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Tabelle Paga Operai Marzo 2006
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TABELLE PAGHE OPERAI EDILI - VALORI IN
EURO
In vigore dal 1° MARZO 2006
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Operai di Produzione |
Retribuzione minima oraria |
Indennità territoriale |
Indennità
mensa (*) |
Indennità di contingenza E.D.R.(**) |
E.E.T. |
TOTALE 1
A+B+C
+D+E |
18,50% su
Tot. 1 |
4,95% su
Tot. 1 |
TOTALE 2
F+G+H |
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A |
B |
C* |
D** |
E |
F |
G |
H |
I |
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Operaio di 4º liv.(3) |
4,84 |
0,71 |
0,25 |
3,07 |
0,56 |
9,43 |
1,74 |
0,47 |
11,64 |
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Operaio Spec. - 3º liv. |
4,50 |
0,66 |
0,25 |
3,06 |
0,52 |
8,99 |
1,66 |
0,45 |
11,10 |
|
Operaio Qual. - 2º liv. |
4,05 |
0,60 |
0,25 |
3,05 |
0,47 |
8,42 |
1,56 |
0,42 |
10,40 |
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Operaio Com. - 1º liv.
(manovale specializzato) |
3,46 |
0,52 |
0,25 |
3,02 |
0,40 |
7,65 |
1,42 |
0,38 |
9,45 |
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Operai Addetti a lavori discontinui o
di semplice attesa o custodia |
Retribuzione minima oraria |
Indennità territoriale |
Indennità
mensa (*) |
Indennità di contingenza E.D.R.(**) |
E.E.T. |
TOTALE 1
A+B+C
+D+E |
18,50% su
Tot. 1 |
4,95% su
Tot. 1 |
TOTALE 2
F+G+H |
|
|
A |
B |
C* |
D** |
E |
F |
G |
H |
I |
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Operaio Spec. - 3º liv.
(autista, meccanico, escavatorista,
cuoco) |
4,50 |
0,66 |
0,25 |
3,06 |
0,52 |
8,99 |
1,66 |
0,45 |
11,10 |
|
Operaio Qual. - 2º liv.
(autista conduc.,cuoco di 2ª cat.,
escav. 2ª cat.) |
4,05 |
0,60 |
0,25 |
3,05 |
0,47 |
8,42 |
1,56 |
0,42 |
10,40 |
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Operaio Com. - 1º liv.
(man. spec.) - (magazziniere,
cuciniere, ecc.) |
3,46 |
0,52 |
0,25 |
3,02 |
0,40 |
7,65 |
1,42 |
0,38 |
9,45 |
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Custodi, guardiani, portinai,
fattorini, uscieri ed inservienti |
3,11 |
0,47 |
0,25 |
2,42 |
0,36 |
6,61 |
1,22 |
0,33 |
8,16 |
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Custodi, portinai, guardiani con
alloggio |
2,77 |
0,42 |
0,25 |
2,01 |
0,32 |
5,77 |
1,07 |
0,29 |
7,13 |
* L’indennità di mensa base, pari a € 0,25
orari, non dovrà essere erogata dalle Imprese che provvedono alla
gestione della mensa o servizio equivalente.
** L’importo orario dell’indennità di
contingenza maturato al 31 maggio 1982, da tenere in considerazione per
il calcolo del trattamento di fine rapporto, per gli operai di
produzione è pari a £ 2.416,62 ovvero ad € 1,25.
1) Il Decreto Legislativo n.314/97
contiene un riordino della definizione del reddito da lavoro dipendente
ai fini fiscali e previdenziali.
Dal 1° gennaio 1998, per quanto riguarda
il calcolo delle retribuzioni degli operai e impiegati del settore
edile, anche alla luce delle istruzioni del Ministero delle Finanze di
cui alla circolare n.326/E del 23.12.1997, le indennità sostitutive
di mensa di cui all’Accordo Collettivo sono state assoggettate ad
imposte e contribuzione per la parte eccedente € 5,29 giornaliere.
