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DOMANDE E RISPOSTE
1) Sono un lavoratore edile interessato al Fondo PREVEDI: cosa devo fare
per iscrivermi?
2) Sono un lavoratore prossimo alla pensione: che convenienza ho ad
iscrivermi a PREVEDI?
3) Se ho già una polizza vita, ho ancora diritto alle detrazioni
fiscali?
4) Quando io verserò (tutto o in parte) il mio TFR a PREVEDI, avrò
ancora diritto ad usufruire dell’anticipazione prevista?
5) Se la mia azienda non versa i contributi a PREVEDI, cosa succede?
6) Chi controlla che le somme trattenute siano esatte e vengano versate
regolarmente a PREVEDI?
7) In caso di modificazioni del mio rapporto di lavoro cosa succede?
8) In caso di decesso durante l’attività lavorativa cosa succede?
9) Se non mi iscrivo a PREVEDI, ho diritto a ricevere direttamente in
busta paga il contributo destinato alla previdenza complementare?
10) Se volessi smettere di pagare la mia quota, potrei farlo?
11) In caso di cessazione dell’attività lavorativa, cosa succede?
12) In costanza del rapporto di lavoro posso riscattare o trasferire la
mia posizione individuale?
13) Che differenza c'è tra un Fondo "aperto" e un Fondo "chiuso"?
14) Sono un lavoratore giovane: che convenienza ho ad iscrivermi a
PREVEDI, destinando tutto l’accantonamento del TFR al Fondo?
15) E’ il sindacato
che gestisce PREVEDI?
16) La
pensione erogata da PREVEDI è rivalutabile?
17)
Cosa s’intende per lavoratori di prima occupazione?
18) Che garanzie
ho, associandomi a PREVEDI?
19) Sono un lavoratore assunto successivamente al 28/4/93, quindi la
quota di TFR che verrebbe accantonata presso il PREVEDI sarebbe del
100%: ma questa percentuale da quando sarebbe accantonata?
20) La percentuale di contribuzione dell’1% a mio carico può essere
aumentata? Qual è il limite massimo? L’eventuale aumento (o diminuzione)
può essere fatta in qualsiasi momento? Qual è la procedura da seguire
per tale richiesta?
21) Nel momento in cui verrà deciso il piano di investimento, PREVEDI
darà una garanzia minima di rendimento (almeno pari a quella del TFR)?
In caso contrario, avrei almeno la garanzia di rientrare in possesso di
quanto versato?
22) Nel momento in cui andrò in pensione, se decidessi di ritirare il 50% della somma a me spettante ed il restante 50% volessi riceverlo mensilmente, come verrebbe calcolata la quota mensile? E nel frattempo il 50% non ritirato continuerebbe a maturare interessi?
1) Sono un lavoratore edile interessato al Fondo PREVEDI: cosa devo fare
per iscrivermi?
Per iscriversi, è sufficiente compilare la
domanda di adesione allegata alla
scheda informativa approvata dalla
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e firmarla, consegnandola
all’Azienda, alla Cassa Edile oppure ad una delle Organizzazioni
sindacali di categoria.
L’Azienda dovrà compilare, timbrare e
firmare la parte di propria competenza, rilasciandone una copia al
lavoratore e trattenendone una presso di sé, e spedire tempestivamente
l’originale alla Cassa Edile.
La domanda di adesione può essere
richiesta alla propria azienda, alle RSU, ai sindacati FENEAL-UIL, FILCA
CISL, FILLEA CGIL, alla Cassa Edile, oppure direttamente al Fondo
PREVEDI.
La quota di iscrizione è di Euro 4,13 "una tantum", che verrà pagata dalla Cassa Edile di Alessandria.
Nel momento in cui aderisce, il lavoratore
acquisisce la qualifica di socio.

