, vengano
a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il
Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla loro
sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo. In ogni caso i sostituti rimarranno in carica per il periodo
residuo.
Articolo 19 -
Il Collegio dei Revisori Contabili
1. Il Collegio dei Revisori Contabili è
composto da quattro membri effettivi nel rispetto del criterio di
rappresentanza paritetica delle aziende associate e dei lavoratori
associati. Sono previsti inoltre 4 revisori supplenti nel rispetto del
criterio di rappresentanza paritetica delle aziende associate e dei
lavoratori associati. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili
sono eletti con le modalità previste per l’elezione i membri del
Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti il Collegio dei Revisori
Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità previsti dalla normativa vigente. Inoltre, nei loro
confronti non devono sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza
previste dall’articolo 2399 c.c. La perdita dei predetti requisiti o il
sopravvenire delle cause di ineleggibilità e decadenza, comportano la
decadenza dell’incarico.
Costituisce presupposto per la
partecipazione al Collegio dei Revisori Contabili l’assenza delle
situazioni di incompatibilità sancite dall’articolo 8, comma 8 del D.M.
Tesoro, 703/96.
3. Il Collegio dei Revisori Contabili è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri
e delibera a maggioranza assoluta.
4. Il Collegio nomina al suo interno un
Presidente, scelto fra i membri rappresentanti della parte sociale che
non ha espresso il Presidente del Fondo. Il Collegio redige il verbale
di ciascuna riunione ed assiste alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e dell'Assemblea.
5. I membri del Collegio dei Revisori
Contabili restano in carica come i componenti il Consiglio di
Amministrazione.
6. Qualora, nel corso del mandato, vengano
a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Collegio dei
Revisori Contabili, si provvede senza indugio alla loro sostituzione. In
ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei
membri in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene
considerato come esaurimento del mandato.
Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Attribuzioni
1. Al Collegio dei Revisori Contabili
spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti
del codice civile.
2. Il Collegio dei Revisori Contabili ha
l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere
sull’equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la
salvaguardia dell’equilibrio stesso ai sensi dell'articolo 11 comma 4
del Decreto.
3. I Revisori hanno l'obbligo di riferire
alla COVIP delle irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per
ragione del loro ufficio e in particolare hanno l'obbligo di segnalare
alla stessa Commissione le eventuali irregolarità riscontrate in grado
di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del
Fondo; in quest’ultimo caso dovranno essere trasmessi alla COVIP i
verbali delle riunioni del Collegio in cui siano state riscontrate tali
irregolarità, ovvero i verbali da cui siano state escluse tali
irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si
sia manifestato un dissenso
4. E’ facoltà dei Revisori procedere
collegialmente all’accertamento del patrimonio del Fondo ed inoltre
effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili può
richiedere agli amministratori notizie sull’andamento dell’attività del
Fondo.
6. Ai fini dello svolgimento della sua
attività il Collegio ha il potere di acquisire in qualsiasi momento dati
dalla banca depositaria del Fondo.
Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori Contabili : Responsabilità
1. I Revisori devono adempiere i loro
doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità
delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Essi sono responsabili in. solido con
gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano
causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto
qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

TITOLO
IV - CONTRIBUZIONE
Articolo 22 - Contribuzione
1. La contribuzione al Fondo avviene
secondo le misure, le modalità e i termini stabiliti negli accordi di
cui all’art.1 del presente Statuto e dalle relative modificazioni ed
integrazioni, nonché da ogni altra deliberazione del Consiglio di
Amministrazione che potrà anche stipulare convenzioni per la riscossione
dei contributi con le Casse Edili, previo accordo in materia tra le
parti di cui all’art. 1.
2. Le Imprese che ritardano in tutto o in
parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 7 giorni
consecutivi rispetto al termine previsto sono costituite in mora a
decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi
dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno previste dal Consiglio di
Amministrazione.
3. In caso di sospensione del rapporto di
lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la
contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle
aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.
4. In caso di sospensione del rapporto di
lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di
aspettativa non retribuita la contribuzione al fondo a carico
dell’azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire
volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità
definite dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - PRESTAZIONI
ED ANTICIPAZIONI
Articolo 23 - Prestazioni
1. Il Fondo eroga esclusivamente le
seguenti prestazioni pensionistiche:
· Pensione complementare di vecchiaia
· Pensione complementare di anzianità
Entrambe le pensioni complementari
previste potranno essere reversibili, su opzione del lavoratore
associato, alle condizioni contenute nella convenzione che verrà
stipulata con una o più imprese assicuratrici come previsto nel
successivo articolo 40.
