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Previdenza Integrativa edile - Prevedi
- Mutualizzazione
Con accordo 10 marzo
2006 le parti sociali hanno convenuto di modificare in parte le modalità
operative della mutualizzazione al fine di semplificare alla Cassa Edile
la gestione della regolarità contributiva delle Imprese iscritte.
Le nuove modalità
operative sono le seguenti:
a)
Con riferimento alla denuncia relativa al mese di Aprile 2006 (da
presentare entro la fine del mese di maggio 2006) le Imprese provvedono ad indicare
nella denuncia stessa, gli importi dell’ 1% a carico del lavoratore,
del TFR dovuto e dell' 1% a carico dell'Impresa;
b) L'Impresa, entro la
fine del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni
oggetto della denuncia, provvede a versare integralmente quanto indicato
a saldo della denuncia stessa;
c) La Cassa Edile,
entro i tre mesi successivi alla data di versamento dei contributi e
degli accantonamenti, provvederà a rimborsare alle Imprese interessate
l'1% a loro carico per l'adesione del lavoratore alla previdenza
integrativa edile - Prevedi;
d) La Cassa Edile
addebiterà gli importi dell' 1 % rimborsati alle Imprese al previsto
fondo di mutualizzazione;
e) L'importo dell' 1 %
versato dall'Impresa e successivamente rimborsato dalla Casse Edile,
quale partita di giro contabile, non è da sottoporre al contributo INPS
di solidarietà del 10% in quanto le somme che finanziano il Fondo di
mutualizzazione scontano, ai sensi della legge 1 ° giugno 1991, n.166,
un preventivo contributo previdenziale del 15%.
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