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TABELLE PAGHE OPERAI EDILI - VALORI IN EURO
In vigore dal 1° DICEMBRE 2003
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Retribuzione minima oraria |
Indennità territoriale |
Indennità mensa (1) |
Indennità di contingenza + E.D.R.(2) |
E.E.T.
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TOTALE
1 A+B+C+D+E |
18,50%
su Tot. 1 |
4,95%
su Tot. 1 |
TOTALE F+G+H |
| Operai di
Produzione |
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A |
B |
C * |
D ** |
E |
F |
G |
H |
I |
| Operaio di 4° liv. (3) |
4,03 |
0,71 |
0,25 |
3,07 |
0,56 |
8,62 |
1,59 |
0,43 |
10,64 |
| Operaio Spec. - 3° liv. |
3,75 |
0,66 |
0,25 |
3,06 |
0,52 |
8,24 |
1,52 |
0,41 |
10,17 |
| Operaio Qual. - 2° liv. |
3,37 |
0,60 |
0,25 |
3,05 |
0,47 |
7,74 |
1,43 |
0,38 |
9,55 |
| Operaio Com. - 1° liv.
(manovale specializzato) |
2,88 |
0,52 |
0,25 |
3,02 |
0,40 |
7,07 |
1,31 |
0,35 |
8,73 |
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Retribuzione minima oraria |
Indennità territoriale |
Indennità mensa (1) |
Indennità di contingenza + E.D.R.(2) |
E.E.T.
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TOTALE
1 A+B+C+D+E |
18,50%
su Tot. 1 |
4,95%
su Tot. 1 |
TOTALE F+G+H |
| Operai addetti ai
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia |
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A |
B |
C * |
D ** |
E |
F |
G |
H |
I |
| Operaio Spec. - 3° liv.
(autista, meccanico, escavatorista, cuoco) |
3,75 |
0,66 |
0,25 |
3,06 |
0,52 |
8,24 |
1,52 |
0,41 |
10,17 |
| Operaio Qual. - 2° liv.
(autista conduc., cuoco di 2° cat., escav. 2° cat.) |
3,37 |
0,60 |
0,25 |
3,05 |
0,47 |
7,74 |
1,43 |
0,38 |
9,55 |
| Operaio Com. - 1° liv.
(man. spec.) - (magazziniere, cuciniere, ecc.) |
2,88 |
0,52 |
0,25 |
3,02 |
0,40 |
7,07 |
1,31 |
0,35 |
8,73 |
| Custodi, guardiani,
portinai, fattorini, uscieri ed inservienti |
2,59 |
0,47 |
0,25 |
2,42 |
0,36 |
6,09 |
1,13 |
0,30 |
7,52 |
| Custodi, portinai,
guardiani con alloggio |
2,31 |
0,42 |
0,25 |
2,01 |
0,32 |
5,31 |
0,98 |
0,26 |
6,55 |
NOTE OPERAI
Dicembre 2003
* L’indennità di mensa
base, pari a 0,25 Euro orari, non dovrà essere erogata dalle Imprese che
provvedono alla gestione della mensa o servizio equivalente.
** L’importo orario
dell’indennità di contingenza maturato al 31 maggio 1982, da tenere in
considerazione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per gli
operai di produzione è pari a 1,25 Euro.
1) Il Decreto
Legislativo n.314/97 contiene un riordino della definizione del reddito
da lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.
Dal 1° gennaio 1998,
per quanto riguarda il calcolo delle retribuzioni degli operai e
impiegati del settore edile, anche alla luce delle istruzioni del
Ministero delle Finanze di cui alla circolare n.326/E del 23.12.1997, le
indennità sostitutive di mensa di cui all’Accordo Collettivo sono
state assoggettate ad imposte e contribuzione per la parte eccedente
5,29 Euro giornaliera.
Pertanto per gli operai
dovranno essere detratte dall’imponibile contributivo e fiscale per ogni
ora di effettiva retribuzione 0,31 Euro orari nel limite del massimale
giornaliero di 5,29 Euro.
Euro 0,25 orari x
23,45% = 0,31 Euro orari.