2. Il lavoratore associato matura il
diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell’età
pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a
condizione che il medesimo abbia maturato almeno dieci anni di
iscrizione al Fondo.
3. Il lavoratore associato matura il
diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di
cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al
Fondo, al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a
quella stabilita per il collocamento in quiescenza per vecchiaia nel
regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia
maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo.
4. Il lavoratore associato, all'atto della
presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di
anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale dell'importo
maturato nel proprio Conto Individuale nella misura massima prevista
dalle vigenti disposizioni di legge.
Qualora l’importo annuo che si ottiene
convertendo in pensione complementare a favore del lavoratore associato
quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore a quello
dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/95,
il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale
dell’intero importo maturato;
5. Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita
per trasferimento da altro fondo pensione ovvero da una forma
pensionistica individuale di cui agli articoli 9 bis e 9 ter del
Decreto, computando anche l’anzianità di iscrizione al fondo di
provenienza.
6. In caso di morte del lavoratore
associato al fondo prima dell’esercizio del diritto alla prestazione
pensionistica, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal
coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore
associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono
le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di
disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita al
Fondo.
7. Gli iscritti che provengano da altri
fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della
documentazione prodotta la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti
dell’art. 18 del Decreto, in deroga a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4
del presente articolo:
- maturano il diritto alle pensioni
complementari di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita
dal regime obbligatorio di appartenenza indipendentemente dall’anzianità
di iscrizione al Fondo;
- maturano il diritto alla pensione
complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell’attività
lavorativa comportante la partecipazione al Fondo ed al raggiungimento
del requisito stabilito dal regime obbligatorio di appartenenza;
- hanno diritto alla liquidazione della
prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei
requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e
possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo
maturato sulla loro posizione pensionistica.
Articolo 24 - Anticipazioni
1. L’iscritto al fondo da almeno otto anni
può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere sull’intera
posizione individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto
dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione
secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del fondo.
Le medesime anticipazioni possono essere ottenute ai sensi di altre
disposizioni di legge che ne consentano l’erogazione.
Non sono ammessi altre anticipazioni o
riscatti diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)
del Decreto. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per
avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili
tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari
maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il
riscatto della posizione individuale.
2. Non sono ammesse altre forme di
anticipazione sulle prestazioni.
Le modalità di presentazione dell'istanza
per l'anticipazione e della relativa erogazione sono disciplinate dal
Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni.

TITOLO VI -
VICENDE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Articolo 25 - Sospensione volontaria della contribuzione
1. In costanza dei requisiti di
partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere
unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta
all’impresa, che la trasmetterà al Fondo, entro il 30 settembre di
ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo.
2. Con le stesse modalità è concessa la
successiva riattivazione contributiva.
3. La sospensione non sarà comunque
possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere
esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo: la
erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al
raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti
dall’articolo 23 del presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione
con apposita deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla legge.
Articolo
26 - Riscatti, trasferimenti e altre opzioni
1. Il lavoratore iscritto nei cui
confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del
raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni
pensionistiche di cui all’ articolo 23 del presente Statuto, conserva la
titolarità giuridica della propria posizione.
2. Entro il termine massimo di 180 giorni
dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione, il lavoratore
associato dovrà presentare, secondo le modalità che verranno stabilite
dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, apposita domanda
per l’esercizio di una delle seguenti opzioni:
a) riscatto della posizione individuale.
Il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione della
posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in
cui il Fondo ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni
che fanno sorgere il diritto al riscatto. La liquidazione dell’importo
così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto,
secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione con apposita delibera.
b) trasferimento della posizione
individuale presso un altro Fondo pensione ovvero a forme pensionistiche
individuali. Il trasferimento della posizione individuale comporta il
trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione
successivo alla data in cui il Fondo ha verificato con certezza la
sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al
trasferimento e avviene entro sei mesi dall’esercizio dell’opzione,
secondo le modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
con apposita delibera.
c) mantenimento della posizione
individuale, pur in assenza della contribuzione, salvo il successivo
esercizio di una delle opzioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. Qualora il lavoratore non eserciti una
delle opzioni di cui al comma 2, punti a) b) c), verrà mantenuta la
posizione presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione, alle
condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita
delibera. In ogni caso, all’atto di una nuova assunzione da parte di
impresa a cui si applica l’accordo/i di cui agli articoli 1 e 2 del
presente Statuto sarà possibile la riattivazione del rapporto
contributivo.
