|
TESTO COORDINATO D.LGS.124/93
DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993, n. 124
"Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge
23 ottobre 1992, n. 421"
Pubblicato sul supplemento ordinario n. 97
della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 27 aprile 1993
(entrata in vigore 28 aprile 1993)
con le modificazioni apportate da:
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1993, n.
585
"Disposizioni correttive del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recente disciplina delle forme
pensionistiche complementari"
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20
del 26 gennaio 1994
LEGGE 8 AGOSTO 1995, n. 335
"Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare"
Pubblicata nel supplemento ordinario n.
101 della Gazzetta Ufficiale n.190 del 16 agosto 1995
(entrata in vigore 17 agosto 1995)
LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449
"Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica"
Pubblicata nel supplemento ordinario n.
101 della Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 1997
(entrata in vigore 1º gennaio 1998)
Si riportano anche gli articoli della
Legge 335/95 che integrano il D.Lgs.124/93, nonché le modificazioni
introdotte dal Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo
disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine
di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Art. 2 Destinatari
1. Forme pensionistiche complementari
possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati
sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di
appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per
categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza
alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione
di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori
autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree
professionali e per territorio;
b-bis) per raggruppamenti di soci
lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.
2. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1,
lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari
in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1,
lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di
prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con
riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
Art. 3 Istituzione delle forme
pensionistiche complementari
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9,
le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche
aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da
sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei
quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra
liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di
rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui
rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali
di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.
2. Per il personale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 L'articolo 1 del D.Lgs. 29/1993
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:
"(Finalità ed ambito di applicazione) - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di
quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle
amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e
servizi dei Paesi della Comunità Europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro
pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) integrare gradualmente la disciplina
del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale.3. Le disposizioni del presente decreto
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse
tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi
desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.", le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi
di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo Il titolo III del
D.Lgs. 29/1993 riguarda la contrattazione collettiva e la
rappresentatività sindacale.. Per il personale dipendente di cui
all'articolo 2, comma 4 L'articolo 2 del D.Lgs. 29/1993 è il seguente:
"(Fonti) - 1. Le amministrazioni pubbliche
sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero,
sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni
delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto
compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli
interessi generali nei termini definiti dal presente decreto.
3. I rapporti individuali di lavoro e di
impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono
conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 49, comma 2.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
personale militare e delle Forze di polizia, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente
dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di
prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e
quelli agli stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8
marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.", del
medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti,
ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari
sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'articolo 4 di
appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di
"fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1
stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di
adesione individuale.
Art. 4 Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio
1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura
associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile L'articolo 36
del cc è il seguente:
"(Ordinamento e amministrazione delle
associazioni non riconosciute) - L'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette
associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali,
secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.",
distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità
giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile L'articolo 12 del
cc è il seguente:
"(Persone giuridiche private) - Le
associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso
con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie
di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il
governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro
decreto."; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra
nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13
L'articolo 2 della legge 13/1991 (Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della
Repubblica) è il seguente:
"1. Gli atti amministrativi, diversi da
quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di
entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del
Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della
competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente
alla data di cui sopra.
2. Gli atti amministrativi di cui al comma
1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.".
2. Fondi pensione possono essere
costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o
di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con
apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed
autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con
gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile L'articolo 2117
del cc è il seguente:
"(Fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza) - I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che
l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei
prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale
sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei
creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.".
3. L'esercizio dell'attività dei fondi
pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della
commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo
relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio
del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in
novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e
della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal
ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro
trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione può
determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione
dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi
termini per il rilascio dell'autorizzazione Periodo sostituito dall'art.59,
comma 41, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. In precedenza il testo
era il seguente: "L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è
sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'articolo 16".. Con
uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo:
a) le modalità di presentazione
dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della
stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il
rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione,
nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di
destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili
della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli
organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio
dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e
professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei
responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui
all'articolo 3 L'articolo 3 della legge 1/1991 (Disciplina dell'attività
di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei
mercati mobiliari) è il seguente:
"(Albo) - 1. Le società di intermediazione
mobiliare devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la
CONSOB.
2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle
attività di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo
delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono
autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti
requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle
disposizioni della presente legge:
a) la società deve essere costituita nella
forma della società per azioni o in accomandita per azioni, deve
ricomprendere nella denominazione sociale le parole "società di
intermediazione mobiliare" e avere sede legale nel territorio dello
Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato
interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per
importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la
costituzione delle società per azioni ovvero al maggiore importo
determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB,
anche in relazione alle attività esercitate, con provvedimento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
b) gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari
devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1,
quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non
devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della
borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, né
essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e
integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui
sono conferiti poteri di rappresentanza nonché i soci accomandatari
devono altresì avere svolto per uno o più periodi, complessivamente non
inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di
carattere direttivo in società o enti del settore creditizio,
assicurativo o finanziario, o in società fiduciarie di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1966, o in società commissionarie ammesse agli
antirecinti alle grida delle borse valori, o in società di gestione di
fondi comuni di investimento mobiliare, o in società di intermediazione
mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo
fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto
funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti
di cambio;
c) anche agli effetti dell'articolo 1,
quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le
funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo,
del presente comma, presso società o enti che non hanno come attività
esclusiva una o più di quelle indicate alla medesima lettera b), si può
tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari
della società o dell'ente, purché il volume di attività del settore o
dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della società di
gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve
essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione
delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento
all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle società o
degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione
rispetto a quella della società di intermediazione mobiliare;
d) i componenti del collegio sindacale
devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei
ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei procuratori e
al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
e) i soggetti che, in virtù della
partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per
il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in
virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della
società devono documentare di essere in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui alla lettera b); ove il soggetto controllante sia una
persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere
posseduti dagli amministratori e dai direttori generali.
