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NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO
DI CARENZA INAIL
(DAL 1° NOVEMBRE 2004)
In richiamo
dell'accordo nazionale 10 Novembre 2004, applicativo di quanto disposto
dallo "ALLEGATO 24" del rinnovato C.C.N.L. - settore edile Industria
- del 20 Maggio 2004, con la presente si confermano le modifiche
introdotte dal citato accordo, favorevoli al lavoratore per il
superamento del periodo di carenza non indennizzato dall'INAIL con i
parametri di seguito esposti.
SINTESI DI PREMESSA
Con decorrenza 1°
Novembre 2004 č stata praticamente introdotta una nuova "prestazione
collaterale" a carico della Cassa Edile, integrativa di quanto
dovuto per legge dal datore di lavoro al lavoratore e finalizzata ad
assimilare il trattamento economico giā in essere dal 4° giorno di
assenza, anche per i primi 3 giorni di carenza INAIL. Tale "prestazione"
verrā anticipata al lavoratore dall'Impresa, la quale successivamente ne
chiederā il rimborso alla Cassa Edile con le modalitā giā in uso.
NUOVO TRATTAMENTO
ECONOMICO
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Modificazioni all'art. 28 del
C.C.N.L. 29 Gennaio 2000: |
Coefficienti |
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1) 7° comma - coefficienti di calcolo
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- dal 1° giorno successivo al
giorno dell'infortunio o dalla data di inizio della malattia
professionale e fino al 90° giorno di assenza
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0,2538 |
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0,0574 |
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2) penultimo comma - riposi annui - |
- per il giorno dell'infortunio,
la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art.
5, č erogata per intero direttamente dall'Impresa all'operaio;
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- per il 1°, 2° ed il 3° giorno
successivi al giorno dell'infortunio o dalla data di inizio
della malattia professionale, tale percentuale č erogata al 60%
nella misura del 2,97% direttamente dall'Impresa
all'operaio
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RIMBORSO CASSA EDILE
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Modificazioni al terzo comma
dell'allegato L) del C.C.N.L. 29 Gennaio 2000: |
Coefficienti |
- dal 1° giorno successivo
al giorno dell'infortunio o dalla data di inizio della malattia
professionale e fino al 90° giorno di assenza
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0,234 |
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0,045 |
CONCLUSIONI
Agli effetti
procedurali inerenti all'applicazione della nuova normativa, nulla
cambia per gli adempimenti in capo all'Impresa o allo studio
professionale di consulenza rispetto a quanto giā in atto, se non
nell'ovvia estensione del trattamento economico anche per i giorni di
carenza INAIL.
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