4. Il lavoratore associato, anche in
costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha facoltà di
chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro
fondo pensione ovvero presso una forma pensionistica individuale alle
seguenti condizioni:
a) non prima che abbia maturato almeno
cinque anni di associazione nei primi cinque anni di vita del Fondo;
b) non prima che abbia maturato almeno tre
anni di associazione a partire dal sesto anno di vita del Fondo.
5. Il passaggio diretto tra due aziende
che applicano i c.c.n.l. di cui all’articolo 1 del presente Statuto non
comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.
Articolo
27 - Trasferimento da altri fondi pensione
1. I lavoratori che, a seguito di
assunzione alle dipendenze di un'impresa che applica i CCNNL di cui
all’art.1, comma 1, ovvero a seguito dell’assunzione alle dipendenze di
un soggetto che applica una delle fonti istitutive di cui all’art. 5,
comma 1 lettera b), presentano domanda di adesione al Fondo, possono
procedere al trasferimento di posizioni individuali maturate presso
altri fondi pensione o forme pensionistiche individuali.
2. Le modalità con cui la posizione
trasferita viene accolta sono definite con apposita deliberazione del
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 28
- Cessazione dell’obbligo contributivo
1. La contribuzione al Fondo cessa al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comportante la perdita
dei requisiti di partecipazione al Fondo, con o senza riscatto della
posizione individuale, con effetto dal mese immediatamente successivo.
2. La contribuzione cessa inoltre nei casi
previsti dagli articoli 25 e 26 del presente Statuto, secondo le
modalità negli stessi stabilite.

TITOLO VII - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO E SISTEMA DI CONTABILITÀ
Articolo 29 - Nozione di
patrimonio
1. Il patrimonio del fondo, destinato a
realizzare le finalità associative, è costituito:
a) dai contributi determinati dalle fonti
istitutive;
b) dalla quota di iscrizione “una tantum”
a carico del singolo lavoratore associato;
c) dagli importi delle posizioni maturate
dai lavoratori presso altre forme di previdenza complementare acquisiti
a seguito di loro trasferimento;
d) dalle somme rinvenienti
dall’acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori
associati deceduti in assenza di aventi diritto, ai sensi dell’art. 23
comma 6 del presente Statuto, secondo le vigenti disposizioni di legge;
e) dalle sanzioni versate dalle Imprese;
f) da interessi, frutti, dividendi e
qualsiasi altro provento derivante dall’impiego delle disponibilità
patrimoniali del Fondo;
g) da ogni altra entrata finalizzata a
realizzare l’oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a
qualsiasi titolo.
Articolo 30
- Spese
1. Per il suo funzionamento il fondo
sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento
delle risorse finanziarie.
2. Le principali voci di spesa inerenti la
gestione amministrativa del fondo sono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, quelle relative a:
a) sede, struttura organizzativa e beni
strumentali;
b) attività degli organi statutari;
c) gestione amministrativa e tenuta delle
posizioni individuali;
d) pratiche notarili e legali;
e) consulenze;
f) attività promozionali.
3. Alla copertura degli oneri della
gestione amministrativa il fondo provvede mediante l’utilizzo:
a) della quota di iscrizione di cui al
precedente articolo 29, che deve essere versata a cura delle aziende
associate all’atto dell’adesione dei lavoratori secondo le modalità
stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
b) di una parte dei contributi, denominata
quota associativa, il cui ammontare è proposto annualmente dal Consiglio
di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea dei Delegati sulla base
del preventivo di spesa;
c) degli interessi di mora versati dalle
aziende associate in caso di ritardato versamento dei contributi;
d) delle somme provenienti
dall’acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori
associati in assenza dei beneficiari di cui al precedente articolo 29;
e) di ogni altra entrata finalizzata a
realizzare l’oggetto sociale acquisita dal fondo a qualsiasi titolo.
4. Gli oneri relativi all’investimento
delle risorse finanziarie, compresi gli oneri per i servizi resi dalla
banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del
fondo.
Articolo 31 – Le
posizioni individuali
1. A nome di ciascun lavoratore associato
viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di
adesione al Fondo gestita con la tecnica della capitalizzazione
finanziaria.
2. A valere sulla posizione individuale
vengono accreditati i contributi complessivamente versati a favore del
lavoratore associato, al netto della quota associativa ed i rendimenti
ottenuti dalla gestione del patrimonio del Fondo e viene effettuato il
regolamento di prestazioni, anticipazioni, trasferimenti e riscatti.
