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Tabelle Paga Operai Marzo 2005
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TABELLE PAGHE OPERAI EDILI - VALORI IN
EURO
In vigore dal 1° MARZO 2005
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Operai di Produzione |
Retribuzione minima oraria |
Indennità territoriale |
Indennità
mensa (*) |
Indennità di contingenza + E.D.R.(**) |
E.E.T. |
TOTALE 1
A+B+C
+D+E |
18,50% su
Tot. 1 |
4,95% su
Tot. 1 |
TOTALE 2
F+G+H |
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A |
B |
C* |
D** |
E |
F |
G |
H |
I |
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Operaio di 4º liv.(3) |
4,60 |
0,71 |
0,25 |
3,07 |
0,56 |
9,19 |
1,70 |
0,45 |
11,34 |
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Operaio Spec. - 3º liv. |
4,27 |
0,66 |
0,25 |
3,06 |
0,52 |
8,76 |
1,62 |
0,43 |
10,81 |
|
Operaio Qual. - 2º liv. |
3,84 |
0,60 |
0,25 |
3,05 |
0,47 |
8,21 |
1,52 |
0,41 |
10,14 |
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Operaio Com. - 1º liv.
(manovale specializzato) |
3,28 |
0,52 |
0,25 |
3,02 |
0,40 |
7,47 |
1,38 |
0,37 |
9,22 |
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Operai Addetti a lavori discontinui o
di semplice attesa o custodia |
Retribuzione minima oraria |
Indennità territoriale |
Indennità
mensa (*) |
Indennità di contingenza + E.D.R.(**) |
E.E.T. |
TOTALE 1
A+B+C
+D+E |
18,50% su
Tot. 1 |
4,95% su
Tot. 1 |
TOTALE 2
F+G+H |
|
|
A |
B |
C* |
D** |
E |
F |
G |
H |
I |
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Operaio Spec. - 3º liv.
(autista, meccanico, escavatorista,
cuoco) |
4,27 |
0,66 |
0,25 |
3,06 |
0,52 |
8,76 |
1,62 |
0,43 |
10,81 |
|
Operaio Qual. - 2º liv.
(autista conduc.,cuoco di 2ª cat.,
escav. 2ª cat.) |
3,84 |
0,60 |
0,25 |
3,05 |
0,47 |
8,21 |
1,52 |
0,41 |
10,14 |
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Operaio Com. - 1º liv.
(man. spec.) - (magazziniere,
cuciniere, ecc.) |
3,28 |
0,52 |
0,25 |
3,02 |
0,40 |
7,47 |
1,38 |
0,37 |
9,22 |
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Custodi, guardiani, portinai,
fattorini, uscieri ed inservienti |
2,95 |
0,47 |
0,25 |
2,42 |
0,36 |
6,45 |
1,19 |
0,32 |
7,96 |
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Custodi, portinai, guardiani con
alloggio |
2,62 |
0,42 |
0,25 |
2,01 |
0,32 |
5,62 |
1,04 |
0,28 |
6,94 |
(*) L’indennità di mensa base, pari a 0,25
Euro orari, non dovrà essere erogata dalle Imprese che provvedono alla
gestione della mensa o servizio equivalente.
(**) L’importo orario dell’indennità di
contingenza maturato al 31 maggio 1982, da tenere in considerazione per
il calcolo del trattamento di fine rapporto, per gli operai di
produzione è pari a 1,25 Euro.
1) Il Decreto Legislativo n.314/97
contiene un riordino della definizione del reddito da lavoro
dipendente ai fini fiscali e previdenziali.
Dal 1° gennaio 1998, per quanto riguarda
il calcolo delle retribuzioni degli operai e impiegati del settore
edile, anche alla luce delle istruzioni del Ministero delle Finanze di
cui alla circolare n.326/E del 23.12.1997, le indennità sostitutive
di mensa di cui all’Accordo Collettivo sono state assoggettate ad
imposte e contribuzione per la parte eccedente 5,29 Euro giornaliera.
Pertanto per gli operai dovranno essere
detratte dall’imponibile contributivo e fiscale per ogni ora di
effettiva retribuzione 0,31Euro orari nel limite del massimale
giornaliero di 5,29 Euro.
Euro 0,25 orari x 23,45% = 0,31 Euro
orari.