3. La CONSOB stabilisce, con proprio
regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità di
presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1,
gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che
devono essere forniti in allegato, nonché le modalità di svolgimento
dell'istruttoria. La CONSOB comunica immediatamente alla Banca d'Italia
le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate." della legge 2
gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di
gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
operative contenute negli statuti Interpretazione autentica. La Legge 18
luglio 1997, n. 229 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle
cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché
disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità), all'articolo 2,
primo comma, dispone quanto segue:
"All'articolo 4, comma 3, lettera c), del
decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni, le parole: "facendo riferimento ai criteri di cui
all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1," si interpretano nel
senso che i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare
riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli
organi collegiali e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere
desunti anche da funzioni assimilabili espletate presso organismi
associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche
complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attività in
materia di previdenza obbligatoria o complementare.";
d) i contenuti e le modalità del
protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal
datore di lavoro.
4. I fondi pensione costituiti nell'ambito
di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati
sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto
riconosciuto ai sensi dell'articolo 12 del codice civile e i relativi
statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili
con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2
l'autorizzazione non può essere concessa:
a) se, in caso di società, questa non
abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
b) se il patrimonio di destinazione non
risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili
separate da quelle della società o dell'ente;
c) se la contabilità e i bilanci della
società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a
certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data
antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.
6. I fondi autorizzati sono iscritti in un
albo istituito presso la commissione di cui all'articolo 16.
7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato
la propria attività, l'autorizzazione decade.
Art. 5 della Legge 335/95
Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio
1. A partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti
nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo.
Art. 5 Partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo
1. La composizione degli organi di
amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da
contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro
deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la
individuazione dei rappresentati dei lavoratori è previsto il metodo
elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da
contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli
organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione
delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di
cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione
costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è istituito un organismo
di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al
comma 1.
Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli
gestionali
1. I fondi pensione gestiscono le risorse
mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
della legge 2 gennaio 1991, n. 1 L'articolo 1, comma 1, della legge
1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e
disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) è il seguente:
"(Attività di intermediazione mobiliare) -
1. Per attività di intermediazione mobiliare si intende:
a) negoziazione per conto proprio o per
conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori
mobiliari;b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o
senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente;
c) gestione di patrimoni, mediante
operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) raccolta di ordini di acquisto o
vendita di valori mobiliari;
e) consulenza in materia di valori
mobiliari;
f) sollecitazione del pubblico risparmio
effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in
luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa
principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto
che procede al collocamento, di cui all'articolo 18-ter, terzo comma,
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e
integrazioni.", ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con
sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
L'articolo 2 del D.Lgs. 174/1995 (Attuazione della direttiva 92/96/CEE
in materia di assicurazione diretta sulla vita) è il seguente:
"(Oggetto) 1. Il presente decreto
disciplina l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni indicate
nel punto A) della tabella di cui all'allegato I. Esso si applica: a)
alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per
l'attività da queste esercitata nel predetto territorio e per quella
esercitata in regime di stabilimento o in regime di libertà di
prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati
terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica attraverso sedi secondarie
situate in altri Stati membri; b) alle imprese aventi la sede legale in
un altro Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi; c) alle imprese aventi la sede legale in Stati
terzi, per l'attività da queste esercitata nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento.", mediante ricorso alle gestioni
di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso
decreto legislativo La tabella A allegata al D.Lgs. 174/1995 è la
seguente:
"(Classificazione per ramo)
I - Le assicurazioni sulla durata della
vita umana.
II - Le assicurazioni di nuzialità, le
assicurazioni di natalità.
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e
II connesse con fondi di investimento.
IV - L'assicurazione malattia di cui
all'art. 1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5
marzo 1979.
V - Le operazioni di capitalizzazione di
cui all'art. 40 del presente decreto.
VI - Le operazioni di gestione di fondi
collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte,
in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività
lavorativa.
B) Assicurazioni complementari
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della
lettera A) può con i relativi contratti garantire, in via complementare,
i rischi di danni alla persona.", ovvero con imprese svolgenti la
medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei
fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge
23 marzo 1983, n.77 Il titolo I della legge 77/1983 (Istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare) riguarda i fondi
comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale., e
successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le
risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal
Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi
fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di
patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni
o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5,
lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote
di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni
contenute nel decreto del Ministero del tesoro di cui al comma
4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse
raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti
abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per
l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai
fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve
essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle
attività istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7
erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere
autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad
erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai
soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a
criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16.
L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e
condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento
alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla
costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi
demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti
contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il
rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la
media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla
commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico
contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a
quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime
di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con
imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica
l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive
autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti
patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta,
richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle
convenzioni previste nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i
competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre
diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi
societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da
rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono
formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate,
nell'ambito dei rispettive regimi, anche congiuntamente fra loro e
devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo
dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies
e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di
indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità
attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso,
contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in
possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle
attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del
fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso
dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso
al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del
fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei
valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in
facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi
accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri
stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e
non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti
gestori, sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né
possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il
gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 L'articolo 103 del Rd 267/1942
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) è il seguente:
"(Domande di rivendicazione, restituzione
e separazione di cose mobili) Le disposizioni degli artt. da 93 a 102 si
applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e
separazione di cose mobili possedute dal fallito. In base all'elenco di
tutte le domande il giudice forma uno stato delle domande accolte o
respinte ai sensi degli artt. 95, 96 e 97. Se le domande sono proposte
tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato può sospendere
la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o separate,
con cauzione o senza. In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle
domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito. Le domande di
rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo non pregiudicano
le ripartizioni anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme
ancora da distribuire.". Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o
individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa
ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto
gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione
di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità
di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità
omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena
comparabilità delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e
di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono
essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi
pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi
limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il
finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie
categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di
conflitti di interesse, compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei
fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti
nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore
dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie
risorse.
5. I fondi non possono comunque assumere o
concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto,
emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque
per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con
diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al
dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto
di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza
dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti
tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o
agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 27
comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 L'articolo 27 della legge
287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è il
seguente:
"(Partecipazioni al capitale di enti
creditizi) - 1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di
enti creditizi, da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di
società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve
essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto
anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore
al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio e,
indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente
creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del
controllo di una società che detiene partecipazioni al capitale di un
ente creditizio superiori al suddetto limite.
