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SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI
ADERENTI AL FONDO "PREVEDI"
(autorizzato in data 8 agosto 2002 e
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il n° 136)
Sede legale: via Nomentana, 126 – 00161
Roma
tel. e fax 06 8608270 - e mail:
info@prevedi.it
Il funzionamento di PREVEDI è disciplinato
dallo Statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati
e delle norme utili per l’adesione. L’organo di amministrazione si
assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e
delle notizie contenuti nella presente scheda.
L'adesione a PREVEDI deve essere preceduta
dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello Statuto del
Fondo.
1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE
Fonti Istitutive :
PREVEDI è il Fondo Pensione Complementare
nazionale costituito in forma di associazione con atto notarile il 15
ottobre 2001, in attuazione a:
* CCNL edili industria stipulato da
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000
* CCNL edili artigianato stipulato da
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA -CONFARTIGIANATO,
ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI in data 1° giugno 2000
* Accordo 9 aprile 2001, modificato in
data 3 ottobre 2001, sottoscritto da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
con ANCE, ANAEPA -CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA,
CLAAI
Data di costituzione: PREVEDI è il
Fondo Nazionale Pensione Complementare costituito in forma di
associazione con atto notarile il 15 ottobre 2001 e la durata è
stabilita dallo Statuto a tempo indeterminato.
Area dei Destinatari: Gli accordi e
lo Statuto prevedono la possibilità di adesione volontaria per i
lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in
contratto di apprendistato e in contratto di formazione e lavoro, che
abbiano superato il periodo di prova, nonché per i lavoratori dipendenti
assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre
mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali del settore
edile delle imprese industriali ed artigiane, per i lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle organizzazioni
sindacali e delle organizzazioni datoriali firmatarie i contratti
collettivi nazionali di cui sopra, per i lavoratori dipendenti, assunti
a tempo indeterminato, degli Enti Paritetici del settore, per i
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, del Fondo.
Natura giuridica: PREVEDI è
costituito in forma di associazione riconosciuta con decreto Ministero
del Lavoro del 17 ottobre 2002
Scopo: In conformità al D.lgs. 21
aprile 1993 n.124, di seguito denominato Decreto, ed alla legge 8 agosto
1995 n. 335, PREVEDI ha lo scopo esclusivo di fornire agli associati
prestazioni pensionistiche complementari rispetto a quelle garantite
dall'assicurazione generale obbligatoria, senza scopo di lucro.
Regime: PREVEDI opera in regime di
contribuzione definita.
Organi sociali: Sono Organi di
PREVEDI: l’Assemblea dei soci delegati, il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente e il Vice Presidente e il Collegio dei Revisori Contabili.
L’Assemblea è costituita da 60 componenti,
metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in
rappresentanza delle imprese associate. L’elezione dei componenti
avviene mediante presentazione di liste da parte sulla base di quanto
previsto dai Regolamenti Elettorali.
Il Consiglio di Amministrazione è composto
da 18 membri, metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei
lavoratori e per l’altra metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza
delle imprese.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di
Amministrazione fra i propri membri.
Il Collegio dei Revisori Contabili è
composto da 4 membri effettivi, di cui 2 eletti dall’Assemblea in
rappresentanza dei lavoratori e 2 eletti dall’Assemblea in
rappresentanza delle imprese e da quattro membri supplenti, di cui 2
eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e 2 eletti
dall’Assemblea in rappresentanza delle imprese.
2. PRESTAZIONI
1. L'ammontare della prestazione
pensionistica è commisurato ai contributi versati ed ai rendimenti
conseguiti nella gestione del patrimonio registrati in posizioni
individuali, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al
principio della capitalizzazione.
Al verificarsi delle condizioni previste
dallo Statuto il lavoratore iscritto ha diritto a richiedere
l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e mantiene
la condizione di associato.
2. Il diritto alla pensione complementare
per vecchiaia sorge al compimento dell'età pensionabile stabilita nel
regime obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di partecipazione
a PREVEDI, a condizione che l’importo annuo della prestazione
pensionistica sia non inferiore dell’assegno sociale; in caso contrario
il lavoratore associato ha diritto a percepire quanto maturato sotto
forma di capitale.
Il diritto alla pensione complementare per
anzianità sorge solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa
comportante la partecipazione a PREVEDI, avendo un'età di non più di
dieci anni inferiore a quella prevista per il collocamento in quiescenza
per vecchiaia nel regime obbligatorio e con almeno quindici anni di
iscrizione a PREVEDI, a condizione che l’importo annuo della prestazione
pensionistica sia non inferiore dell’assegno sociale; in caso contrario
il lavoratore associato ha diritto a percepire quanto maturato sotto
forma di capitale.
3. In caso di decesso del lavoratore
associato, l'importo della posizione individuale viene liquidato da
PREVEDI a titolo di riscatto agli aventi diritto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e dello statuto (coniuge ovvero figli ovvero
genitori se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto).