Per gli impiegati tecnici di cantiere
dovranno essere detratte dall’imponibile contributivo e fiscale
complessivamente 43,25 Euro mensili pari al valore mensile
dell’indennità sostitutiva di mensa.
Con effetto dal 1° gennaio 1998,
l’art. 4 del D.Lgs 56/1998 interviene sull’art. 48 del TUIR, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs 314/1997, aggiungendo, dopo le parole
“e le indennità sostitutive” le seguenti : “corrisposte agli addetti
ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo
e ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi
di ristorazione”.
In altri termini, il regime di esenzione
da imposizione, fiscale e contributiva, fino al tetto di 5,29 Euro
giornalieri delle indennità sostitutive della mensa, previsto
originariamente dal D.Lgs. 314/1997 con decorrenza 1° gennaio 1998 è
stato limitato alle specifiche fattispecie sopra indicate.
Pertanto, a seguito della modifica
apportata – che come si è già detto ha efficacia retroattiva dal 1°
gennaio 1998 – al di fuori delle suddette ipotesi l’indennità
sostitutiva di mensa costituisce reddito imponibile a tutti gli effetti,
sia fiscali che contributivi e in particolare, quindi, per gli impiegati
amministativi.
2) L’elemento distinto della
retribuzione, con accordo provinciale 10 gennaio 2003 integrativo
c.c.n.l. 29.1.2000, è stato sommato a tutti gli effetti alla indennità
di contingenza.
3) L’art.79 del C.C.N.L.29 gennaio 2000
classifica operai di quarto livello solo gli operai che svolgono
particolari mansioni. Con l'accordo 20 maggio 2004 è stato inserito
nella declaratoria l'operaio con conoscenza ed esperienza pluriennali
sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare
il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, che
esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata
specializzazione sia di muratura che di carpenteria.
Determinazione della retribuzione
imponibile fiscale
Con circolare del 4 marzo 1999, n.55/E
punto 3 il Ministero delle Finanze è intervenuto specificamente
sull’assoggettamento a ritenuta fiscale delle assistenze non sanitarie
erogate dalla Cassa Edile con l’utilizzo del contributo versato dai
datori di lavoro.
Alla luce di quanto espresso dal Ministero delle
Finanze è stato sottoscritto l’accordo sindacale 28 febbraio 2004, con
il quale è stato confermato che fermo restando che l’onere complessivo
della Cassa Edile per assistenze non sanitarie ammonta allo 0,34% e che
il lavoratore versa alla Cassa Edile un contributo dello 0,38%, agli
operai non compete alcuna maggiorazione retributiva convenzionale della
retribuzione imponibile. Pertanto le Imprese non devono incrementare
l’imponibile fiscale degli operai a questo titolo sia per il 2003 che in
previsione per il 2004.
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Determinazione della retribuzione
imponibile contributiva
A decorrere dal 1° aprile 1990, a seguito delle
disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 3 del D.L. 24 aprile 1990, n
82, decreto legge più volte reiterato e che è stato definitivamente
convertito nella legge 1/6/1991, n.166, le somme a carico del datore di
lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili (contributo Ape,
Contributo Cassa Edile differenziato e Contributo Comitato prevenzione
infortuni) sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di
assistenza nella somma pari al 15 per cento del loro ammontare.
Per
consentire la semplificare dei conteggi delle paghe a decorrere dal 1°
luglio 1990, con Accordo provinciale di lavoro in data 18.6.1990, si è
stabilito che l’onere contributivo di cui al citato D.L. 24.4.1990, n.82
può essere determinato incrementando, per le ore di lavoro normale
effettivamente prestate e per le festività, l’importo retributivo
mensile, corrispondente agli elementi di cui al Totale 1 della tabella
paghe, di una percentuale forfetaria. Con accordo del 14 maggio 2002
detta percentuale è pari al 1,27%.
L’importo corrispondente alla percentuale
dell’1,27% calcolata sul predetto importo retributivo mensile di cui al
Tot. 1 della tabella paghe, sommato agli altri elementi imponibili della
retribuzione, comporta la determinazione dello stesso totale imponibile
contributivo previdenziale con l’arrotondamento, che si ottiene
elaborando la busta paga secondo le norme di cui al comma 7 dell’art. 3
del D.L. 24.4.1990, n. 82.
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