2. Ai fini del presente titolo il rapporto
di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la
partecipazione a un sindacato di voto nel qual caso ciascuno di essi è
considerato controllante possiedono più di un quarto del numero totale
delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si
tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un
socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior
numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga
altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto
qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo
che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca
d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.", in misura
complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se
trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore
al trenta per cento.
Art. 6-bis Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate in
gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che
presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo
1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 83 L'articolo 2-bis della legge 77/1983 è il seguente:
"(Banca depositaria: compiti e
responsabilità) 1. La custodia del patrimonio del fondo deve essere
affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve: a) accertare
che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni
dell'organo di vigilanza l'emissione ed il rimborso delle quote, il
calcolo del valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del
fondo; b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la
controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso; c) eseguire le
istruzioni della società di gestione, se non siano contrarie alla legge,
al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.
2. La banca depositaria è responsabile nei
confronti della società di gestione e dei partecipanti di ogni
pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli
obblighi di cui al comma precedente.
3. La banca depositaria, ferma restando la
sua responsabilità per la custodia del fondo, può depositare la totalità
o parte del fondo medesimo presso la Monte Titoli S.p.a. prevista dalla
legge 19 giugno 1986, n. 289, e presso la gestione centralizzata della
Banca d'Italia, nonché, previo assenso della società di gestione, presso
altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate, in via
generale, dalla Banca d'Italia.
4. La banca depositaria deve essere scelta
tra le aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria o,
limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi la sede
statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunità economica europea,
una succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione
aziendale nonché un ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla
misura che verrà stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.
5. La modifica del regolamento del fondo
conseguente alla sostituzione della banca depositaria deve essere
pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a
distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui
all'art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare,
è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima
pubblicazione. La Banca d'Italia può, in casi eccezionali e tenendo
conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al
provvedimento di approvazione della modifica regolamentare.
6. Nell'esercizio delle rispettive
funzioni, la società di gestione e la banca depositaria devono agire in
modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti.
7. Una banca partecipante al capitale di
una società di gestione, in misura superiore al 20 per cento del
capitale stesso può assumere l'incarico di banca depositaria dei fondi
comuni gestiti dalla società medesima se la maggioranza dei componenti
il consiglio di amministrazione e coloro che sono preposti alla
direzione della società di gestione non svolgono funzioni di
amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa.".
2. La banca depositaria esegue le
istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se
non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma
4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del
1983.
Art. 7 Prestazioni
1. Le fonti costitutive definiscono i
requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto
ai commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per
vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita
nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di
partecipazione al fondo pensione.
3. Le prestazioni pensionistiche per
anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività
lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso
del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e
di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di
appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche
complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito
di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di
cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal
lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i
quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori
che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a).
4. L'iscritto al fondo per il quale da
almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell'articolo 8, contributi
consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR) può
conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive,
una anticipazione per eventuali spese sanitarie, per terapie ed
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o
per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della
sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del
TFR di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti
diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
5. L'entità delle prestazioni è
determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto
della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di
corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione,
nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e
regimi a prestazione definita di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di
chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare
in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al
cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel
rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.
Art. 8 Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo
grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero
di soggetti di cui all'articolo 409, punto 3), del codice di procedura
civile Il punto 3) dell'articolo 409 del cpc è il seguente:
"(Controversie individuali di lavoro) - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative
a:
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato.", anche sul datore di
lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti
costitutive che determinano la misura dei contributi.
2. Le fonti istitutive fissano il
contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in
percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del
TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di
questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al
periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società
cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di
una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a
carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora
prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da
destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota
degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione,
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale
destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR,
posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi,
nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del
lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza
pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della
pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti
in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure
coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del
presente decreto legislativo.
Art. 8 della Legge 335/95
1. Omissis [è il comma correttivo
dell'articolo 8 del D.Lgs.124/93].
2. Per le imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi
pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui
all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per
i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi
alla stessa data.
Art. 9 Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali è consentita la
stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché le
società di gestione di cui alla legge 23 marzo n.1983, n. 77, e
successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni
previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire
forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi
fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6,
comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione
dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per
i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui
all'articolo 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino
diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai
sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti
può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale
collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle
norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, Da questo punto in poi, testo
sostituito dal comma 41 dell'articolo 50 della L. 449/97. In precedenza,
il testo era il seguente: "l'autorizzazione alla costituzione e
all'esercizio dell'attività dei fondi di cui al presente articolo è
rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorità di
vigilanza, sentita la commissione di cui all'articolo 16, nonché, nel
caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato". l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, dalla commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le
rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi
pensione aperti.
Art. 9 della Legge 335/95
1. Omissis [è il comma correttivo
dell'articolo 9 del D.Lgs.124/93].
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi
settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di
categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge
ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi
nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.
Art. 10 Permanenza nel fondo pensione e
cessazione dei requisiti di partecipazione
1. Ove vengano meno i requisiti di
partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del
fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure,
modalità e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo
pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova
attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di
cui all'articolo 9;
c) il riscatto della posizione
individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui
all'articolo 9 possono trasferire la posizione individuale
corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il
fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
3. Gli adempimenti a carico del fondo
pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2
debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio
dell'opzione.
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per
ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai
commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione
individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui
agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il
fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di
vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre
anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme
per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al
fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento
agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore
iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la
posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è
riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico
dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione
resta acquisita al fondo pensione.
Art. 11 Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo
pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione,
si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in
essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attività
del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, un
commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2
devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui
all'articolo 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione
capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla
commissione di cui all'articolo 16, gli organi del fondo e comunque i
suoi responsabili devono comunicare preventiva-mente alla commissione
stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia
dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica
esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della
liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai
sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375 L'articolo 57 del Rdl 375/1936 (Disposizioni per la difesa
del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) è il
seguente:
"Con decreto del Capo del Governo, su
proposta dell'Ispettorato, può disporsi lo scioglimento degli organi
amministrativi di aziende di credito:
a) qualora risultino gravi irregolarità
nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni
delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi
infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;
b) nel caso in cui risultino gravi perdite
del patrimonio;
c) quando tale scioglimento sia richiesto
dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società
anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi
amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con
deliberazione da prendersi a norma dell'art. 158 del codice di
commercio.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del regno. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono
provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato, che assume
il nome di "Commissario provvisorio", a ciò designato dal Capo
dell'Ispettorato. Il Commissario provvisorio, previo sommario processo
verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli
organi predetti, fermo il disposto dell'articolo 60.
