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Imprese di fornitura di lavoro
interinale – Contributi da versare.
Le imprese di fornitura
di lavoro interinale (ora di somministrazione ex art. 20 decreto n.
276/2003) sono tenute verso la Cassa Edile agli stessi obblighi previsti
per le imprese edili (art. 95 del vigente ccnl) salvo quanto disposto
dall'accordo nazionale 10 settembre 2003.
Tale accordo stabilisce
che:
a) le imprese in
argomento debbono versare alla Cassa Edile il contributo di legge del 4%
per la formazione professionale, al netto del 3,32% di tale misura che
le stesse imprese sono tenute a versare direttamente al Fondo Formatemp
a titolo di costi di gestione. Il contributo versato alle Casse Edili,
pari pertanto al 3,868% delle retribuzioni imponibili sarà dalle Casse
versato alle Scuole edili. Il contributo del 3,868°,/o assorbe quello
per la formazione professionale previsto a carico delle imprese edili
dagli accordi integrativi locali.
b) le imprese di lavoro
temporaneo debbono versare alle Casse un contributo dello 0,30% sulla
retribuzione imponibile, per il riconoscimento ai lavoratori temporanei
di una prestazione per le sospensioni di lavoro.
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