Articolo 32 - Le linee
di investimento
1. Il fondo può attuare una gestione
articolata su più linee di investimento.
2. Nella fase di avvio il fondo attua una
gestione caratterizzata da una unica linea di investimento. Il passaggio
alla gestione articolata su più linee di investimento è deliberato su
proposta del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea a seguito di
modifica statutaria.
Articolo 33 – Sistema di contabilità e redazione dei prospetti relativi
alla composizione e al valore del patrimonio
1. La tenuta delle scritture contabili, la
redazione del bilancio, la determinazione del valore e della redditività
del Fondo e la evidenziazione delle posizioni individuali dei lavoratori
associati verranno realizzate sulla base delle disposizioni e delle
istruzioni emanate dalla COVIP, come previsto dall’articolo 17 comma 2
lettera g) del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La tenuta delle posizioni individuali
dei lavoratori associati avviene mediante ricorso alla tecnica della
contabilizzazione per quote, secondo quanto sarà previsto da apposita
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità delle
indicazioni della COVIP di cui al comma precedente.
3. L’esercizio inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio ed entro i
quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il Consiglio di
Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio
nella forma e nei termini previsti dalla COVIP e da ogni altra
disposizione di legge vigente in materia.
4. Copia del bilancio, delle relazioni
degli amministratori, dei sindaci, della società di revisione e del
verbale di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea saranno
rese disponibili agli Associati e alle parti sottoscrittrici delle Fonti
Istitutive secondo le modalità stabilite dalla COVIP. E’ inoltre
prevista la possibilità di inviare copia della documentazione di cui al
presente comma al singolo Associato che ne faccia richiesta, previo
pagamento delle spese, secondo le modalità che verranno stabilite dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo.
5. Il bilancio dovrà essere certificato da
parte di una società di revisione di cui all’articolo 161 del D.lgs. n.
58/98.
Articolo 34 –
Rendicontazione agli Associati
1. Il rapporto fra il Fondo ed i propri
Associati è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al
costante aggiornamento sull’andamento amministrativo e finanziario,
seppur entro i limiti dettati dalla finalità previdenziale del Fondo e
dalla conseguente necessità di adottare criteri di valutazione di lungo
termine dei risultati conseguiti.
2. Ciascun lavoratore associato riceve,
secondo le modalità ed i termini definiti da apposita deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, una comunicazione periodica, realizzata
sulla base delle indicazioni fornite in materia dalla Commissione di
Vigilanza, contenente informazioni generali sull’andamento del fondo con
particolare riferimento ad informazioni dettagliate sull’impiego delle
risorse relative alla linea di investimento in cui rientra la propria
posizione individuale, sulle istituzioni a cui è stata affidata la
gestione di tali risorse e sui risultati conseguiti nella gestione
medesima.
3. Analoga comunicazione verrà
periodicamente fornita anche a ciascun fruitore delle prestazioni
pensionistiche.
4. Le organizzazioni firmatarie delle
Fonti Istitutive ricevono dal Fondo, a cura del Consiglio di
Amministrazione del medesimo, i dati circa l’andamento delle adesioni
con frequenza almeno semestrale; le Organizzazioni firmatarie potranno
inoltre far richiesta di qualsiasi altra documentazione o dato al
Consiglio di Amministrazione del Fondo che definirà i termini e modi di
inoltro.

TITOLO VIII – MODALITÀ DI
GESTIONE
Articolo 35 – La
gestione del patrimonio
1. Il patrimonio del Fondo viene gestito
integralmente mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a
svolgere l’attività di cui all’articolo 6 comma 1 del Decreto.
2. Le risorse del Fondo devono essere
gestite, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, in
maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:
a) diversificazione degli investimenti;
b) efficiente gestione del portafoglio;
c) diversificazione dei rischi;
d) massimizzazione dei rendimenti netti.
3. La politica di investimento e le scelte
generali relative all’allocazione delle risorse sono definite con
delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme del
presente Statuto, delle disposizioni legislative vigenti ed in
particolare di quanto stabilito dal D. M. Tesoro n° 703/96 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione del
Fondo provvede a stipulare più convenzioni per la gestione del
patrimonio del Fondo. I rapporti con i soggetti gestori sono tenuti
dagli organi del Fondo secondo quanto previsto dal Titolo III del
presente Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione
definisce i contenuti delle convenzioni di gestione, nel rispetto delle
previsioni di legge, delle istruzioni della COVIP e dei seguenti
criteri:
a) deposito del patrimonio conferito in
gestione in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso la
banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto
dall’articolo 6 comma 4-ter del Decreto, deve rimanere a tutti gli
effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e
rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;
b) definizione degli obiettivi prioritari
da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente
coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio,
espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio,
rappresenta l’indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti
gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di
investimento, il processo descritto trova applicazione per ciascuna di
esse;
c) adozione di parametri di mercato
oggettivi e confrontabili (benchmark), rispetto ai quali valutare
periodicamente i risultati conseguiti della gestione, definiti in
conformità con la vigente normativa in materia, nonché con le
disposizioni della COVIP.