Spettano al detto funzionario, sempre in
via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi
amministrativi, nonché quelle attribuite dalla presente legge ai
commissari di cui all'articolo seguente.
L'applicazione della procedura di
amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, può altresì
essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali
di credito; in tal caso l'Ispettorato provvederà secondo le norme del
presente capo. Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le
facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.",
convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e
successive modificazioni e integrazioni, attribuendosi le relative
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed alla commissione di cui all'articolo 16, i cui compiti in
materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a
soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'articolo 4, comma 2,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione di cui all'articolo 16, nomina un commissario straordinario
incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
Art. 12 Contributo di solidarietà
1. Fermo restando l'assoggettamento a
contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte
le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni L'articolo 12 della
legge 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale) sostituisce gli articoli 1 e 2 del Dl
692/1945. Queste norme sono state recepite nell'articolo 27 del Dpr
797/1955 (Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari) che è il seguente:
"Il contributo per gli assegni familiari è
dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a
ciascun prestatore di lavoro. Per la determinazione della base
imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve
dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi
ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla
retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennità di trasferta in
cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborso a piè di lista che
costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per
l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità;
4) di indennità di cassa;
5) di indennità di panatica per i
marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo,
limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione
concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non
ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento
dei lavoratori e all'andamento aziendale;
7) di emolumenti per carichi di famiglia
comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge,
direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli
assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.", anche
se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è
confermato il contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166 L'articolo 9-bis del
Dl 103/1991 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale) è il
seguente:
"(Interpretazione autentica) - 1.
L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere
interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei
contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e
somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata
trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a
finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da
contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di
erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore
del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua
cessazione. I versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e
somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore di
norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi
contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi,
istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e
le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è
dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di
lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni
pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
3. Al contributo di solidarietà di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini
di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi
pensionistici obbligatori di pertinenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e
dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative
previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di
oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori
in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono
assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro
intero ammontare al momento della effettiva corresponsione.", sulle
contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella
costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare
le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui
all'articolo 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì
confermato il contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis del
citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate
a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da
quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis. All'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti
parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di
previdenza complementare,".
Art. 13 Trattamento tributario dei
contributi e delle prestazioni
1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile
la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme
pensionistiche complementari L'articolo 17 del Dpr 917/1986 è il
seguente:
"(Indennità di fine rapporto) 1. Il
trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di
cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un
importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
pari a L. 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con
esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si
svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è
proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con
riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare
netto per il numero degli anni e frazione di anno prese a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare
netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto,
comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi
previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è
computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a
riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
2. Le altre indennità e somme indicate
alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata
del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal
datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto
complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1.
L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede
quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché
l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per
cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di
lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla
prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di
anticipazioni periodiche sull'indennità spettante. Tuttavia le medesime
indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della
cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili
per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio
di cui al comma 1.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente
alla data di entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297, il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad
una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di
commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del
comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Sulle anticipazioni relative al
trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti l'imposta si
applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a
norma del comma 1; sulle anticipazioni relative alle altre indennità e
somme di cui al comma 2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto
della liquidazione definitiva, con l'aliquota stabilita all'art. 11 per
il primo scaglione di reddito.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 c.c.
e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a
norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto
proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda
ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito
indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze
sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni
occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti
alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza
della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.".
2. I contributi versati dal datore di
lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del
TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti
del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi Il capo
VI del titolo I del Dpr 917/1986 tratta della tassazione ai fini Irpef
del reddito d'impresa. di cui al comma 1 per un importo non superiore,
per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua
complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a
lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le
fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle
forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
importo pari all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni L'articolo 48 del Dpr 917/1986, come modificato dal
presente provvedimento, è il seguente:
"(Determinazione del reddito di lavoro
dipendente) 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i
compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta anche
sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di
lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese
inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di
accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse eventi esclusivamente fine
previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi
versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalla quote del TFR
destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme
pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento
della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare
del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso
in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori;
b) le erogazioni fatte dal datore di
lavoro, anche in forma assicurativa, in conformità a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese
sanitarie previste come interamente deducibili alla lett. e) del comma 1
dell'art. 10, purché indicate nel certificato rilasciato dal datore di
lavoro in qualità di sostituto di imposta (2);
c) nel limite di importo e alle condizioni
di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni
sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o
senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformità a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel
certificato del datore di lavoro (2);
d) le somministrazioni in mense aziendali,
o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto,
anche se affidati a terzi;
e) la utilizzazione delle opere e dei
servizi di cui al comma 1 dell'art. 65;
f) le erogazioni liberali eccezionali e
non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie
di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività,
nonché i sussidi occasionali;
g) i compensi riversibili di cui alle
lett. b) e f) del comma 1 dell'art. 47.
3. I compensi in natura, compresi i beni
ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il
reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di
lavoro.
4. Le indennità percepite per le trasferte
fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente L. 90.000 al giorno, elevate a L. 150.000 per le
trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di
rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il
limite è ridotto di un terzo. Le indennità e i rimborsi di spese per le
trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore,
concorrono a formare il reddito.
5. Le indennità di navigazione e di volo
previste dalla legge o dal contratto collettivo nonché gli assegni di
sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero
costituiscono reddito nella misura del 40% del loro ammontare. Se per i
servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali
la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di
maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare reddito la sola
indennità base nella misura del 40%.
6. abrogato
7. Le rendite e gli assegni indicati alle
lett. h) e i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi
titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare
percepito nel periodo di imposta. 7-bis. Le prestazioni periodiche
indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono
reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.
