Rivalutazione TFR ai fini PREVEDI

 

Pubblichiamo la lettera pervenutaci dal Fondo PREVEDI

 

Spett.li Casse Edili,

                         i Decreti del Min. del Lavoro del 30 gennaio 2007 prevedono che "l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007". Come noto, infatti, i citati decreti hanno disposto che il versamento dei contributi maturati dal mese di adesione al fondo al 30 giugno 2007, per tutte e sole le nuove adesioni sottoscritte dopo il 31/12/2006, debba essere effettuato nel mese di luglio 2007 (per le adesioni sottoscritte entro il 31/12/2006 non è stato invece previsto alcun rinvio del versamento contributivo), con contestuale rivalutazione del TFR relativo ai mesi precedenti. Poiché la decorrenza dell'adesione al Fondo è il primo giorno del mese in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR da parte del lavoratore (D.M. Lavoro del 30 gennaio, come chiariti dalla circolare Covip del 20 marzo 2007), ne consegue che, ad esempio, il TFR di gennaio 2007 debba essere rivalutato per i mesi che vanno dall'1 gennaio al 30 giugno 2007, il TFR di febbraio debba essere rivalutato per i mesi che vanno dal 1 febbraio al 30 giugno 2007 e così via.

 

 

Facendo seguito alle Vs. richieste di chiarimento, presento quindi di seguito il criterio di rivalutazione del TFR che mi sembra corretto, desunto adattando il disposto della circolare INPS del 3 aprile 2007 (in merito alla rivalutazione del TFR da versare all'INPS) alle particolarità dei fondi pensione negoziali. Il criterio qui di seguito riportato viene suggerito in mancanza di indicazioni normative specifiche per i fondi negoziali e non vuole né può essere sostitutivo di eventuali diverse indicazioni del legislatore, del Min. del Lavoro o di altre autorità pubbliche competenti in materia che, ove presenti o sopravvenute, andrebbero considerate come prevalenti rispetto alle indicazioni del Fondo.

 

 

6

∑ { [TFRi x 0,0274 x (7-i)] : 12} con i = 1, 2, 3, 4, 5, 6

i=1

dove i simboli assumono il seguente significato:

 

i = mese i–esimo, con i che assume i valori 1 (= gennaio), 2 (=febbraio), 3 (=marzo), 4 (=aprile), 5 (=maggio), 6 (=giugno)

 

∑ = sommatoria dei valori con i che va da 1 a 6

 

TRFi del mese i-esimo

 

0,0274 = tasso di rivalutazione del TFR al 31/12/2006

 

Esempio: Supponendo che il TFR assuma il seguente valore:

TFR1 (cioé TFR di gennaio 2007) = 100

TFR 2 (cioé TFR di febbraio 2007) = 98

TFR 3 (cioé TFR di marzo 2007) = 105

TFR 4 (cioé TFR di aprile 2007) = 97

TFR 5 (cioé TFR di maggio 2007) = 101

TFR 6 (cioé TFR di giugno 2007) = 102

 

Rivalutazione TFR = (100 x 0,0274 x 6) : 12 + (98 x 0,0274 x 5) : 12 + (105 x 0,0274 x 4) : 12 + (97 x 0,0274 x 3) : 12 + (101 x 0,0274 x 2) : 12 + (102 x 0,0274 x 1) : 12 = 4,81

 

 

 

 

 

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