d) irrinunciabilità per il Fondo della
titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene
investito il patrimonio del Fondo medesimo;
e) facoltà di recesso senza penalizzazioni
per il Fondo prevista in qualsiasi momento, e comunque in caso di
insorgenza di gravi conflitti di interesse e di eventi tali da far
venire meno i presupposti di solidità ed affidabilità del gestore.
Articolo 36 - Selezione dei soggetti per la gestione delle risorse
finanziarie, delle attività di servizio amministrativo, della erogazione
delle prestazioni pensionistiche e della banca depositaria.
1. Per il conferimento degli incarichi
relativi alle attività di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 del presente
Statuto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo stipulerà apposite
convenzioni previa richiesta di offerte contrattuali secondo le modalità
stabilite dagli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs 124/93 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base delle indicazioni e
disposizioni emanate in materia dalla COVIP;
2. La richiesta delle offerte
contrattuali, distinte per ogni tipologia di servizio offerto, avverrà
attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani
tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque
non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di
controllo;
3. Le offerte dovranno essere formulate
per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme
delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di
servizio offerte.
Articolo 37 – Criteri di selezione dei soggetti gestori
1. La scelta dei soggetti a cui affidare
la gestione del patrimonio del Fondo avviene fra primari istituti
italiani ed esteri presenti in modo significativo nel mercato dei
servizi di gestione del risparmio ovvero nel mercato dell’assicurazione
sulla vita. Il Consiglio di amministrazione provvede ad effettuare un
accurata analisi delle offerte, che sono ammesse alla selezione finale
solo se redatte in lingua italiana e corredate delle informazioni circa
la trasparente esplicitazione delle condizioni relative alle singole
componenti del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 35;
2. Il Consiglio di amministrazione
individua i gestori mediante comparazione fra le offerte presentate. Il
processo di selezione dei gestori finanziari sarà condotto secondo le
istruzioni emanate in materia dalla COVIP e comunque in modo da
garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e
modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori del
Fondo, e i criteri di scelta dei gestori.
Articolo 38 - Banca depositaria
1. Il Fondo, al fine di consentire
l’efficace realizzazione dei controlli contemplati dalla legge e dalle
norme contrattuali deposita tutte le proprie disponibilità, ivi compresa
la liquidità necessaria per finanziare le spese correnti presso una
unica Banca Depositaria.
L’esercizio di banca depositaria è
effettuato nel rispetto della normativa vigente.
2. La banca depositaria è scelta dal
Consiglio di amministrazione fra le banche aventi sede statutaria in
Italia o, limitatamente alle banche aventi sede statutaria in uno dei
Paesi aderenti alla Unione Europea, una succursale in Italia, ed in
possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:
a) patrimonio netto non inferiore ad un
livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;
b) volumi di risparmio per i quali viene
svolta la funzione di depositaria, cosicché siano assicurate adeguata
esperienza ed elevata efficienza operativa;
3. La convenzione con la banca depositaria
deve prevedere che l’incarico sia conferito a tempo indeterminato con
facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte
dell’azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi.
La convenzione medesima deve inoltre precisare che l’efficacia della
revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un’altra banca
in possesso dei requisiti previsti accetti l’incarico di depositaria in
sostituzione della precedente ed in cui i valori e le disponibilità del
Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.
4. In ogni caso la banca depositaria a cui
sia stato sottratto l’incarico per effetto dell’esercizio, da parte del
Fondo, del diritto di recesso ovvero la banca depositaria che eserciti
in proprio la facoltà di recesso è tenuta a redigere un rendiconto
finale dei titoli e dei valori oggetto di custodia mentre la banca
depositaria subentrante deve redigere un inventario iniziale. La
convenzione deve precisare che la revoca o la rinunzia sono sospese fino
alla data in cui presso la banca depositaria subentrante non siano
trasferiti i valori e le disponibilità di proprietà del Fondo.