8. Le mance di cui all'articolo 47, comma
1, lettera l), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai
lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale
obbligatoria.", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di
accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi
versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR
destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme
pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento
della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare
del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso
in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori;";
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 47 L'articolo 47 del Dpr 917/1986, come
modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
"(Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente) 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti
dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle
cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle
cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e
delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a
carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti
in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola
contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che
per legge debbono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a
titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato
da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui
agli artt. 24, 33, lett. a) e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222, nonché
le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, comma 1, della
L. 26 luglio 1974, n. 343;
e) il trattamento speciale di
disoccupazione di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115;
f) le indennità, i gettoni di presenza e
gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad
esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennità di cui all'art. 1 della L.
31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della L. 13 agosto 1979, n. 384,
percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e
le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e
per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla L.
27 dicembre 1985, n. 816;
h) le rendite vitalizie e le rendite a
tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
h-bis) le prestazioni comunque erogate in
forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) gli altri assegni periodici, comunque
denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale
né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. h) e i) del comma 1
dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla
lett. c) del comma 1 dell'art. 41;
l) le mance percepite dagli impiegati
tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attività di lavoro
subordinato.
2. I redditi di cui alla lett. a) del
comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario
generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente
indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali
principi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lett. f),
g), h) e i), del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
non comporta le detrazioni previste dall'art. 13." sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e
lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5
milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenziale obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni L'articolo 10 del Dpr 917/1986, come modificato dal
presente provvedimento, è il seguente:
"(Oneri deducibili) 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti
dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri
gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito
complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o
in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in
ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e
per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili
dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si
considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da
altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al
coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in
conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in
forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni
alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile;
e) i contributi previdenziali ed
assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I
contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n.
101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto per un
importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni del
reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato;
f) le somme corrisposte ai dipendenti,
chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1
della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le
oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee
ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita
dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in
caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi
diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il
sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516,
all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti
e alle condizioni ivi previsti.
2. Le spese di cui alla lettera b) del
comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e
h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa
proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione
del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti
nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro
successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società
stesse.", dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del
reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere
annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e
4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I,
capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non
superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR
destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere
accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al
presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a
capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Il comma 2 dell'articolo 44
del Dpr 917/1986 è il seguente:
"2. In caso di aumento del capitale
sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale
delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.
Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante
passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel
comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata
è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai
passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel 1
comma, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi
in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.". Nel
caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli
esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell'ammontare complessivamente maturato.
7. All'articolo 47, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in
forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;".
8. All'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate
alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito
per 1'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.".
9. Le prestazioni in forma di capitale,
per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi
dell'articolo 16, comma l, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni
L'articolo 16 del Dpr 917/1986 è il seguente:
"(Tassazione separata) 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui
all'art. 2120 c.c. e indennità equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi
quelli contemplati alle lett. a), d) e g) del 1 comma dell'art. 47,
anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 c.c.; altre indennità e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti
rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla
capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo
di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c., nonché le somme e i
valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche
se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a
seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni
relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
b) emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i
compensi e le indennità di cui alle lett. a) e g) del 1 comma dell'art.
47, e le pensioni e gli assegni di cui al 2 comma dell'art. 46;
c) indennità percepite per la cessazione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al
comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di
data certa anteriore all'inizio del rapporto, nonché, in ogni caso, le
somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa;
d) indennità per la cessazione di rapporti
di agenzia delle persone fisiche;
e) indennità percepite per la cessazione
da funzioni notarili;
f) indennità percepite da sportivi
professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del comma 7
dell'art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91 se non rientranti tra le
indennità indicate alla lett. A);
g) plusvalenze, compreso il valore di
avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da
più di cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
h) indennità per perdita dell'avviamento
spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e
indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite
o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate
nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o
agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la
comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di
riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione
è superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite
o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso,
riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo
di tempo intercorso tra la costituzione delle società e la comunicazione
del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
liquidazione è superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel
valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lett. a), b), f) e g) del 1 comma dell'art. 41 quando
non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta
sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è
superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di
rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La
presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), terzo e quarto periodo.
omissis
3. Per i redditi indicati alle lettere da
d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha
facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare
espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 gli uffici
provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le
modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i
redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui
sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.". Si
applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni,
applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle
quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma
pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa
applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota
destinata alla forma pensionistica complementare e quota di
accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e
successive modificazioni ed integrazioni L'interpretazione autentica
della disposizione è stata fornita dal comma 5 dell'art. 1 del Decreto
Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 28 febbraio 1997, n. 30, che recita:
"5. La disposizione contenuta
nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta
dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono
intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme
pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in
vigore del citato decreto legislativo n. 124 del 1993.".
10. Le prestazioni in forma di capitale,
per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo
16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si
applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico Periodo
così sostituito dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 669/96,
convertito dalla Legge 30/97. La formulazione precedente la
modificazione era la seguente: "Si applicano il comma 3 dell'articolo 16
e il comma 2 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni ed integrazioni"..
11. Sui premi per le assicurazioni sulla
vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in
rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui
all'articolo 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni L'articolo 1
dell'allegato A alla legge 1216/1961 (Nuove disposizioni tributarie in
materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi) prevede per il
ramo delle assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione
un'imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di
ogni addizionale pari a 2,50 per i seguenti casi:
a) assicurazioni sulla vita di qualunque
specie e contratti di capitalizzazione;
b) assicurazioni sulla vita e contratti
per forme di previdenza costituite per legge, contratto collettivo di
lavoro o regolamento aziendale, sulla parte del premio afferente alle
prestazioni di legge, del contratto collettivo o del regolamento
aziendale., è dovuta nella misura dello 0,l per cento.
12. Le convenzioni con le imprese
assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono
soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle
posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere
fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano
annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16
l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle
quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei
lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali
elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle
Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 1, comma 6 del Decreto Legge 669/96,
convertito dalla Legge 30/97
1-5. [Omissis]
6. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma
è inserito il seguente: "per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera h-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta è
commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
b) nell'articolo 25, quarto comma, primo
periodo, le parole: "commisurata al 70 per cento del loro ammontare
lordo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla parte imponibile del loro
ammontare".
