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FONDO PREVEDI - ATTO COSTITUTIVO -
In data 9 Aprile 2001
tra
ANCE
ANAEPA-CONFARTIGIANATO
ANSE-CNA
ASSOEDILI-CNA
FIAE-CASA
e
FENEAL- UIL
FILCA -CISL
FILLEA -CGIL
quali Parti unitariamente intese come
Parti istitutive rispettivamente per le imprese e per i lavoratori
vista la legge 8 agosto 1995 n° 335 di
riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
viste le importanti modifiche apportate
dalla suddetta legge al Decreto Legislativo 21 Aprile 1993 n° 124 in
tema di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;
al fine di contribuire ad un più elevato
livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal
sistema previdenziale obbligatorio;
si concorda
di istituire una forma pensionistica
complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini,
finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'articolo 1
del Decreto.
Tale forma pensionistica sarà attuata
mediante la costituzione di un Fondo pensione nazionale di categoria a
contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, d'ora in poi
denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito
stabilito.
In considerazione del preminente ruolo che
il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti
sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel considerare il
Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei
lavoratori del settore.
1. Costituzione
Il Fondo sarà costituito in forma di
associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del
codice civile, come previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera b) del
Decreto.
Il Fondo sarà disciplinato, oltre che
dalle disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento
elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che costituiscono parte
integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in
recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate
all'accordo medesimo.
2. Destinatari
Sono destinatari del Fondo:
i lavoratori operai, impiegati e quadri
assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in
contratto di formazione e lavoro, che abbiano superato il periodo di
prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo
uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano i contratti
collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni
firmatarie del presente accordo;
i lavoratori dipendenti delle
Organizzazioni Sindacali e datoriali, nazionali e territoriali,
firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro firmatarie del
presente accordo sulla base dell’adozione di specifiche fonti
istitutive;
i lavoratori, assunti a tempo
indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si
applichi uno dei contratti di cui alle lettere precedenti ovvero sulla
base di una specifica delibera degli organi di amministrazione dei
suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di
merito;
i lavoratori dipendenti del Fondo assunti
a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
3. Soci
Sono soci del Fondo i lavoratori
destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui
all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la
domanda di adesione, nonché le imprese da cui essi dipendono.
I percettori di prestazioni pensionistiche
complementari a carico del Fondo rimangono associati ad esso.
4. Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
l'Assemblea dei Delegati
il Consiglio di Amministrazione
il Presidente e il Vice Presidente
il Collegio dei Revisori Contabili
5. Assemblea dei Delegati
L’Assemblea è composta da 60 soci
delegati, di cui 30 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e
30 eletti in rappresentanza delle aziende associate, secondo le modalità
stabilite dai regolamenti elettorali predisposti rispettivamente dalle
Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Datoriali firmatarie del
presente accordo.
Le elezioni per l’insediamento della prima
Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni
al Fondo.
Alle elezioni si procederà mediante
presentazione di liste secondo quanto previsto dai regolamenti
elettorali predisposti dalle Organizzazioni Sindacali e dalle
Associazioni datoriali, ciascuna per la parte di propria competenza.
6. Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è
costituito da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza
paritetica delle parti.
I componenti in rappresentanza dei
lavoratori sono eletti dall’Assemblea sulla base di liste presentate
dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da
delegati dell’Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati
stessi.
I componenti in rappresentanza delle
imprese sono eletti dall’Assemblea sulla base di liste presentate dalle
Associazioni Datoriali.
Tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità
e di professionalità previsti dalla legge.
Le modalità di convocazione ed i quorum
deliberativi sono stabiliti dallo Statuto del Fondo.
7. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono
eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed
alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i
rappresentanti dei lavoratori.
8. Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili è
composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti nel rispetto della
rappresentanza paritetica delle parti.
I componenti in rappresentanza dei
lavoratori sono eletti dall’Assemblea su proposta delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente accordo o di almeno un terzo dei
delegati dell’Assemblea.
