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FONDO PREVEDI - ACCORDO NAZIONALE 3
OTTOBRE 2001 -
Addì 3 Ottobre 2001, in Roma
tra
ANCE,
ANAEPA-CONFARTIGLANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA,
FIAE-CASA, CLAAI
e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
in base a quanto previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili 29 Gennaio 2000
stipulato da Ance, Feneai-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e il contratto
collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane 15 Giugno 2000
stipulato da Anaepa - Confartigianato, Anse-Assoedili-CNA, FIAE-CASA e
CLAAI.
e di quanto stabilito dall’accordo
costitutivo del “Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle
Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini - Prevedi" del 9 Aprile
2001 come modificato dall’accordo del 3 Ottobre 2001
SI CONVIENE
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che il contributo una tantum previsto
dall’art. 17 dell’Atto costitutivo di 4.000 Lire, pari a 2,07 Euro,
per ciascun dipendente in forza al 18 Aprile 2001 sarà versato secondo
la seguente procedura. La Cassa Edile invia un modulo a ciascuna
impresa contenente l’indicazione del numero degli operai oggetto della
denuncia relativa al mese di Aprile 2001. L’impresa verifica i dati
ivi riportati confermando o indicando l’eventuale diverso numero degli
operai iscrìtti alla data del 18 Aprile 2001, aggiunge l’indicazione
del numero degli impiegati in forza alla stessa data e restituisce
alla Cassa Edile Il modulo. L’obbligo di cui ai commi precedenti è
assolto dall’impresa attraverso la Cassa Edile che vi provvede
utilizzando il Fondo comune della Cassa medesima. La Cassa Edile
provvede entro il 31 Dicembre 2001 all’invio al Fondo delle somme
assunte a proprio carico secondo le modalità che saranno stabilite
dalle parti sottoscritte.
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Resta fermo quanto previsto dall’art. 17
sopra richiamato, in base ai quale, a seguito dell’adesione al Fondo,
il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di
iscrizione una tantum pari a 8.000 Lire (4,13 Euro). L’obbligo dei
lavoratori (operai e impiegati) è assolto dalla Cassa Edile
utilizzando il Fondo comune della Cassa medesima. La Cassa Edile
provvede mensilmente ad inviare al Fondo le somme assunte a proprio
carico nel mese precedente.
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La Commissione nazionale paritetica per
le Casse Edili trasmetterà il presente accordo alle Casse Edili per il
puntuale adempimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
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