Art. 11 della Legge 335/95
1. Omissis [è il comma sostitutivo
dell'articolo 13 del D.Lgs.124/93].
2. Agli effetti del comma 9 Parole
modificate dall'art. 1, comma 8, del decreto legge 669/96, convertito
dalla Legge 30/97. In precedenza la formulazione era "Agli effetti del
comma 10". dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento
all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso
che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono
computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche
complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste
dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 L'articolo 42 del Dpr
917/1986, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
"(Determinazione del reddito di capitale)
1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi,
utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna
deduzione.
2. Per i capitali dati a mutuo gli
interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e
nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite
per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare
maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per
iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per
le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano
percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.
4. Per i capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è
costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e
quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al
decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla
conclusione del contratto. La predetta disposizione non si applica in
ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni.", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta
disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in
forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni e integrazioni".
Art. 14 Regime tributario dei fondi
pensione
1. I fondi pensione di cui all'articolo 1
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi
cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le
ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti
dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di
imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi
diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con
garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le
convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere
versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31
gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
e successive modificazioni ed integrazioni L'articolo 9 della legge
77/1983 è il seguente:
"(Disposizioni tributarie) 1. I fondi
comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né
all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta.
2. Sull'ammontare del valore netto del
fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo costituita
da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e
similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché da quote
di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la
società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,05 per cento.
Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito
alla rimanente componente dell'attivo, la società di gestione preleva un
ammontare pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento è
ridotta allo 0,10 per cento sull'ammontare del valore netto del fondo
proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo rappresentato da
azioni e obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in
Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.
I valori che costituiscono l'attivo, nonché il valore netto del fondo,
devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti dai
prospetti di cui alla lettera d) dell'art. 5, relativi alla fine di
ciascun mese, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto
alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno. L'ammontare dei
prelievi effettuati dalla società di gestione deve essere versato dalla
medesima alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il
trentuno gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva. 3. I
proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte
nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il
reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, ivi
comprese le plusvalenze realizzate in sede di riscatto delle quote,
percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo assunte da parte di
società ed enti di cui all'art. 87, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi
stessi. A tali fini le società di gestione rilasciano, a richiesta degli
interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati
identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le
somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote
riscattate. 4. Entro lo stesso termine previsto nel comma 2 la società
di gestione deve provvedere a presentare annualmente la dichiarazione
relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati su apposito modulo,
conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di
versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta
la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote
previste nel comma 2. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la
presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono
disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonché da quelle di cui
al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto
1982, n. 516.".
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio,
alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni
immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a
quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6,
nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 "Istituzione
e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi",
pubblicata sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 5
febbraio 1994 n. 29., calcolato come media dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta
sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione,
trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono
soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione
e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di
lire un milione per ciascuna imposta.
Art. 12 della Legge 335/95
1. Omissis [è il comma sostitutivo
dell'articolo 14 del D.Lgs.124/93].
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento
dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il
secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della
presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata
in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto
dal comma 2 dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 124 del
1993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione
dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della
prima rata.
3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui
redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si
scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti
come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile L'articolo 2117 del Cc è il
seguente:
"(Fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza) I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che
l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei
prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale
sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei
creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.", l'imposta
sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui
patrimonio il fondo è costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al
comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge,
se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva
dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le relative modalità.
Art. 15 Responsabilità degli organi del
fondo
1. Nei confronti dei componenti degli
organi di cui all'articolo 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si
applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile
Gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 del Cc riguardano,
rispettivamente, la responsabilità verso la società, l'azione di
responsabilità, la responsabilità verso i creditori, l'azione
individuale del socio e del terzo e i direttori generali. .
2. Nei confronti dei componenti degli
organi di controllo di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, si applica
l'articolo 2407 del codice civile L'articolo 2407 del Cc è il seguente:
"(Responsabilità) - I sindaci devono
adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono
responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il
segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione
del loro ufficio. Essi sono responsabili solidamente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non
si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi della loro carica. L'azione di responsabilità contro i sindaci
è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394.".
3. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui
all'articolo 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore
gra-vità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi
collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si
uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'articolo 16;
b) forniscono alla predetta commissione
informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'articolo
6, commi 4 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni
relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità
nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai sensi
dell'articolo 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.
Art. 16 Vigilanza sui fondi pensione
1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza
sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila
sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di
vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e
trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del
sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità
giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un
presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di
riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di
pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza,
nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 "Norme per il
controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici", pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 1' febbraio 1978 n. 31., con la procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 L'articolo 3
della legge 400/1988 è il seguente:
"(Nomine alla presidenza di enti, istituti
o aziende di competenza dell'amministrazione statale) 1. Le nomine alla
presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di
competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine
relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata su proposta del ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in
ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari."; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della
commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina
indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei
anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le
disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216
L'articolo 1 del Dl 95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) è il seguente:
" È istituita con sede in Roma la
Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in
Milano la sede secondaria operativa. La Commissione nazionale per le
società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena
autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. La Commissione è composta da
un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e
comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e
indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere
confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo
comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano
nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le
Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione
delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti
parlamentari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità
spettanti al presidente e ai membri. Il presidente e i membri della
Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio,
alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere
amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società
commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di
enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del
mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti
di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di
lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno
diritto alla conservazione del posto. Le deliberazioni della Commissione
sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla
legge, il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura
l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di
funzioni ai commissari. La Commissione provvede all'autonoma gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato
a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo,
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
omissis". Al presidente e ai componenti
della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al
proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei
principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e
dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione
può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono
adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o
dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende
all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il
presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e
gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le
deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la
gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e
consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui
all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974,
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono
sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale,
di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le
rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal
ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie
osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono
esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla
commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo
funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del
personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti
dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30
unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono
determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi
fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di
competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della
commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed
economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale
regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del
trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il
coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale
determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio
operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è
adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa
maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento,
gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.