I componenti in rappresentanza delle
imprese sono eletti dall’Assemblea su proposta delle Associazioni
Datoriali.
Tutti i componenti del Collegio dei
Revisori Contabili debbono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e debbono essere
iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il
Ministero di Grazia e Giustizia.
Il presidente del Collegio dei Revisori
Contabili sarà scelto nell’ambito della componente che non ha espresso
il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Comitato Paritetico delle Parti
Le Parti firmatarie del presente accordo
si danno reciprocamente atto della necessità di istituire,
nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con
funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi
del Fondo.
A questo scopo, concordano di costituire
un apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo
paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto
stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di
esigenze di rappresentatività territoriale.
Il Comitato Paritetico, al fine di
contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento
tra il Fondo e le Parti stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo, può
esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:
valutazioni in merito alla corretta
applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative
all'adesione al Fondo;
indirizzi generali di gestione del Fondo;
individuazione dei criteri generali di
ripartizione del rischio in materia di investimenti;
criteri. per la scelta dei gestori
finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi;
modifiche statutarie.
Il Comitato Paritetico eserciterà le
proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita
allo scopo dai competenti organi del Fondo.
La partecipazione al Comitato è a titolo
gratuito.
10. Adesione
Il lavoratore aderisce al Fondo per libera
scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e
dallo statuto del Fondo.
L'adesione deve comunque essere preceduta
dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata
dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.
11. Contribuzione
L'obbligo contributivo in capo ai
lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in
conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base
volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento
retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia
collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di
perdita della qualifica di associato.
La contribuzione, da versare al Fondo con
la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la
seguente articolazione:
1% riferito alla retribuzione utile ai
fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;
1% riferito alla retribuzione utile ai
fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
100% dell'accantonamento TFR maturato
nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente
al 28 Aprile 1993;
18% dell'accantonamento TFR maturato
nell'anno, per gli altri lavoratori.
E' prevista per il singolo lavoratore
associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi
rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo
statuto del Fondo.
L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva
comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del
versamento eseguito.
In caso di omesso o ritardato versamento,
anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno
le sanzioni stabilite dallo statuto.
12. Prestazioni
Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche
di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato
il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle
corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale
obbligatorio.
Il diritto alla prestazione pensionistica
per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita
nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di
versamenti contributivi effettivi al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica
per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci
anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel
regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di
associazione al Fondo.
La norma di cui ai due commi precedenti
trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui
posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione
complementare, computando, anche l'anzianità maturata presso il fondo di
provenienza.
Il lavoratore associato che non abbia
maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha
diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il
Fondo.
Il Fondo provvede all'erogazione delle
prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità
mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate
dalla legge.
Il lavoratore associato, che abbia
maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per
vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in
forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha
diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente
pro-tempore.
Ai lavoratori associati che provengano da
altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della
documentazione prodotta, la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti
di legge, si applicano le disposizioni di legge in materia.
In caso di morte del lavoratore associato
prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è
riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge
vigenti pro-tempore.
Il lavoratore associato per il quale da
almeno 8 anni siano accumulati contributi, può chiedere un'anticipazione
per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto
della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con
atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione
individuale.
Il Consiglio di Amministrazione determina
l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente
erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la
stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre forme di
anticipazioni sulle prestazioni.
Il Fondo non può concedere o assumere
prestiti.
13. Cessazione dell'obbligo contributivo e
vicende del rapporto associativo
L'obbligo di contribuzione al Fondo a
carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del
rapporto di lavoro.
L 'obbligo di contribuzione al Fondo a
carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di
lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di
partecipazione al Fondo stesso.
In caso, di sospensione del rapporto di
lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la
condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.
In caso di sospensione della prestazione
lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo
è disciplinato dal precedente articolo 11.
Il lavoratore associato può sospendere
unilateralmente la contribuzione a proprio carico al Fondo, ferma
restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone
informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si
determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a
carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva
riattivazione della contribuzione.
