FONDO PREVEDI - ACCORDO NAZIONALE 3 OTTOBRE 2001 -

 

Addì 3 Ottobre 2001, in Roma

 

tra

 

ANCE,

ANAEPA-CONFARTIGLANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI

 

e

 

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili 29 Gennaio 2000 stipulato da Ance, Feneai-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane 15 Giugno 2000 stipulato da Anaepa - Confartigianato, Anse-Assoedili-CNA, FIAE-CASA e CLAAI.

e di quanto stabilito dall’accordo costitutivo del “Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini - Prevedi" del 9 Aprile 2001 come modificato dall’accordo del 3 Ottobre 2001

 

SI CONVIENE

 

  1. che il contributo una tantum previsto dall’art. 17 dell’Atto costitutivo di 4.000 Lire, pari a 2,07 Euro, per ciascun dipendente in forza al 18 Aprile 2001 sarà versato secondo la seguente procedura. La Cassa Edile invia un modulo a ciascuna impresa contenente l’indicazione del numero degli operai oggetto della denuncia relativa al mese di Aprile 2001. L’impresa verifica i dati ivi riportati confermando o indicando l’eventuale diverso numero degli operai iscrìtti alla data del 18 Aprile 2001, aggiunge l’indicazione del numero degli impiegati in forza alla stessa data e restituisce alla Cassa Edile Il modulo. L’obbligo di cui ai commi precedenti è assolto dall’impresa attraverso la Cassa Edile che vi provvede utilizzando il Fondo comune della Cassa medesima. La Cassa Edile provvede entro il 31 Dicembre 2001 all’invio al Fondo delle somme assunte a proprio carico secondo le modalità che saranno stabilite dalle parti sottoscritte.

  2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 17 sopra richiamato, in base ai quale, a seguito dell’adesione al Fondo, il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a 8.000 Lire (4,13 Euro). L’obbligo dei lavoratori (operai e impiegati) è assolto dalla Cassa Edile utilizzando il Fondo comune della Cassa medesima. La Cassa Edile provvede mensilmente ad inviare al Fondo le somme assunte a proprio carico nel mese precedente.

  3. La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili trasmetterà il presente accordo alle Casse Edili per il puntuale adempimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

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