In caso di assenza di aventi diritto,
l’importo viene liquidato ai beneficiari designati dal lavoratore
associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la
posizione resta acquisita al fondo.
4. Il Fondo eroga le prestazioni
pensionistiche di vecchiaia e di anzianità sotto forma di rendita
attraverso apposite convenzioni con una o più imprese assicuratrici, che
prevederanno clausole di reversibilità a favore degli aventi diritto
scelti dal lavoratore. Le imprese assicuratrici verranno individuate
sulla base di apposite gare che verranno indette dal Consiglio di
Amministrazione.
5. Il lavoratore associato, all'atto della
presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di
anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale dell'importo
maturato nel proprio Conto Individuale nella misura massima prevista
dalle vigenti disposizioni di legge (50%).
Qualora l’importo annuo che si ottiene
convertendo in pensione complementare a favore del lavoratore associato
quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore a quello
dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/95,
il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale
dell’intero importo maturato.
6. Il lavoratore iscritto al Fondo da
almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a
valere anche sull’intera posizione individuale maturata per:
· eventuali spese sanitarie per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
· per l’acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
primo comma dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto
dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
Il Consiglio di Amministrazione stabilirà
le modalità con le quali l’iscritto al Fondo potrà reintegrare la
propria posizione.
Non sono ammesse altre forme di
anticipazione sulle prestazioni.
7. Non sono previste prestazioni
pensionistiche di rendita in caso di invalidità e prestazioni
accessorie.
3. TRASFERIMENTO E RISCATTO
Il lavoratore che perde i requisiti di
partecipazione al Fondo, può:
a) riscattare la posizione individuale. Il
riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione della
posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in
cui il Fondo ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni
che fanno sorgere il diritto al riscatto;
b) trasferire la posizione individuale
presso un altro Fondo pensione ovvero a forme pensionistiche
individuali. Il trasferimento della posizione individuale comporta il
trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione
successivo alla data in cui il Fondo ha verificato con certezza la
sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al
trasferimento;
c) mantenere la posizione individuale, pur
in assenza della contribuzione, salvo il successivo esercizio di una
delle opzioni di cui ai precedenti lettere a) e b).
La liquidazione dell'importo di cui al
punto a) avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.
Il trasferimento dell'importo di cui al
punto b) avviene entro sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
La domanda per l'esercizio di una delle
opzioni di cui al punto a), b) o c) dovrà essere presentata entro 180
giorni dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione. Qualora il
lavoratore non eserciti una delle opzioni di cui al comma 2, lettere a)
b) c), verrà mantenuta la posizione presso il Fondo, pur in assenza di
contribuzione
In costanza dei requisiti di
partecipazione a PREVEDI, il lavoratore può richiedere il trasferimento
ad altro Fondo pensione o a forme pensionistiche individuali. Tale
trasferimento non potrà aver luogo nei primi cinque anni di vita del
Fondo e, successivamente a tale limite, non prima di tre anni di
partecipazione al Fondo a partire dal sesto anno di vita di PREVEDI.
PREVEDI è abilitato a ricevere posizioni
individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti
all'albo di cui all'articolo 4 comma 6 del Decreto o a forme
pensionistiche individuali.
4. CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI
Ai sensi delle Fonti Istitutive al punto 1
e degli accordi da esso richiamati, la contribuzione iniziale da versare
a PREVEDI è così ripartita:
· 1% riferito alla retribuzione utile ai
fini del calcolo del TFR;
· 1% riferito alla retribuzione utile ai
fini del calcolo del TFR;
· 100% dell'accantonamento TFR maturato
nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente
al 28 aprile 1993;
· 18% dell'accantonamento TFR maturato
nell'anno, per gli altri lavoratori.
La contribuzione potrà essere modificata
in base a variazioni dovute a contrattazioni collettive previste dai
CCNL indicati al punto 1 della presente scheda.
Il lavoratore può destinare contributi
propri, in aggiunta a quelli previsti nei termini e modalità definite
dal Consiglio di Amministrazione.
Lo Statuto prevede per il lavoratore in
possesso dei requisiti di partecipazione a PREVEDI la facoltà,
esercitabile una sola volta, di sospendere la propria contribuzione,
previa comunicazione scritta all'impresa entro il 30 settembre di
ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non
può essere esercitata entro i primi cinque anni di vita del Fondo
All'atto dell'adesione è previsto il
versamento di una quota di iscrizione "una tantum" di 4,13 euro a carico
dell'iscritto.
Con delibera del Consiglio di
Amministrazione e previo accordo fra le parti di cui al punto 1, la
riscossione dei contributi può avvenire attraverso il sistema delle
Casse Edili.
5. REGIME FISCALE
Contributi
I contributi annui complessivamente
versati al fondo (dall’associato e dal datore di lavoro), ad eccezione
delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del
reddito complessivo dell’associato e, comunque, non oltre i 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57)
euro.