Articolo 39 – Gestione
amministrativa
1. Il Fondo può affidare la gestione
dell’attività amministrativa inerente i propri fini istituzionali ad uno
o più soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Per attività di
carattere amministrativo s’intendono quelle non rientranti né nel novero
dei compiti da attribuirsi alla depositaria né nel novero dei compiti da
attribuirsi ai gestori del patrimonio.
2. Il contenuto in dettaglio dell’attività
amministrativa da affidare in gestione ai soggetti terzi è definito dal
Consiglio di Amministrazione avuto riguardo anche ai compiti che, in
relazione a tale attività, possono essere affidati al sistema delle
Casse Edili.
3. Nell’ambito delle convenzioni per la
tenuta delle posizioni individuali dei lavoratori associati il Fondo
adotta misure volte a tutelare la riservatezza dei dati anagrafici
relativi ai lavoratori associati medesimi.
Articolo 40 – Gestione delle prestazioni pensionistiche
1. Per gestione delle prestazioni
pensionistiche del Fondo si intende l’assunzione dell’impegno a
corrispondere ai lavoratori associati le prestazioni pensionistiche di
vecchiaia e di anzianità, attraverso forme di gestione convenzionata.
2. Ai fini di cui sopra, il Fondo stipula
convenzioni con una o più imprese assicuratrici, di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.174. Le convenzioni devono
consentire il recesso da parte del Fondo, ferma la tutela dei diritti
maturati, ma non possono prevedere la facoltà di riscatto individuale da
parte dei lavoratori associati.
3. L’identificazione delle imprese
assicuratrici preposte alla gestione delle prestazioni pensionistiche
avviene in base a criteri di economicità mediante selezione di almeno
tre offerte, predisposte utilizzando le medesime basi tecnico-attuariali
e tali da consentire un’agevole percezione dell’ammontare delle
commissioni e dei caricamenti dovuti all’impresa assicuratrice.
Articolo 41 – Conflitto
di interessi
1. l Presidente, il Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili del Fondo vigilano
sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un
conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro
tempore.
2. Il Presidente del Fondo è tenuto a
comunicare alla COVIP le fattispecie di conflitto di interessi derivanti
da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della
normativa vigente pro tempore quando ne sia stato informato ad opera del
gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.
3. Si considerano rilevanti, ai fini della
individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le
fattispecie disciplinate dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96
emanato ai sensi dell’art. 6, comma 4 quinquies, del Decreto nonché ogni
altra situazione individuata da sopravvenienti disposizioni di legge o
di decreti dei Ministri di volta in volta competenti.
4. Il Presidente del Fondo ha l’obbligo di
informare la COVIP dell’esistenza delle fattispecie di conflitto di cui
al comma precedente e deve comunicare la insussistenza di condizioni che
possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse
del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme
all’esclusivo interesse degli iscritti.

TITOLO IX -
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 42 – Scioglimento
1. Oltre che per le cause derivanti da
disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione
dell’Assemblea in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che
rendano impossibile il raggiungimento dello scopo sociale ovvero il
funzionamento del Fondo.
2. In caso di sopravvenienza di eventi
tali da rendere impossibile il perseguimento dello scopo del Fondo
ovvero in caso di contrazione della contribuzione di competenza del
Fondo tale da pregiudicare l’economicità della gestione, il Consiglio di
Amministrazione propone all’Assemblea di deliberare lo scioglimento del
Fondo e la nomina dei liquidatori.
3. L’Assemblea chiamata a pronunciarsi
sullo scioglimento del Fondo è validamente costituita con la presenza di
almeno tre quarti dei Delegati.
4. La delibera relativa è valida se
adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
Articolo 43 – Liquidazione
1. La delibera che determina lo
scioglimento del Fondo stabilisce i criteri della liquidazione e nomina
i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.
2. In ogni caso i liquidatori provvedono
alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per
coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
3. I lavoratori associati che non abbiano
maturato i requisiti di accesso alle prestazioni hanno facoltà di
trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo
pensione o presso forma pensionistica individuale ovvero facoltà di
riscattarla.
Articolo 44 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente in
materia di Fondi Pensione.
Articolo 45 -
Disposizioni transitorie
1. Le modifiche dello Statuto sono
deliberate dall’Assemblea del Fondo e sottoposte all’approvazione della
COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha
l’obbligo di adeguare le disposizioni statutarie del Fondo in caso di
sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge di fonti secondarie o
delle fonti istitutive, nell’ambito delle competenze ad esse attribuite
dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente
sono soggette all’approvazione della COVIP e, alla prima riunione utile,
sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati.
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