Tabelle Paga Operai Marzo 2006

 

TABELLE PAGHE OPERAI EDILI - VALORI IN EURO

In vigore dal 1° MARZO 2006 

 

Operai di Produzione

Retribuzione minima oraria

Indennità territoriale

Indennità

mensa (*)

Indennità di contingenza E.D.R.(**)

E.E.T.

TOTALE 1

A+B+C

+D+E

18,50% su

Tot. 1

4,95% su

Tot. 1

TOTALE 2

F+G+H

 

A

B

C*

D**

E

F

G

H

I

Operaio di 4º liv.(3)

4,84 0,71 0,25 3,07 0,56 9,43 1,74 0,47 11,64

Operaio Spec. - 3º liv.

4,50 0,66 0,25 3,06 0,52 8,99 1,66 0,45 11,10

Operaio Qual. - 2º liv.

4,05 0,60 0,25 3,05 0,47 8,42 1,56 0,42 10,40

Operaio Com. - 1º liv.

(manovale specializzato)

3,46 0,52 0,25 3,02 0,40 7,65 1,42 0,38 9,45
 

Operai Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Retribuzione minima oraria

Indennità territoriale

Indennità

mensa (*)

Indennità di contingenza E.D.R.(**)

E.E.T.

TOTALE 1

A+B+C

+D+E

18,50% su

Tot. 1

4,95% su

Tot. 1

TOTALE 2

F+G+H

 

A

B

C*

D**

E

F

G

H

I

Operaio Spec. - 3º liv.

(autista, meccanico, escavatorista, cuoco)

4,50 0,66 0,25 3,06 0,52 8,99 1,66 0,45 11,10

Operaio Qual. - 2º liv.

(autista conduc.,cuoco di 2ª cat., escav. 2ª cat.)

4,05 0,60 0,25 3,05 0,47 8,42 1,56 0,42 10,40

Operaio Com. - 1º liv.

(man. spec.) - (magazziniere, cuciniere, ecc.)

3,46 0,52 0,25 3,02 0,40 7,65 1,42 0,38 9,45

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti

3,11 0,47 0,25 2,42 0,36 6,61 1,22 0,33 8,16

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

2,77 0,42 0,25 2,01 0,32 5,77 1,07 0,29 7,13

 

* L’indennità di mensa base, pari a € 0,25 orari, non dovrà essere erogata dalle Imprese che provvedono alla gestione della mensa o servizio equivalente.

 

** L’importo orario dell’indennità di contingenza maturato al 31 maggio 1982, da tenere in considerazione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per gli operai di produzione è pari a £ 2.416,62 ovvero ad € 1,25.

 

1) Il Decreto Legislativo n.314/97 contiene un riordino della definizione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

 

Dal 1° gennaio 1998, per quanto riguarda il calcolo delle retribuzioni degli operai e impiegati del settore edile, anche alla luce delle istruzioni del Ministero delle Finanze di cui alla circolare n.326/E del 23.12.1997, le indennità sostitutive di mensa di cui all’Accordo Collettivo sono state assoggettate ad imposte e contribuzione per la parte eccedente € 5,29 giornaliere.

Pertanto per gli operai dovranno essere detratte dall’imponibile contributivo e fiscale per ogni ora di effettiva retribuzione € 0,31 orari nel limite del massimale giornaliero di € 5,29.

 

€ 0,25 orari x 23,45% = € 0,31 orari

 

Per gli impiegati tecnici di cantiere dovranno essere detratte dall’imponibile contributivo e fiscale complessivamente € 43,25 mensili pari al valore mensile dell’indennità sostitutiva di mensa.

 

Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’art. 4 del D.Lgs 56/1998 interviene sull’art. 48 del TUIR, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 314/1997, aggiungendo, dopo le parole “e le indennità sostitutive” le seguenti : “corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

 

In altri termini, il regime di esenzione da imposizione, fiscale e contributiva, fino al tetto di € 5,29 giornalieri dell’indennità sostitutiva di mensa, previsto originariamente dal D.Lgs. 314/1997 con decorrenza 1° gennaio 1998 è stato limitato alle specifiche fattispecie sopra indicate. Pertanto, a seguito della modifica apportata – che come si è già detto ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 1998 – al di fuori delle suddette ipotesi l’indennità sostitutiva di mensa costituisce reddito imponibile a tutti gli effetti, sia fiscali che contributivi e in particolare, quindi, per gli impiegati amministrativi.

 

2) L’elemento distinto della retribuzione va computato per la quantificazione della retribuzione, per la determinazione del 18,50%, 4,95% e dei contributi da versarsi alla Cassa Edile, per il preavviso e per l’indennità sostitutiva dello stesso, per i permessi retribuiti, per le festività godute, per le festività cadenti di domenica e per le festività, se lavorate, solo come retribuzione base. Non va computato per tutti gli altri istituti contrattuali quali ad esempio la maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni, le indennità specifiche contrattuali, ecc.

 

3) L’art.79 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 classifica operai di quarto livello solo gli operai che svolgono particolari mansioni. Con l'accordo del 29 gennaio 2000 è stato inserito nel IV liv. anche l'operatore di centrale betonaggio.

 

***** *****

Determinazione della retribuzione imponibile contributiva

 

A decorrere dal 1° aprile 1990, a seguito delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 3 del D.L. 24 aprile 1990, n 82, decreto legge più volte reiterato e che è stato definitivamente convertito nella legge 1/6/1991, n.166, le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili (contributo Ape, Contributo Cassa Edile, Contributo Comitato prevenzione infortuni e contributo mutualizzazione Prevedi) sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella somma pari al 15 per cento del loro ammontare. Per consentire la semplificazione dei conteggi delle paghe con Accordo provinciale di lavoro in data 14.5.2002, si è stabilito che l’onere contributivo di cui al citato D.L. 24.4.1990, n.82 può essere determinato incrementando, per le ore di lavoro normale effettivamente prestate e per le festività, l’importo retributivo mensile corrispondente agli elementi di cui al Totale 1 della tabella paghe, della percentuale forfettaria dell’ 1,27%.

L’importo corrispondente alla percentuale dell’1,27% calcolata sul predetto importo retributivo mensile di cui al Tot. 1 della tabella paghe, sommato agli altri elementi imponibili della retribuzione, comporta la determinazione dello stesso totale imponibile contributivo previdenziale con il seguente arrotondamento, che si ottiene elaborando la busta paga secondo le norme di cui al comma 7 dell’art. 3 del D.L. 24.4.1990, n. 82.

 

 

 

 

Home - Statuto e Regolamento - Prestazioni - Leggi e contratti - Modulistica

Fondo Prevedi - Newsletter - Contatti - News - Links - Mappa del sito - SICE.NET

 

Risoluzione consigliata 800 X 600 pixel

Browser: Internet Explorer 5.5+ , Netscape 6.0 +

Powered by STRA.COM