Le modalità di esercizio della suddetta
facoltà sono disciplinate nello statuto.
14. Trasferimenti e riscatti
Il passaggio diretto tra due aziende che
applicano il C.C.N.L. di cui al presente accordo non comporta la perdita
dei requisiti di partecipazione al Fondo.
Il lavoratore associato che perde i
requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la
titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo,
entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra
una delle seguenti opzioni:
trasferimento della posizione individuale
presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in
relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria
giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;
riscatto della posizione individuale: il
riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del
capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità
stabilite nello statuto;
conservazione della posizione individuale
anche in assenza di contribuzione.
Qualora il lavoratore associato non
eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà
mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle
condizioni stabilite dallo statuto.
In ogni caso, all'atto di una nuova
assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà
possibile la riattivazione del rapporto contributivo.
In costanza dei requisiti di
partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere
il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo
pensione complementare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del
decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al
Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e
successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e
termini determinati nello statuto del Fondo.
Gli adempimenti relativi a carico del
Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni
individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti
all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto, secondo le
modalità definite nello statuto.
15. Gestione del patrimonio
Le convenzioni di gestione indicano le
linee di indirizzo dell'attività, le modalità con cui possono essere
modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la
facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la
necessità.
Il patrimonio del Fondo può essere gestito
con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i
lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i
profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze
degli iscritti (gestione pluricomparto, secondo quanto previsto dallo
statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
16. Conflitti di interesse
Ai sensi dell'articolo 6, comma 4
quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed
integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in ,
materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie
individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n° 703/96
emanato in attuazione della norma di cui sopra.
17. Regime delle spese
Le spese di costituzione, avvio e di
amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un
contributo una tantum a carico dell'impresa che le Parti convengono
nella misura di Lit. 4.000 (quattromila) pari a 2,07 Euro (due Euro e
sette centesimi) per ciascun lavoratore dipendente, esclusi i dirigenti,
alla data dell’atto costitutivo del Fondo effettuato con atto notarile.
A seguito dell'adesione il lavoratore
associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum
pari a Lit. 8.000 (ottomila) pari a 4,13 Euro (quattro Euro e tredici
centesimi).
Alle spese per l’amministrazione ed il
funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo
comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa",
prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del
TFR.
Annualmente, con delibera del Consiglio di
Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato
l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo 0,18%
della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone
all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al
finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti
pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le
quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo.
I costi inerenti la Banca Depositaria ed i
soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura
percentuale sul patrimonio gestito.
18. Periodo transitorio
All'atto della costituzione del Fondo le
Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione
provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che
restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non
abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e
del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
Il Consiglio di Amministrazione
provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle
imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio
di pariteticità.
I componenti in rappresentanza dei
lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente accordo.
I componenti in rappresentanza delle
imprese sono designati dalla parte datoriale.
Il Collegio dei Revisori Contabili
provvisorio è composto di 2 membri, di cui 1 uno in rappresentanza delle
Imprese e 1 in rappresentanza del lavoratori, nel rispetto del principio
di pariteticità.
Il Consiglio di Amministrazione
provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di
autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività
connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione,
potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di
avvio del Fondo di cui all'articolo precedente.
Spetta al Consiglio di Amministrazione
provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione
da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente
accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.
19. Ulteriori destinatari
Le Parti si riservano la possibilità di
ampliare l'area dei destinatari così come definiti al precedente
articolo 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i C.C.N.L.
sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti
Organizzazioni Datoriali.
Di conseguenza il presente accordo potrà
essere adeguatamente integrato.
20. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente
accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle
disposizioni di cui al Decreto ed ai provvedimenti attuativi del
medesimo.
ANCE ANAEPA-CONFARTIGIANATO ANSE-CNA
ASSOEDILI-CNA FIAE-CASA
FENEAL-UIL FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
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