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FONDO PREVEDI - ACCORDO NAZIONALE 15
GENNAIO 2003 -
Addì 15 gennaio 2003, in Roma
tra
ANCE
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA,
ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
visto il contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000;
visto il contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I.
15 giugno 2000;
visto l’accordo istitutivo del Fondo
pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed
artigiane edili ed affini - PREVEDI;
si conviene quanto segue
in ordine alle procedure di utilizzo delle
Casse Edili nell’attività del Fondo Prevedi.
-
L’adesione del lavoratore al Fondo deve
essere comunicata alla Cassa Edile di competenza contestualmente alla
prima denuncia utile alla Cassa Edile con invio a mezzo posta, alla
Cassa stessa, della scheda di adesione (l’azienda conserverà
unicamente la copia di propria competenza). L’azienda è tenuta a
sottoscrivere (timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal
lavoratore.
-
Le imprese effettueranno il versamento
del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori
dipendenti che aderiscono al Fondo PREVEDI, nella misura prevista
dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:
-
il versamento sarà effettuato sul
conto corrente della Cassa Edile di competenza con la cadenza
prevista per gli altri versamenti;
-
il versamento per operai, impiegati e
quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le
denunce alle Casse Edili.
-
Le Casse Edili svolgeranno le seguenti
attività:
-
promozione del Fondo PREVEDI
-
acquisizione e verifica anagrafiche
-
raccolta provvisoria delle schede di
adesione dei lavoratori. Le schede perverranno alla Cassa Edile in
duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa. Le
copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo
con cadenza trimestrale, le copie per la Cassa Edile verranno
archiviate a cura della stessa. Nel caso di sottoscrizione della
domanda di adesione presso la Cassa Edile, la stessa Cassa
provvederà a far apporre dall’impresa la firma ed il timbro e a
consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al
Fondo, copia all’impresa e copia al lavoratore).
-
registrazione dei dati
identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori
aderenti a PREVEDI ed aggiornamento degli stessi. La registrazione
sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione
che l’associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso
della Cassa Edile. L’aggiornamento sarà conseguente alle
comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da
dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di
denuncia dei lavoratori occupati.
-
accertamento, in caso di nuova
iscrizione di un lavoratore alla Cassa Edile, della iscrizione al
Fondo dello stesso. In caso positivo, richiesta di accensione
della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale
informativo e promozionale al lavoratore.
-
trasmissione mensile dell’anagrafe
aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del
Fondo.
-
invio mensile al Fondo dei dati
relativi ai nuovi aderenti.
-
acquisizione, verifica ed invio dei
contributi
-
acquisizione provvisoria dei
contributi a PREVEDI.
-
acquisizione e controllo delle
distinte contributive. Il controllo sarà effettuato verificando la
corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti,
rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori
occupati.
-
verifica della regolarità dei
contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi
al Fondo. Attraverso tale operazione siassegna a ciascun
lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti
(contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale
contributo volontario).
-
trasmissione trimestrale alla banca
depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo
delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria
e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:
-
trasmissione mensile alla banca
depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale
invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la
banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun
lavoratore in:
-
segnalazione al Fondo delle
differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi
pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti
contributivi.
-
segnalazione al Fondo dei dati
relativi a lavoratori iscritti a PREVEDI per i quali non compaiono
contribuzioni in tutto o in parte del trimestre. Tale segnalazione
consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di
verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori
di competenza di altre Casse Edili, ovvero di segnalare
all’associato l’assenza o la carenza di contributi relativi al
periodo.
-
in caso di riscontrata variazione
del rapporto di lavoro dell’associato e di assenza di contributi
conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed
all’impresa della necessità di riaccensione della contribuzione.
-
Le Casse Edili, al fine di svolgere i
succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un
apposito protocollo sugli standards tecnici, organizzativi e
qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse.
-
Le Casse Edili sono tenute, ai sensi
delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati
dal presente accordo.
-
Le parti sottoscritte potranno stabilire
in favore delle Casse Edili il rimborso degli oneri a carico delle
Casse medesime per le attività prestate ai sensi del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
Federazione Nazionale Edili Affini e del
Legno - FeNEAL / UIL
ANAEPA - CONFARTIGIANATO
Federazione Italiana Lavoratori
Costruzioni ed Affini - FILCA / CISL
ANSE - ASSOEDILI - CNA
Federazione Italiana Lavoratori Del Legno,
dell'Edilizia e Industrie Affini - FILLEA / CGIL
FIAE - CASARTIGIANI
CLAAI
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