5- bis. I regolamenti e i provvedimenti di
carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione Comma aggiunto
dall'art. 59, comma 42, della L. 449/97..
Art. 13 della legge 335/95
1. Omissis [è il comma sostitutivo
dell'articolo 16 del D.Lgs.124/93].
2. Per il funzionamento della commissione
di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996.
All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della commissione può
essere integrato, nella misura massima del 50 per cento
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento
annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5
per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le
modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di
vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 17 Compiti della commissione di
vigilanza
1. I fondi pensione autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1,
3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357 L'articolo 2 del D.Lgs. 357/1990 è
il seguente:
"(Regime pensionistico degli iscritti in
servizio alla data del 31 dicembre 1990) 1. Entro trenta giorni dalla
richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i datori di
lavoro e le forme di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma
1, comunicano all'Istituto stesso su moduli o supporti magnetici secondo
le indicazioni dell'Istituto medesimo, per ciascun dipendente in
servizio, i dati anagrafici, la posizione previdenziale complessiva ed
in particolare l'anzianità assicurativa e l'anzianità contributiva, con
l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria,
volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e dei periodi in
ogni caso utili all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli
effetti delle anzianità predette, la retribuzione imponibile percepita
nel corso degli ultimi cinque anni.
2. L'ammontare delle contribuzioni e degli
altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le
anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse
all'esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi
assicurativi restano acquisiti dalle forme esclusive o esonerative
dell'assicurazione generale obbligatoria nei casi in cui le domande di
riscatto o di ricongiunzione siano state presentate alle forme medesime
anteriormente al 1' gennaio 1991.
3. Nella gestione speciale
dell'assicurazione generale obbligatoria l'iscrizione di ciascun
dipendente in servizio determina la costituzione di una posizione
previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed
all'anzianità contributiva di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1' gennaio 1991 il
contributo complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori,
già affluente alle forme di previdenza esclusive o esonerative, è dovuto
alla gestione speciale fino a concorrenza del contributo per
l'assicurazione generale obbligatoria nella misura, secondo le regole e
con le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro e dei
lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo a carico dei
dipendenti previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria
e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative è a
carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto
collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino alla
stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. In
tale sede contrattuale saranno individuate le modalità per il recupero,
da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore onere che l'iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria comporta a loro carico.
5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno
diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidità a carico della
gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi quelli relativi all'età, all'anzianità
assicurativa e all'anzianità contributiva.
6. In ogni caso, per i lavoratori di cui
al comma 1 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale
complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti esclusive od
esonerative di rispettiva iscrizione secondo quanto disposto al
successivo art. 4, anche in relazione all'eventuale conseguimento del
diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti
di pensionamento più favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione
generale, obbligatoria.
7. La contribuzione relativa agli iscritti
alla gestione speciale che cessano dal servizio senza aver conseguito
diritto a pensione a carico della gestione stessa è trasferita alla
contabilità ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria.", nonché
i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari
al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque
risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero
determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano
i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o
in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4,
comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformità agli indirizzi generali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di
cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, e in
particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti
dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al
comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente
decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti
di carattere generale da essa emanati Comma modificato dall'art. 50,
comma 43, della L. 449/97.;
c) svolge l'attività istruttoria per il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e
9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione
del comma 3 dell'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di
individuazione e ripartizione del rischio come individuati a stregua dei
commi e 4-quinquies e 5 dell'articolo 6:
e) definisce, d'intesa con le autorità di
vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi,
schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le
convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui
all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la
determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro
redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture
contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare
cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento
delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri
libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del
patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i
criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le
posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo
pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di
trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di
schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla
comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e
finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
i) esercita il controllo sulla gestione
tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante
ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e
degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e
rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i
dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione
può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili
alla conoscenza dei problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la
commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e
nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché ogni
altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli
accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.
4. La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di
amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi
di amministrazione dei fondi pensione, fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la
commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni
richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le
informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di
procedura penale sugli atti coperti del segreto. I dipendenti e gli
esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto
d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono
intervenire fra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui
gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni
e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la
commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior
rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.
Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale trasmette detta relazione la Parlamento con le proprie eventuali
osservazioni.
Art. 14 della Legge 335/95
1. Omissis [è il comma sostitutivo
dell'articolo 17 del D.Lgs.124/93].
2. Al fine di garantire la continuità
dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante
alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad
espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione
prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124,
come modificato dall'articolo 49 della presente legge.
Art. 18 Norme finali
1. Alle forme pensionistiche complementari
che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421 "Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale", pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 31 ottobre 1992 n. 257., non si applicano gli articoli 4,
comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'articolo 13, commi 5 e 7, ha
effetto dal 1º gennaio 1996 Decorrenza così modificata dal Decreto Legge
326/95. In precedenza era il 1º luglio 1994.. Salvo quanto previsto al
comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali
amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono
adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi
4 e 5, secondo norme per loro specificatamente emanate dal Ministro del
tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 16; al fine
della emanazione di dette disposizioni nella comunicazione di cui al
comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli
investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui
al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di
cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che
esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono
sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione
creditizia e assicurativa.
Alle forme di cui alla lettera a) non si
applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la
vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'articolo
17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul
soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui
al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere
all'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 5. Agli stessi soggetti,
esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per
l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per
l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, sono
esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al
comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non
concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto
conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui
all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni Il comma 2 dell'articolo 3 del Dpr 643/1972
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili) è il seguente:
"Qualora successivamente all'acquisto
venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione
o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena
proprietà al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a
tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione
tra più società si tiene conto, per il computo del decennio, anche del
periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse
o incorporate."
Il comma 7 dell'articolo 6 del Dpr
643/1972 è il seguente:
"Per la determinazione dell'incremento di
valore degli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate,
alienati dalla società risultante dalla fusione o incorporante o a
questa appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale è
quello degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle
società fuse o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente
tassazione nei confronti di tali società.".