Per gli impiegati
tecnici di cantiere dovranno essere detratte dall’imponibile
contributivo e fiscale complessivamente 43,25 Euro mensili pari al
valore mensile dell’indennità sostitutiva di mensa.
Con effetto dal 1°
gennaio 1998, l’art. 4 del D.Lgs 56/1998 interviene sull’art. 48 del
TUIR, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 314/1997, aggiungendo, dopo
le parole “e le indennità sostitutive” le seguenti : “corrisposte
agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone dove manchino
strutture o servizi di ristorazione”.
In altri termini, il
regime di esenzione da imposizione, fiscale e contributiva, fino al
tetto di 5,29 Euro giornalieri delle indennità sostitutive della mensa,
previsto originariamente dal D.Lgs. 314/1997 con decorrenza 1° gennaio
1998 è stato limitato alle specifiche fattispecie sopra indicate.
Pertanto, a seguito
della modifica apportata – che come si è già detto ha efficacia
retroattiva dal 1° gennaio 1998 – al di fuori delle suddette ipotesi
l’indennità sostitutiva di mensa costituisce reddito imponibile a tutti
gli effetti, sia fiscali che contributivi e in particolare, quindi, per
gli impiegati amministrativi.
2) L’elemento distinto
della retribuzione, con accordo provinciale 10 gennaio 2003 integrativo
c.c.n.l. 29.1.2000, è stato sommato a tutti gli effetti alla indennità
di contingenza.
3) L’art.79 del
C.C.N.L. 5 luglio 1995 classifica operai di quarto livello solo gli
operai che svolgono particolari mansioni. Con l'accordo del 29 gennaio
2000 è stato inserito nel IV liv. anche l'operatore di centrale
betonaggio.
Determinazione della
retribuzione imponibile fiscale
Con circolare del 4
marzo 1999, n.55/E punto 3 il Ministero delle Finanze è intervenuto
specificamente sull’assoggettamento a ritenuta fiscale delle assistenze
non sanitarie erogate dalla Cassa Edile con l’utilizzo del contributo
versato dai datori di lavoro.
Alla luce di quanto
espresso dal Ministero delle Finanze è stato sottoscritto l’accordo
sindacale 8 gennaio 2003, con il quale è stato confermato che fermo
restando che l’onere complessivo della Cassa Edile per assistenze non
sanitarie ammonta allo 0,42% e che il lavoratore versa alla Cassa Edile
un contributo dello 0,38%, agli operai compete una maggiorazione
retributiva convenzionale dello 0,04% della retribuzione imponibile per
la determinazione del contributo Cassa Edile.
Pertanto le Imprese
devono incrementare l’imponibile fiscale degli operai a questo titolo
sia per il 2002 che in previsione per il 2003.
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Determinazione della
retribuzione imponibile contributiva
A decorrere dal 1°
aprile 1990, a seguito delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 3
del D.L. 24 aprile 1990, n 82, decreto legge più volte reiterato e che è
stato definitivamente convertito nella legge 1/6/1991, n.166, le somme a
carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili
(contributo Ape, Contributo Cassa Edile differenziato e Contributo
Comitato prevenzione infortuni) sono assoggettate a contribuzione di
previdenza e di assistenza nella somma pari al 15 per cento del loro
ammontare.
Per consentire la
semplificare dei conteggi delle paghe a decorrere dal 1° luglio 1990,
con Accordo provinciale di lavoro in data 18.6.1990, si è stabilito che
l’onere contributivo di cui al citato D.L. 24.4.1990, n.82 può essere
determinato incrementando, per le ore di lavoro normale effettivamente
prestate e per le festività, l’importo retributivo mensile,
corrispondente agli elementi di cui al Totale 1 della tabella paghe, di
una percentuale forfetaria. Con accordo del 14 maggio 2002 detta
percentuale è pari al 1,26%.
L’importo
corrispondente alla percentuale dell’1,26% calcolata sul predetto
importo retributivo mensile di cui al Tot. 1 della tabella paghe,
sommato agli altri elementi imponibili della retribuzione, comporta la
determinazione dello stesso totale imponibile contributivo previdenziale
con l’arrotondamento, che si ottiene elaborando la busta paga secondo le
norme di cui al comma 7 dell’art. 3 del D.L. 24.4.1990, n. 82.
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