2) Sono un lavoratore prossimo alla pensione: che convenienza ho ad
iscrivermi a PREVEDI?
Tutti i lavoratori hanno convenienza ad
iscriversi a PREVEDI, in quanto possono usufruire del contributo versato
anche dall’azienda, che altrimenti andrebbe perso.
Se mancano meno di 10 anni al
pensionamento, il lavoratore socio riscuoterà l’intera somma in un’unica
soluzione, invece della vera e propria pensione complementare. Riceverà
quindi i contributi versati da lui stesso e dall’azienda, oltre a quelli
derivanti dal TFR, compresi gli interessi maturati.
Inoltre, sulla parte di contribuzione a
suo carico, usufruisce delle deduzioni fiscali, pari all’aliquota
marginale di riferimento del suo reddito IRPEF.

3) Se ho già una polizza vita, ho ancora diritto alle detrazioni
fiscali?
Con il D.Lgs. 124/93 e successive
modificazioni ed integrazioni, le normative in materia fiscale sono
state completamente riscritte: oggi il lavoratore ha un doppio beneficio
fiscale sia per quanto riguarda i suoi versamenti a PREVEDI, sia per la
previdenza individuale attraverso le polizze vita.
In base alla nuova normativa il contributo
a PREVEDI non concorre a formare reddito imponibile: in pratica l’intera
somma versata dal socio non viene assoggettata a tassazione, dando luogo
ad un risparmio fiscale pari alla massima aliquota IRPEF applicabile al
suo scaglione di reddito.
Il versamento (comprendendo anche la quota
azienda) però non deve superare:
· 5164,57 € all'anno
· il 12% del reddito
· il doppio della quota TFR versata al
Fondo
Le polizze assicurative (purché stipulate
prima del 31.12.2000) usufruiscono della detrazione del 19%, calcolata
sul premio pagato, con il massimale di 1291 € .
Quindi le due possibilità sono
utilizzabili contemporaneamente, fermi restando i rispettivi limiti
massimi.

4)
Quando io verserò (tutto o in parte) il mio TFR a PREVEDI, avrò ancora
diritto ad usufruire dell’anticipazione prevista?
Il socio conserva il diritto
all’anticipazione del TFR.
Attualmente, se il TFR è lasciato in
azienda, l’anticipazione può essere richiesta nei limiti della quota
gestita dalla sua azienda ed in base alle condizioni di legge (L.297/82):
almeno 8 anni di anzianità in azienda;
acquisto della prima casa o spese mediche
particolari;
max 70% dell’importo TFR maturato;
max 10% degli aventi diritto e 4% del
totale dei dipendenti.
Il socio di PREVEDI potrà ottenere dal
Fondo l’anticipazione relativa a tutto il TFR versato come
contribuzione, comprese le relative rivalutazioni, in conformità a
quanto previsto dallo Statuto ed avendo maturato il requisito di almeno
8 anni di iscrizione e per l’acquisto della prima casa o per spese
mediche particolari.
Il Consiglio di Amministrazione di PREVEDI
dovrà determinare l’ammontare percentuale massimo nell’anno delle
anticipazioni erogabili, compatibilmente con l’equilibrio e la stabilità
finanziaria generale di PREVEDI .
Il socio che, invece, versa tutto il TFR a
PREVEDI, avrà diritto ad ottenere l'anticipazione soltanto da parte di
PREVEDI, poiché il suo TFR non maturerà più presso l’azienda.
Da maggio 1999, con il collegato fiscale
alla legge finanziaria, l’anticipazione è estesa con le stesse modalità
e criteri a tutta la contribuzione versata (sia dal lavoratore che
dall’azienda) e non soltanto al TFR.

