Imprese di fornitura di lavoro interinale – Contributi da versare.

Le imprese di fornitura di lavoro interinale (ora di somministrazione ex art. 20 decreto n. 276/2003) sono tenute verso la Cassa Edile agli stessi obblighi previsti per le imprese edili (art. 95 del vigente ccnl) salvo quanto disposto dall'accordo nazionale 10 settembre 2003.

Tale accordo stabilisce che:

a) le imprese in argomento debbono versare alla Cassa Edile il contributo di legge del 4% per la formazione professionale, al netto del 3,32% di tale misura che le stesse imprese sono tenute a versare direttamente al Fondo Formatemp a titolo di costi di gestione. Il contributo versato alle Casse Edili, pari pertanto al 3,868% delle retribuzioni imponibili sarà dalle Casse versato alle Scuole edili. Il contributo del 3,868°,/o assorbe quello per la formazione professionale previsto a carico delle imprese edili dagli accordi integrativi locali.

b) le imprese di lavoro temporaneo debbono versare alle Casse un contributo dello 0,30% sulla retribuzione imponibile, per il riconoscimento ai lavoratori temporanei di una prestazione per le sospensioni di lavoro.

 

 

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