Pertanto per gli operai dovranno essere
detratte dall’imponibile contributivo e fiscale per ogni ora di
effettiva retribuzione € 0,31 orari nel limite del massimale giornaliero
di € 5,29.
€ 0,25 orari x 23,45% = € 0,31 orari
Per gli impiegati tecnici di cantiere
dovranno essere detratte dall’imponibile contributivo e fiscale
complessivamente € 43,25 mensili pari al valore mensile dell’indennità
sostitutiva di mensa.
Con effetto dal 1° gennaio 1998,
l’art. 4 del D.Lgs 56/1998 interviene sull’art. 48 del TUIR, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs 314/1997, aggiungendo, dopo le parole
“e le indennità sostitutive” le seguenti : “corrisposte agli addetti
ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo
e ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi
di ristorazione”.
In altri termini, il regime di esenzione
da imposizione, fiscale e contributiva, fino al tetto di € 5,29
giornalieri dell’indennità sostitutiva di mensa, previsto
originariamente dal D.Lgs. 314/1997 con decorrenza 1° gennaio 1998 è
stato limitato alle specifiche fattispecie sopra indicate. Pertanto, a
seguito della modifica apportata – che come si è già detto ha efficacia
retroattiva dal 1° gennaio 1998 – al di fuori delle suddette ipotesi
l’indennità sostitutiva di mensa costituisce reddito imponibile a tutti
gli effetti, sia fiscali che contributivi e in particolare, quindi, per
gli impiegati amministrativi.
2) L’elemento distinto della retribuzione
va computato per la quantificazione della retribuzione, per la
determinazione del 18,50%, 4,95% e dei contributi da versarsi alla Cassa
Edile, per il preavviso e per l’indennità sostitutiva dello stesso, per
i permessi retribuiti, per le festività godute, per le festività cadenti
di domenica e per le festività, se lavorate, solo come retribuzione
base. Non va computato per tutti gli altri istituti contrattuali quali
ad esempio la maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno,
a turni, le indennità specifiche contrattuali, ecc.
3) L’art.79 del C.C.N.L. 5 luglio 1995
classifica operai di quarto livello solo gli operai che svolgono
particolari mansioni. Con l'accordo del 29 gennaio 2000 è stato inserito
nel IV liv. anche l'operatore di centrale betonaggio.
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Determinazione della retribuzione
imponibile contributiva
A decorrere dal 1° aprile 1990, a seguito
delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 3 del D.L. 24 aprile
1990, n 82, decreto legge più volte reiterato e che è stato
definitivamente convertito nella legge 1/6/1991, n.166, le somme a
carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili
(contributo Ape, Contributo Cassa Edile, Contributo Comitato prevenzione
infortuni e contributo mutualizzazione Prevedi) sono assoggettate a
contribuzione di previdenza e di assistenza nella somma pari al 15 per
cento del loro ammontare. Per consentire la semplificazione dei conteggi
delle paghe con Accordo provinciale di lavoro in data 14.5.2002, si è
stabilito che l’onere contributivo di cui al citato D.L. 24.4.1990, n.82
può essere determinato incrementando, per le ore di lavoro normale
effettivamente prestate e per le festività, l’importo retributivo
mensile corrispondente agli elementi di cui al Totale 1 della tabella
paghe, della percentuale forfettaria dell’ 1,27%.
L’importo corrispondente alla percentuale
dell’1,27% calcolata sul predetto importo retributivo mensile di cui al
Tot. 1 della tabella paghe, sommato agli altri elementi imponibili della
retribuzione, comporta la determinazione dello stesso totale imponibile
contributivo previdenziale con il seguente arrotondamento, che si
ottiene elaborando la busta paga secondo le norme di cui al comma 7
dell’art. 3 del D.L. 24.4.1990, n. 82.
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