Per i redditi da lavoro dipendente, fermi
restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo
complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al
fondo.
Fino al 31.12.2005, per i lavoratori
“vecchi iscritti”, fermo restando il limite del 12% del reddito
complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il
maggior importo fra i 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) euro
e l’ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione
nell’anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo
del TFR.
Risultati di gestione
I rendimenti finanziari ottenuti
attraverso la gestione del patrimonio del fondo sono tassati con
aliquota dell’11% applicata al “risultato netto di gestione” maturato
per ciascun periodo di imposta.
Prestazioni
La pensione complementare è soggetta a
tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al
netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione,
e, là dove presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati
limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (5.164,57
euro).
Le eventuali rivalutazioni della pensione
complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate
con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.
La prestazione pensionistica erogata in
capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal
Fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l’importo da
liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già
tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di
anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici.
Se l’importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante
maturato dall’iscritto, l’imposta si applica sull’importo da liquidare
al netto degli eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti
percentuali o assoluti.
Qualora gli importi liquidati in capitale
siano inferiori ad 1/3 del montante maturato dall’iscritto, l’imposta si
applica sull’importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già
tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa
modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la
prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in
presenza delle seguenti situazioni:
l’iscritto ha optato per la liquidazione
dell’intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta
all’iscritto nel caso in cui l’importo annuo della rendita vitalizia
risulti inferiore a quello dell’assegno sociale);
il riscatto avviene per cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla
volontà delle parti;
il riscatto è esercitato dagli aventi
diritto in caso di morte del lavoratore associato.
Anticipazioni
Le anticipazioni sono assoggettate a
tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota
relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal Fondo mentre rimangono
comunque esclusi i contributi non dedotti.
Riscatti per perdita dei requisiti di
partecipazione al fondo
Gli importi riscattati per perdita dei
requisiti di partecipazione al fondo non conseguente a pensionamento o a
messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del
rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono
soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti
i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contribuiti
eccedenti i limiti stabiliti.
6. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO
Alla copertura dei costi per la gestione
amministrativa del Fondo (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
sede, struttura organizzativa e beni strumentali, attività degli organi
statutari, gestione amministrativa e tenuta delle posizioni individuali,
pratiche notarili e legali, consulenze, attività promozionali) si
provvede mediante l’utilizzo:
· della quota di iscrizione che deve
essere versata all’atto dell’adesione dei lavoratori;
· di una parte dei contributi, denominata
quota associativa, il cui ammontare è proposto annualmente dal Consiglio
di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea dei Delegati sulla base
del preventivo di spesa;
· degli interessi di mora versati dalle
imprese associate in caso di ritardato versamento dei contributi;
· delle somme provenienti
dall’acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori
associati deceduti in assenza dei beneficiari;
· di ogni altra entrata finalizzata a
realizzare l’oggetto sociale acquisita dal fondo a qualsiasi titolo.
Gli oneri relativi all’investimento delle
risorse finanziarie, compresi gli oneri per i servizi resi dalla banca
depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del fondo.
7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE
Il patrimonio di PREVEDI viene gestito
integralmente mediante convenzione con soggetti gestori abilitati e
secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente in
materia.
Il Consiglio di Amministrazione per
ottimizzare al meglio la redditività del patrimonio nel rispetto delle
finalità previdenziali potrà prevedere, previa modifica statutaria,
anche l'istituzione di più linee di investimento (Fondo multicomparto),
secondo diversi profili di rischio e rendimento in funzione delle
differenti esigenze degli iscritti.
I soggetti gestori verranno individuati
sulla base di apposita gara che verrà indetta dal Consiglio di
Amministrazione.
La Banca Depositaria verrà individuata
sulla base di apposita gara.
L’adesione al Fondo comporta, in via
generale, il rischio della possibile variazione in negativo del valore
del patrimonio a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui
è investito. Pertanto vi è la possibilità di non ottenere, al momento
della prestazione un rendimento finale corrispondente alle aspettative.
8. INFORMAZIONI
Ciascun lavoratore associato riceve,
almeno annualmente, una comunicazione periodica, realizzata sulla base
delle indicazioni fornite in materia dalla Commissione di Vigilanza,
contenente informazioni dettagliate sulla sua posizione individuale e
sui risultati di gestione del Fondo.
9. FASE INIZIALE
Nel caso in cui entro diciotto mesi
dall’autorizzazione concessa dalla COVIP (scadenza l'11 maggio 2004) non
sarà stato raggiunto il numero di 35.000 associati, considerato quale
base associativa minima, l’autorizzazione decade e potrà essere
prorogata ber un breve periodo soltanto in caso di motivate esigenze.
In caso di decadenza dell’autorizzazione,
il lavoratore associato potrà riscattare la propria posizione
individuale o, in alternativa, trasferirla ad altro fondo pensione
ovvero ad altra forma pensionistica individuale.
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