Tabelle Paga Operai Marzo 2005

 

TABELLE PAGHE OPERAI EDILI - VALORI IN EURO

In vigore dal 1° MARZO 2005 

 

Operai di Produzione

Retribuzione minima oraria

Indennità territoriale

Indennità

mensa (*)

Indennità di contingenza + E.D.R.(**)

E.E.T.

TOTALE 1

A+B+C

+D+E

18,50% su

Tot. 1

4,95% su

Tot. 1

TOTALE 2

F+G+H

 

A

B

C*

D**

E

F

G

H

I

Operaio di 4º liv.(3)

4,60 0,71 0,25 3,07 0,56 9,19 1,70 0,45 11,34

Operaio Spec. - 3º liv.

4,27 0,66 0,25 3,06 0,52 8,76 1,62 0,43 10,81

Operaio Qual. - 2º liv.

3,84 0,60 0,25 3,05 0,47 8,21 1,52 0,41 10,14

Operaio Com. - 1º liv.

(manovale specializzato)

3,28 0,52 0,25 3,02 0,40 7,47 1,38 0,37 9,22
 

Operai Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Retribuzione minima oraria

Indennità territoriale

Indennità

mensa (*)

Indennità di contingenza + E.D.R.(**)

E.E.T.

TOTALE 1

A+B+C

+D+E

18,50% su

Tot. 1

4,95% su

Tot. 1

TOTALE 2

F+G+H

 

A

B

C*

D**

E

F

G

H

I

Operaio Spec. - 3º liv.

(autista, meccanico, escavatorista, cuoco)

4,27 0,66 0,25 3,06 0,52 8,76 1,62 0,43 10,81

Operaio Qual. - 2º liv.

(autista conduc.,cuoco di 2ª cat., escav. 2ª cat.)

3,84 0,60 0,25 3,05 0,47 8,21 1,52 0,41 10,14

Operaio Com. - 1º liv.

(man. spec.) - (magazziniere, cuciniere, ecc.)

3,28 0,52 0,25 3,02 0,40 7,47 1,38 0,37 9,22

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti

2,95 0,47 0,25 2,42 0,36 6,45 1,19 0,32 7,96

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

2,62 0,42 0,25 2,01 0,32 5,62 1,04 0,28 6,94

 

(*) L’indennità di mensa base, pari a 0,25 Euro orari, non dovrà essere erogata dalle Imprese che provvedono alla gestione della mensa o servizio equivalente.

 

(**) L’importo orario dell’indennità di contingenza maturato al 31 maggio 1982, da tenere in considerazione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per gli operai di produzione è pari a 1,25 Euro.

 

1) Il Decreto Legislativo n.314/97 contiene un riordino della definizione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

Dal 1° gennaio 1998, per quanto riguarda il calcolo delle retribuzioni degli operai e impiegati del settore edile, anche alla luce delle istruzioni del Ministero delle Finanze di cui alla circolare n.326/E del 23.12.1997, le indennità sostitutive di mensa di cui all’Accordo Collettivo sono state assoggettate ad imposte e contribuzione per la parte eccedente 5,29 Euro giornaliera.

 

Pertanto per gli operai dovranno essere detratte dall’imponibile contributivo e fiscale per ogni ora di effettiva retribuzione 0,31Euro orari nel limite del massimale giornaliero di 5,29 Euro.

Euro 0,25 orari x 23,45% = 0,31 Euro orari.

Per gli impiegati tecnici di cantiere dovranno essere detratte dall’imponibile contributivo e fiscale complessivamente 43,25 Euro mensili pari al valore mensile dell’indennità sostitutiva di mensa.

 

Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’art. 4 del D.Lgs 56/1998 interviene sull’art. 48 del TUIR, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 314/1997, aggiungendo, dopo le parole “e le indennità sostitutive” le seguenti : “corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

In altri termini, il regime di esenzione da imposizione, fiscale e contributiva, fino al tetto di 5,29 Euro giornalieri delle indennità sostitutive della mensa, previsto originariamente dal D.Lgs. 314/1997 con decorrenza 1° gennaio 1998 è stato limitato alle specifiche fattispecie sopra indicate.

Pertanto, a seguito della modifica apportata – che come si è già detto ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 1998 – al di fuori delle suddette ipotesi l’indennità sostitutiva di mensa costituisce reddito imponibile a tutti gli effetti, sia fiscali che contributivi e in particolare, quindi, per gli impiegati amministativi.

2) L’elemento distinto della retribuzione, con accordo provinciale 10 gennaio 2003 integrativo c.c.n.l. 29.1.2000, è stato sommato a tutti gli effetti alla indennità di contingenza.

 

3) L’art.79 del C.C.N.L.29 gennaio 2000 classifica operai di quarto livello solo gli operai che svolgono particolari mansioni. Con l'accordo 20 maggio 2004 è stato inserito nella declaratoria l'operaio con conoscenza ed esperienza pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.

Determinazione della retribuzione imponibile fiscale

 

Con circolare del 4 marzo 1999, n.55/E punto 3 il Ministero delle Finanze è intervenuto specificamente sull’assoggettamento a ritenuta fiscale delle assistenze non sanitarie erogate dalla Cassa Edile con l’utilizzo del contributo versato dai datori di lavoro.

Alla luce di quanto espresso dal Ministero delle Finanze è stato sottoscritto l’accordo sindacale 28 febbraio 2004, con il quale è stato confermato che fermo restando che l’onere complessivo della Cassa Edile per assistenze non sanitarie ammonta allo 0,34% e che il lavoratore versa alla Cassa Edile un contributo dello 0,38%, agli operai non compete alcuna maggiorazione retributiva convenzionale della retribuzione imponibile. Pertanto le Imprese non devono incrementare l’imponibile fiscale degli operai a questo titolo sia per il 2003 che in previsione per il 2004.

 

***** *****

 

Determinazione della retribuzione imponibile contributiva

 

A decorrere dal 1° aprile 1990, a seguito delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 3 del D.L. 24 aprile 1990, n 82, decreto legge più volte reiterato e che è stato definitivamente convertito nella legge 1/6/1991, n.166, le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili (contributo Ape, Contributo Cassa Edile differenziato e Contributo Comitato prevenzione infortuni) sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella somma pari al 15 per cento del loro ammontare.

Per consentire la semplificare dei conteggi delle paghe a decorrere dal 1° luglio 1990, con Accordo provinciale di lavoro in data 18.6.1990, si è stabilito che l’onere contributivo di cui al citato D.L. 24.4.1990, n.82 può essere determinato incrementando, per le ore di lavoro normale effettivamente prestate e per le festività, l’importo retributivo mensile, corrispondente agli elementi di cui al Totale 1 della tabella paghe, di una percentuale forfetaria. Con accordo del 14 maggio 2002 detta percentuale è pari al 1,27%.

L’importo corrispondente alla percentuale dell’1,27% calcolata sul predetto importo retributivo mensile di cui al Tot. 1 della tabella paghe, sommato agli altri elementi imponibili della retribuzione, comporta la determinazione dello stesso totale imponibile contributivo previdenziale con l’arrotondamento, che si ottiene elaborando la busta paga secondo le norme di cui al comma 7 dell’art. 3 del D.L. 24.4.1990, n. 82.

 

 

 

 

Home - Statuto e Regolamento - Prestazioni - Leggi e contratti - Modulistica

Fondo Prevedi - Newsletter - Contatti - News - Links - Mappa del sito - SICE.NET

 

Risoluzione consigliata 800 X 600 pixel

Browser: Internet Explorer 5.5+ , Netscape 6.0 +

Powered by STRA.COM