5) Se la mia azienda non versa i contributi a PREVEDI, cosa succede?
In caso di mancato o ritardato versamento
a PREVEDI, le Aziende sono tenute:
al versamento della contribuzione dovuta;
al versamento, in favore di PREVEDI, degli
interessi di mora e delle altre sanzioni previste dal Consiglio di
Amministrazione.
Va comunque ricordato che l’obbligo di
versamento da parte delle Aziende deriva dal CCNL e dalla
Legge 124/93,
pertanto si può considerare una componente della retribuzione a tutti
gli effetti; è presumibile quindi che per la sua riscossione si possa
procedere celermente, ricorrendo al tribunale del lavoro.
Il contributo dell’azienda è un credito
privilegiato, per cui –anche in caso di fallimento dell’azienda– deve
venire pagato prima degli altri crediti.
Al di là di questo, il sistema di
controlli interni di PREVEDI assicura una tempestiva verifica dei
versamenti, consentendo di intervenire rapidamente in caso di ritardi o
altre inadempienze, in modo da evitare il protrarsi di situazioni
critiche.

6) Chi controlla che le somme trattenute siano esatte e vengano versate
regolarmente a PREVEDI?
I contributi vengono calcolati e prelevati
in busta paga, per la parte che riguarda il contributo del socio, con
cadenza mensile; le somme relative vengono versate mensilmente alla
Cassa Edile che provvede ad inviarli a PREVEDI con cadenza trimestrale.
Il controllo si articola su vari livelli:
il socio, ogni mese, controlla che il
contributo a suo carico sia calcolato correttamente;
la Cassa Edile controlla che i versamenti
siano fatti regolarmente e nella misura prevista;
PREVEDI, ogni trimestre, controlla che
tutti i versamenti che riceve dalla Cassa Edile siano esatti (associato,
importo dei contributi, azienda di appartenenza ecc.);
gli organi di PREVEDI (Consiglio di
Amministrazione e Collegio dei Revisori) verificano periodicamente che
tutti i controlli amministrativi siano regolari e che non ci siano
ritardi od omissioni;
il socio, una volta all’anno, riceve una
certificazione della propria posizione, che, insieme ad altre
informazioni, contiene il riepilogo dei versamenti dell’anno. Il socio,
inoltre, potrà in un prossimo futuro, verificare anche via internet la
propria posizione contributiva.

7) In caso di modificazioni del mio rapporto di lavoro cosa succede?
Nel caso in cui vi siano modifiche del
rapporto di lavoro -a seguito di interventi di cassa integrazione
ordinaria o speciale, part-time, maternità- il rapporto con PREVEDI
resta immutato, mentre cambia l’ammontare dei versamenti, che sono
proporzionali alla retribuzione annua.
Se, invece, il lavoratore è collocato in
mobilità, cessa il rapporto di lavoro e quindi cessa la contribuzione a
PREVEDI. In questo caso, l’associato a PREVEDI ha due possibilità:
può riscattare l’intera posizione,
ritirando il capitale maturato, al momento dell’interruzione del
rapporto di lavoro;
può restare iscritto a PREVEDI e decidere
in seguito se riaccendere la posizione contributiva (assunzione da parte
di altra impresa edile), trasferire la propria posizione ad un altro
Fondo chiuso (lavoro presso altro settore) o altro Fondo aperto ovvero
presso Piano Pensionistico Individuale, oppure riscattare l’intera
posizione, incassando il capitale maturato.

8) In caso di decesso durante l’attività lavorativa cosa succede?
Se il socio iscritto a PREVEDI muore
mentre è ancora in attività o, in ogni caso, prima di aver maturato il
diritto a riscuotere le prestazioni di PREVEDI, la posizione individuale
dello stesso è liquidata agli aventi diritto stabiliti dalla legge: il
coniuge, i figli o i genitori se già conviventi e a carico
dell’iscritto, oppure in mancanza di questi ad altri beneficiari
eventualmente designati dal socio stesso.
L’ammontare della liquidazione è pari al
capitale accantonato con le relative rivalutazioni. Indennizzi più
elevati in caso di morte o di invalidità potrebbero essere previsti in
futuro, qualora PREVEDI stipulasse coperture assicurative accessorie.

