Tabelle Paga Impiegati Marzo 2006

 

TABELLE PAGHE IMPIEGATI EDILI - VALORI MENSILI IN EURO

In vigore dal 1º MARZO 2006

 
CATEGORIE   Stipendio minimo mensile Indennità di contingenza + E.D.R. (**) (1) (2) Premio Prod. Indennità mensa (3) E.E.T. Retrib. Totale
1ª Categoria Super (*) 7° liv € 1.197,17 € 544,15 € 154,05 € 43,25 € 139,60 € 2.078,22
1ª Categoria 6° liv € 1.077,45 € 539,96 € 144,33 € 43,25 € 125,64 € 1.930,63
2ª Categoria 5° liv € 897,87 € 533,68 € 119,42 € 43,25 € 104,70 € 1.698,92

Assistente Tecnico

(già in terza categoria)

4° liv € 838,03 € 531,58 € 103,96 € 43,25 € 97,72 € 1.614,54
3ª Categoria 3° liv € 778,16 € 529,49 € 93,42 € 43,25 € 90,74 € 1.535,06
4ª Categoria 2° liv € 700,35 € 526,76 € 82,20 € 43,25 € 81,67 € 1.434,23
4ª Categoria - 1° Imp. 1° liv € 598,59 € 523,20 € 71,35 € 43,25 € 69,80 € 1.306,19
               
Apprendisti impiegati edili              
Apprendista 1° semestre 60% € 466,90 € 317,69 € 56,05   € 54,44 € 895,08
Apprendista 2° semestre 65% € 505,80 € 344,17 € 60,72   € 58,98 € 969,67
Apprendista 3° semestre 70% € 544,71 € 370,64 € 65,39   € 63,52 € 1.044,26
Apprendista 4° semestre 75% € 583,62 € 397,12 € 70,07   € 68,06 € 1.118,87
Apprendista 5° semestre 80% € 622,53 € 423,59 € 74,74   € 72,59 € 1.193,45
Apprendista 6° sem. e oltre 85% € 661,44 € 450,07 € 79,41   € 77,13 € 1.268,05

 

 

*Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 6° livello nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell’Impresa.

 

** Per il calcolo del trattamento di fine rapporto l’indennità di contingenza maturata al 31 maggio 1982 è pari a £ 418.975 ovvero ad € 216,38 mensili.

 

1) L’indennità di contingenza in vigore comprende la contingenza maturata e riconosciuta dal 1° novembre 1985, l’importo pari a due punti di contingenza corrisposti precedentemente con riserva ed a due punti maturati con i decimali corrisposti ai sensi dell’accordo interconfederale dell’8 maggio nonché i successivi scatti di contingenza maturati e calcolati in base alla disposizione della legge 38/86.

 

2) Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’art. 4 del D.Lgs 56/1998 interviene sull’art. 48 del TUIR, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 314/1997, aggiungendo, dopo le parole “e le indennità sostitutive” le seguenti: “corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

 

In altri termini, il regime di esenzione da imposizione, fiscale e contributiva, fino al tetto di € 5,29 giornalieri della indennità sostitutiva della mensa, previsto originariamente dal D.Lgs 314/97 con decorrenza 1° gennaio 1998 è stato limitato alle specifiche fattispecie sopra indicate.

 

Pertanto, a seguito della modifica apportata – che come si è già detto ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 1998 – al di fuori delle suddette ipotesi l’indennità sostitutiva di mensa costituisce reddito imponibile a tutti gli effetti, sia fiscali che contributivi e in particolare, quindi, per gli impiegati amministrativi.

 

Per gli impiegati tecnici di cantiere dovranno essere detratti dall’imponibile contributivo e fiscale complessivamente € 43,25 mensili pari al valore mensile dell’indennità sostitutiva di mensa.

 

3) L’elemento distinto della retribuzione va computato per la quantificazione della retribuzione, per la 13ª mensilità, per le ferie godute, per i permessi individuali retribuiti, per il T.F.R., per il preavviso e per l’indennità sostitutiva dello stesso, per le festività cadenti di domenica e per le festività, se lavorate, solo come retribuzione base.

Non va computato per gli istituti contrattuali quali ad esempio il premio annuo, la gravidanza, le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni, le indennità specifiche contrattuali e l’indennità sostitutiva delle ferie.

 

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Apprendisti impiegati

 

Il verbale di accordo 29 gennaio 2000 per il rinnovo del c.c.n.l. 5 luglio 1995 ha stabilito la durata dell'apprendistato fino a 48 mesi rapportando gli elementi retributivi - minimo di stipendio, indennità di contingenza, premio di produzione, elemento economico territoriale ed elemento distinto della retribuzione - spettanti all'impiegato di terzo livello a percentuali decorrenti dal 60% all'85% a cadenza semestrale.

Detta normativa non si applica ai rapporti regolamentati dall’apprendistato professionalizzante.

 

 

 

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