6. I soggetti titolari delle forme di cui
al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'articolo 16, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3,
una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal
medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3
sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'articolo 4, comma
6.
6 - bis Comma aggiunto dall'articolo 59,
comma 40, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ("Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica").. Le forme pensionistiche di
cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo
dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di
vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è
avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di
attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità
di controllo e alle diverse categorie delle predette forme
pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in
attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie
relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non
concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari,
deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei
fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo
17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.
7. Per i destinatari iscritti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al
comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri
finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e
del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano
maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i
trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al
presente comma non si applica altresì l'articolo 13, commi 2 e 3,
continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al
trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni
previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini
previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si
applica il comma 13 dell'articolo 13.
8. Per i destinatari iscritti anche alle
forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le
disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad
assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al
comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti
squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni
previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per
un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate
disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, da
emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di
accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in
particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al
riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli
enti del settore pubblico allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al
comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al
comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto
previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della
documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio
finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a
tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni
necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma
8-bis. l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui
all'articolo 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel
decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni
per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.
[Art. 5 del D.Lgs.585/93. 3. L'istanza di
cui all'articolo 18 comma 8-ter, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.124, come modificato dal comma 2 è presentata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.]
8-quater. Ai contributi versati ai fondi
di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero
del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma
8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per
gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla
stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni
per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui
al comma 1, che garantiscono prestazioni definite a integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione
del predetto trattamento.
9. I dipendenti degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70 "Disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975 n. 87., assunti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima,
possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito
presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi
pregres-si. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della predetta
legge L'articolo 14 della legge 70/1975 è il seguente:
"(Trattamenti integrativi e sostitutivi di
previdenza) - Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di
legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico
del personale degli enti contemplati nella presente legge, il
trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione
obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono
trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano l'esclusione o
l'esonero dall'assicurazione stessa. I fondi integrativi di previdenza
previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al
personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.". I dipendenti previsti dall'articolo 74
L'articolo 74 del Dpr 761/1979 (Stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali) è il seguente:
"(Trattamento di quiescenza del personale)
- Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle
unità sanitarie locali, è obbligatoriamente iscritto, ai fini del
trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le
categorie di rispettiva appartenenza. L'obbligo della iscrizione di cui
al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle
unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o
periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le
amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme
obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente
primo comma, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo
stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i
servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi
integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza
nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione
dei contributi versati nei fondi stessi. Ai dipendenti di cui al settimo
e ottavo comma dell'art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano,
ai fini del trattamento in quiescenza, le disposizioni di cui al D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092. Si applica, altresì, il terzo comma del
presente articolo.", commi primo e secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il
diritto di opzione entro i termini di cui all'articolo 75 del citato
decreto L'articolo 75 del Dpr 761/1979 è il seguente:
"(Opzione per la posizione assicurativa in
atto) - Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro
superstiti, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti
presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro
sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale
addetto ai servizi delle unità sanitarie locali. La facoltà di opzione
di cui al precedente comma può essere esercitata, nello stesso termine
di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo
comma dell'art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833. In favore del personale
di cui ai precedenti commi è costituita presso l'INPS una gestione
speciale ad esaurimento che provvederà all'erogazione dei trattamenti, a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni
regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto
concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le
attuali proporzioni. Per garantire la continuità delle prestazioni a
carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi,
il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai
predetti fondi di previdenza è trasferito all'INPS con le procedure
stabilite dall'art. 67. L. 23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione
dei contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita
presso l'INPS a norma dei precedenti commi è assicurato, per le
pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in
quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura.
A tale fine saranno utilizzate le disponibilità finanziarie di cui
all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, L. 23 dicembre 1978, n.
833. Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di
non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 618, o negli altri ruoli delle amministrazioni dello
Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei
preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per
riduzione di organico. Ai fini dell'applicazione dell'art. 19. L. 21
dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di costituzione della
gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di
cui al terzo comma dell'articolo 10, L. 3 giugno 1975, n. 160, è dovuta
esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa
l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 L. 31
luglio 1975, n. 364.", hanno facoltà di ricostituire le precedenti
posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli
ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o
il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà
di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi
secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati,
da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono
essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto
Art. 3 della Legge 335/95
1-24. Omissis [sono commi contenenti
disposizioni relative alla previdenza obbligatoria].
25. Le forme pensionistiche complementari
di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono
continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi
restando i limiti delle agevolazioni fiscali previsti dal predetto
decreto legislativo n.124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
Art. 15 della Legge 335/95
1-5. Omissis [sono i commi correttivi
dell'articolo 18 del D.Lgs.124/93].
6. Per i fondi pensione che abbiano
presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma
8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1
e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a
decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una
addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai
Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro
il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui
risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta
sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e
per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di
eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del
regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater,
del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5
del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta
sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al
precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di
lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di
entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli
iscritti al 31 maggio 1995, il trattamento fiscale previsto dallo stesso
decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un
periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18-bis (Sanzioni penali e
amministrative)
1. Chiunque esercita l'attività di cui
all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre
ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate
a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo
di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che
forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o
documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice
civile L'articolo 2621 del cc è il seguente:
"(False comunicazioni ed illegale
ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi) Salvo che il fatto
costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:
1) i promotori, i soci fondatori, gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali
nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali,
fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla
costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in
tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori
generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso
o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o
pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;
3) gli amministratori e i direttori
generali che distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo
comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo
degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo
legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e
aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto
nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero
sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.".
4. I componenti degli organi di cui
all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine
prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della
commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire
trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non
effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della
condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c),
nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
Art. 19 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 17 della Legge 335/95
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 59 della Legge 449/97
(...)
31. Al fine di favorire lo sviluppo dei
fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso
l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la
valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è
autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi
in apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di
apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale spa
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso
delle fonti istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al
conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la
costituzione di apposita società di capitali.
(...)
56. Fermo restando quanto previsto dalla
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di
applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il
processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di
previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la
trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine
rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente
aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista
dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento,
verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità
da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
|