9) Se non mi iscrivo a PREVEDI, ho diritto a ricevere direttamente in
busta paga il contributo destinato alla previdenza complementare?
NO.
L’obbligo del versamento dei contributi
stabiliti per la previdenza complementare è assunto dalle Aziende solo
nei confronti dei soci di PREVEDI, cioè dei lavoratori che si iscrivono
al Fondo.
Pertanto le corrispondenti contribuzioni
non saranno dovute, né potranno essere convertite in trattamenti
sostitutivi o alternativi, anche di diversa natura, collettivi o
individuali, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata
adesione non conseguano la qualifica di soci di PREVEDI, ovvero la
perdano successivamente.

10) Se volessi smettere di pagare la mia quota, potrei farlo?
PREVEDI concede la possibilità di
sospendere la contribuzione, considerato che il rapporto associativo
avrà una durata abbastanza lunga e che, di conseguenza, le condizioni
dei singoli iscritti potrebbero variare anche più volte e in modo
considerevole.
Il socio iscritto ad PREVEDI da almeno 3
anni, ha la facoltà -esercitabile una sola volta- di sospendere i
versamenti, previa comunicazione scritta ad PREVEDI.
Durante il periodo di sospensione si
interrompe anche il versamento del contributo da parte dell’azienda.
Il socio potrà, in seguito, riattivare i
versamenti.

11) In caso di cessazione dell’attività lavorativa, cosa succede?
Il socio che, per qualsiasi motivo,
interrompe il rapporto di lavoro prima del pensionamento può:
riscattare la propria posizione, ottenendo
la liquidazione del capitale accantonato sino a quel momento con le
relative rivalutazioni;
trasferire la propria posizione ad un
altro Fondo pensione contrattuale, nel caso in cui entri a far parte di
un’altra categoria che ha un analogo Fondo pensione;
trasferire la propria posizione presso un
Fondo aperto o altra forma pensionistica;
mantenere la posizione, senza versamenti,
scegliendo in un secondo momento se riscattare la posizione o
trasferirla ad un altro Fondo;
riattivare i contributi nel caso di
assunzione da parte di altra impresa che applica i Contratti di lavoro
dell’edilizia (industria o artigianato).

12) In costanza del rapporto di lavoro posso riscattare o trasferire la
mia posizione individuale?
Il riscatto in costanza del rapporto di
lavoro non è possibile.
Il socio avrà diritto a questa opzione
solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o al momento del
pensionamento di vecchiaia o anzianità senza aver già maturato,
rispettivamente, 10 o 15 anni di iscrizione ad PREVEDI.
Il trasferimento ad altro Fondo è
possibile, dopo 5 anni di iscrizione a PREVEDI, nei seguenti casi:
passaggio ad altro Fondo pensione chiuso,
che preveda questa possibilità;
passaggio ad un Fondo pensione aperto o ad
altra forma pensionistica prevista.

13) Che differenza c'è tra un Fondo "aperto" e un Fondo "chiuso"?
PREVEDI è un Fondo chiuso.
Per quanto riguarda i lavoratori
dipendenti, si parla di Fondo chiuso quando il Fondo deriva da CCNL e da
protocolli o accordi istitutivi tra lavoratori e Aziende, e quindi si
rivolge ad una platea di lavoratori ben definita, escludendo la
partecipazione degli altri soggetti. Nel Fondo chiuso, le parti
stabiliscono le contribuzioni a carico dei soggetti interessati (aziende
e lavoratori) e fissano le norme che regoleranno la vita del Fondo.
L’adesione resta volontaria e individuale.
Inoltre, in un Fondo chiuso come è
PREVEDI, i lavoratori sceglieranno i propri amministratori attraverso il
sistema elettivo del Fondo.
Il Fondo aperto, invece, è uno strumento
promosso da gestori professionali abilitati dalla legge (banche,
assicurazioni, SIM e società di gestione di Fondi comuni di
investimento), che si rivolge (è "aperto") a tutti e, in particolare, a
quelle categorie che non hanno la possibilità di aderire a un Fondo
chiuso: commercianti, artigiani, liberi professionisti e lavoratori
dipendenti che non hanno un contratto che lo prevede.

