NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL

(DAL 1° NOVEMBRE 2004)

 

In richiamo dell'accordo nazionale 10 Novembre 2004, applicativo di quanto disposto dallo "ALLEGATO 24" del rinnovato C.C.N.L. - settore edile Industria - del 20 Maggio 2004, con la presente si confermano le modifiche introdotte dal citato accordo, favorevoli al lavoratore per il superamento del periodo di carenza non indennizzato dall'INAIL con i parametri di seguito esposti.

SINTESI DI PREMESSA

Con decorrenza 1° Novembre 2004 č stata praticamente introdotta una nuova "prestazione collaterale" a carico della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro al lavoratore e finalizzata ad assimilare il trattamento economico giā in essere dal 4° giorno di assenza, anche per i primi 3 giorni di carenza INAIL. Tale "prestazione" verrā anticipata al lavoratore dall'Impresa, la quale successivamente ne chiederā il rimborso alla Cassa Edile con le modalitā giā in uso.

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO

Modificazioni all'art. 28 del C.C.N.L. 29 Gennaio 2000: Coefficienti
1) 7° comma - coefficienti di calcolo -
  • dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o dalla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza
0,2538
  • dal 91° giorno in poi
0,0574
 
2) penultimo comma - riposi annui -
  • per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, č erogata per intero direttamente dall'Impresa all'operaio;
  • per il 1°, 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o dalla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale č erogata al 60% nella misura del 2,97% direttamente dall'Impresa all'operaio

RIMBORSO CASSA EDILE

Modificazioni al terzo comma dell'allegato L) del C.C.N.L. 29 Gennaio 2000: Coefficienti
  • dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o dalla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza
0,234
  • dal 91° giorno in poi
0,045

CONCLUSIONI

Agli effetti procedurali inerenti all'applicazione della nuova normativa, nulla cambia per gli adempimenti in capo all'Impresa o allo studio professionale di consulenza rispetto a quanto giā in atto, se non nell'ovvia estensione del trattamento economico anche per i giorni di carenza INAIL.

 

 

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