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Rivalutazione TFR ai fini PREVEDI
Pubblichiamo la lettera pervenutaci dal
Fondo PREVEDI
Spett.li Casse Edili,
i Decreti del Min. del Lavoro del 30 gennaio 2007 prevedono che
"l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente
alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo
i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del codice civile, in ragione del
tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al
periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007".
Come noto, infatti, i citati decreti hanno disposto che il versamento
dei contributi maturati dal mese di adesione al fondo al 30 giugno 2007,
per tutte e sole le nuove adesioni sottoscritte dopo il 31/12/2006,
debba essere effettuato nel mese di luglio 2007 (per le adesioni
sottoscritte entro il 31/12/2006 non è stato invece previsto alcun
rinvio del versamento contributivo), con contestuale rivalutazione del
TFR relativo ai mesi precedenti. Poiché la decorrenza dell'adesione al
Fondo è il primo giorno del mese in corso alla data di sottoscrizione
del modello TFR da parte del lavoratore (D.M. Lavoro del 30 gennaio,
come chiariti dalla circolare Covip del 20 marzo 2007), ne consegue che,
ad esempio, il TFR di gennaio 2007 debba essere rivalutato per i mesi
che vanno dall'1 gennaio al 30 giugno 2007, il TFR di febbraio debba
essere rivalutato per i mesi che vanno dal 1 febbraio al 30 giugno 2007
e così via.
Facendo seguito alle Vs. richieste di
chiarimento, presento quindi di seguito il criterio di rivalutazione del
TFR che mi sembra corretto, desunto adattando il disposto della
circolare INPS del 3 aprile 2007 (in merito alla rivalutazione del TFR
da versare all'INPS) alle particolarità dei fondi pensione negoziali. Il
criterio qui di seguito riportato viene suggerito in mancanza di
indicazioni normative specifiche per i fondi negoziali e non vuole né
può essere sostitutivo di eventuali diverse indicazioni del legislatore,
del Min. del Lavoro o di altre autorità pubbliche competenti in materia
che, ove presenti o sopravvenute, andrebbero considerate come prevalenti
rispetto alle indicazioni del Fondo.
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∑ { [TFRi x 0,0274 x (7-i)] : 12} con i =
1, 2, 3, 4, 5, 6
i=1
dove i simboli assumono il seguente
significato:
i = mese i–esimo, con i che assume i
valori 1 (= gennaio), 2 (=febbraio), 3 (=marzo), 4 (=aprile), 5
(=maggio), 6 (=giugno)
∑ = sommatoria dei valori con i che va da
1 a 6
TRFi del mese i-esimo
0,0274 = tasso di rivalutazione del TFR al
31/12/2006
Esempio: Supponendo che il TFR assuma il
seguente valore:
TFR1 (cioé TFR di gennaio 2007) = 100
TFR 2 (cioé TFR di febbraio 2007) = 98
TFR 3 (cioé TFR di marzo 2007) = 105
TFR 4 (cioé TFR di aprile 2007) = 97
TFR 5 (cioé TFR di maggio 2007) = 101
TFR 6 (cioé TFR di giugno 2007) = 102
Rivalutazione TFR = (100 x 0,0274 x 6) :
12 + (98 x 0,0274 x 5) : 12 + (105 x 0,0274 x 4) : 12 + (97 x 0,0274 x
3) : 12 + (101 x 0,0274 x 2) : 12 + (102 x 0,0274 x 1) : 12 = 4,81
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