14) Sono un lavoratore giovane: che convenienza ho ad iscrivermi a
PREVEDI, destinando tutto l’accantonamento del TFR al Fondo?
La riforma della previdenza pubblica,
introdotta dalla L.335/95, ha ridotto notevolmente le prestazioni
pensionistiche destinate ai lavoratori più giovani, quindi il
legislatore ha cercato di riequilibrare la situazione, consentendo loro
di destinare alla previdenza complementare tutto il TFR maturando.
Tuttavia, l’integrale destinazione del TFR
a PREVEDI significa, di fatto, la scomparsa di questo istituto, di cui
viene mantenuta traccia con la possibilità di ritirare parte della
prestazione in forma di capitale e non di rendita.
A parte queste considerazioni, se
guardiamo al passato, il rendimento del TFR accantonato in azienda è
risultato costantemente inferiore ai rendimenti dei titoli di Stato. La
differenza si è ridotta solo ora, in periodi di bassa inflazione.
Da un punto di vista finanziario, tenuto
conto che il versamento del TFR a PREVEDI è destinato a rimanere
investito per un lungo periodo (20/35 anni) e che una gestione
professionale del patrimonio di PREVEDI dovrebbe essere in grado di
fornire, in media, risultati migliori di un rendimento fissato per
legge, si può ipotizzare che la parte di prestazioni, liquidabile come
capitale al momento del pensionamento, sia sostanzialmente equiparabile
al TFR maturato in azienda. Il tutto conservando un buon livello di
copertura derivante dalla rendita.

15) E’ il sindacato
che gestisce PREVEDI?
NO.
La legge che istituisce i Fondi pensione
stabilisce chiaramente il ruolo dei vari soggetti interessati alla
previdenza complementare:
nel momento dell’avvio di PREVEDI,
attraverso la contrattazione, le parti sociali
il sindacato avrà un ruolo diretto e
fondamentale nel rapporto con i lavoratori, sia nella fase di adesione,
che durante la vita di PREVEDI.

16) La
pensione erogata da PREVEDI è rivalutabile?
SI.
Il socio che ha maturato il diritto alle
prestazioni pensionistiche, al momento della cessazione dell’attività
lavorativa può optare, per l’erogazione di quanto accantonato, tutto in
rendita vitalizia (=pensione complementare), oppure può richiedere che
una quota -pari al massimo al 50%- gli venga liquidata sotto forma di
capitale.
La rendita vitalizia verrà erogata secondo
quanto stabilito nella convenzione stipulata tra PREVEDI ed una
Compagnia di assicurazione secondo i criteri ed i calcoli attuariali
applicati anche dall’INPS e dalle Assicurazioni Private; la pensione
complementare erogata da PREVEDI verrà rivalutata, di anno in anno, in
base al rendimento ottenuto dalla gestione speciale della Compagnia cui
è stata affidata l’erogazione della rendita.
Naturalmente il socio potrà optare per una
rendita reversibile; in questo caso le prestazioni erogate dipenderanno
anche dalle caratteristiche (età, sesso ecc.) del secondo percettore
della rendita.
Inoltre, il lavoratore associato ha
diritto a percepire sotto forma di capitale quanto maturato, a
condizione che l’importo annuo della prestazione pensionistica
complementare di cui ha diritto sia inferiore dell’assegno sociale.

17)
Cosa s’intende per lavoratori di prima occupazione?
Sono i lavoratori assunti in qualsiasi
settore produttivo, e non soltanto in quelli interessati a PREVEDI, dopo
l’entrata in vigore della legge istitutiva dei Fondi pensione
(L.
124/93), quindi dopo il 28 aprile 1993.
Quindi tutti i lavoratori che alla data
del 28 aprile 1993 non avevano una posizione INPS aperta, sono
considerati di prima occupazione.
La legge prevede che per i lavoratori di
prima occupazione iscritti a PREVEDI, tutto il TFR maturando venga
versato al Fondo.
Il TFR già accantonato resta presso
l’azienda, come per gli altri lavoratori.

18) Che garanzie
ho, associandomi a PREVEDI?
In generale, per il sistema dei Fondi
pensione non è previsto un Fondo di garanzia o qualcosa di equivalente.
Questa è una chiara scelta, fatta a monte
dal legislatore, il quale ha preferito optare per un sistema di
controlli incrociati e preventivi, ugualmente efficace, ma sicuramente
più lungimirante e teso a responsabilizzare al massimo tutti i vari
attori.
Infatti, tutta l’attività dei Fondi
pensione è soggetta a controlli preventivi; su ogni atto di una certa
rilevanza intervengono più soggetti –interni ed esterni al Fondo– con
compiti di controllo reciproco.
Inoltre, vengono periodicamente inviati
agli Organi di Vigilanza rapporti sull’attività di ogni Fondo.
Infine, i membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori vengono eletti dai soci
delegati, in rappresentanza dei lavoratori, e sono responsabili
civilmente e penalmente del loro operato.

19) Sono un lavoratore assunto successivamente al 28 aprile 1993, quindi
la quota di TFR che verrebbe accantonata presso il PREVEDI sarebbe del
100%: ma questa percentuale da quando sarebbe accantonata?
La quota di TFR da destinare ad PREVEDI
decorrerà dallo stesso momento in cui inizieranno le contribuzioni
derivanti dall’1% del salario.

20) La percentuale di contribuzione dell’1% a mio carico può essere
aumentata? Qual è il limite massimo? L’eventuale aumento (o diminuzione)
può essere fatta in qualsiasi momento? Qual è la procedura da seguire
per tale richiesta?
Naturalmente sì, nei limiti della
deducibilità fiscale, al disopra della quale non ci sarebbe più
convenienza. Tali limiti sono stabiliti dalla legge. Il Consiglio di
Amministrazione stabilirà le procedure sulle modalità ed i tempi di
contribuzione aggiuntiva.

21) Nel momento in cui verrà deciso il piano di investimento, PREVEDI
darà una garanzia minima di rendimento (almeno pari a quella del TFR)?
In caso contrario, avrei almeno la garanzia di rientrare in possesso di
quanto versato?
Anche in questo caso, sarà il Consiglio di
Amministrazione definitivo di PREVEDI a stabilire, sentiti gli esperti
di cui si avvale, quale sarà il metodo migliore per garantire, a parità
di costi, i risultati più soddisfacenti per i soci.
E va considerato che maggiori garanzie di
rendimento si chiedono, maggiori saranno i costi da sostenere.
In ogni caso, nei primi 2-3 anni di vita
del Fondo si faranno investimenti prudenziali, che non potranno
garantire rendimenti altissimi, ma che renderanno sicuri gli
investimenti. In seguito, ogni socio potrà decidere sulla linea di
investimento, tra quelle proposte dal Fondo, quella che gli sarà più
congeniale, e cioè se vorrà rischiare o vorrà essere più prudente.

22) Nel momento in cui andrò in pensione, se decidessi di ritirare il
50% della somma a me spettante ed il restante 50% volessi riceverlo
mensilmente, come verrebbe calcolata la quota mensile? E nel frattempo
il 50% non ritirato continuerebbe a maturare interessi?
La quota mensile, cioè la pensione
complementare, che il socio riceverà al momento del pensionamento, verrà
calcolata dalla Compagnia di Assicurazione con la quale PREVEDI avrà
stipulato una convenzione, adottando gli stessi criteri previsti per il
calcolo della pensione pubblica e di quella privata; la somma dipenderà
da diverse variabili, tra cui: l’ammontare del capitale versato e gli
interessi maturati; l’aspettativa media di vita di colui che andrà in
pensione; il fatto se si scelga o no la reversibilità in favore di
terzi. Nel frattempo, il 50% del capitale maturato (che via via
diminuirà riscuotendo la quota mensile) continuerà ad essere investito
dai gestori di PREVEDI e continuerà a maturare interessi. Inoltre, anche
quando andrà in pensione, continuerà a mantenere la qualifica di socio,
con tutti i diritti che questa comporta.
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