Tabelle Paga Impiegati Marzo 2005

 

TABELLE PAGHE IMPIEGATI EDILI - VALORI MENSILI IN EURO

In vigore dal 1º MARZO 2005

 
CATEGORIE   Stipendio minimo mensile Indennità di contingenza + E.D.R. (**) (1) (2) Premio Prod. Indennità mensa (3) E.E.T. Retrib. Totale
1ª Categoria Super (*) 7° liv € 1.135,63 € 544,15 € 154,05 € 43,25 € 139,60 € 2.016,68
1ª Categoria 6° liv € 1.022,07 € 539,96 € 144,33 € 43,25 € 125,64 € 1.875,25
2ª Categoria 5° liv € 851,72 € 533,68 € 119,42 € 43,25 € 104,70 € 1.652,77

Assistente Tecnico

(già in terza categoria)

4° liv € 794,95 € 531,58 € 103,96 € 43,25 € 97,72 € 1.571,46
3ª Categoria 3° liv € 738,16 € 529,49 € 93,42 € 43,25 € 90,74 € 1.495,06
4ª Categoria 2° liv € 664,35 € 526,76 € 82,20 € 43,25 € 81,67 € 1.398,23
4ª Categoria - 1° Imp. 1° liv € 567,82 € 523,20 € 71,35 € 43,25 € 69,80 € 1.275,42
               
Apprendisti impiegati edili              
Apprendista 1° semestre 60% € 442,90 € 317,69 € 56,05   € 54,44 € 871,09
Apprendista 2° semestre 65% € 479,80 € 344,17 € 60,72   € 58,98 € 943,68
Apprendista 3° semestre 70% € 516,71 € 370,64 € 65,40   € 63,52 € 1.016,27
Apprendista 4° semestre 75% € 553,62 € 397,12 € 70,07   € 68,06 € 1.088,86
Apprendista 5° semestre 80% € 590,53 € 423,59 € 74,74   € 72,59 € 1.161,45
Apprendista 6° sem. e oltre € 627,44 € 450,07 € 79,41   € 77,13 € 1.234,04

 

 

* Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 6° livello nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell’Impresa.

 

** Per il calcolo del trattamento di fine rapporto l’indennità di contingenza maturata al 31 maggio 1982 è pari a euro 216,38 mensili.

 

1) L’indennità di contingenza in vigore comprende la contingenza maturata e riconosciuta dal 1° novembre 1985, l’importo pari a due punti di contingenza corrisposti precedentemente con riserva ed a due punti maturati con i decimali corrisposti ai sensi dell’accordo interconfederale dell’8 maggio nonché i successivi scatti di contingenza maturati e calcolati in base alla disposizione della legge 38/86.

 

2) L’elemento distinto della retribuzione, con accordo provinciale 10 gennaio 2003, integrativo del c.c.n.l. 29.1.2000, è stato sommato a tutti gli effetti alla indennità di contingenza.

 

3) Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’art. 4 del D.Lgs 56/1998 interviene sull’art. 48 del TUIR, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 314/1997, aggiungendo, dopo le parole “e le indennità sostitutive” le seguenti: “corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

 

In altri termini, il regime di esenzione da imposizione, fiscale e contributiva, fino al tetto di 5,29 Euro giornalieri della indennità sostitutive della mensa, previsto originariamente dal D.Lgs 314/97 con decorrenza 1° gennaio 1998 è stato limitato alle specifiche fattispecie sopra indicate.

Pertanto, a seguito della modifica apportata – che come si è già detto ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 1998 – al di fuori delle suddette ipotesi l’indennità sostitutiva di mensa costituisce reddito imponibile a tutti gli effetti, sia fiscale che contributivi e in particolare, quindi, per gli impiegati amministrativi.

 

Per gli impiegati tecnici di cantiere dovranno essere detratte dall’imponibile contributivo e fiscale complessivamente 43,25 Euro mensili pari al valore mensile dell’indennità sostitutiva di mensa prevista contrattualmente.

 

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Apprendisti impiegati

 

Il verbale di accordo 29 gennaio 2000 per il rinnovo del c.c.n.l. 5 luglio 1995 ha stabilito la durata dell'apprendistato fino a 48 mesi rapportando gli elementi retributivi - minimo di stipendio, indennità di contingenza, premio di produzione, elemento economico territoriale ed elemento distinto della retribuzione - spettanti all'impiegato di terzo livello a percentuali decorrenti dal 60% all'85% a cadenza semestrale.

 

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Il verbale di accordo 20 maggio 2004 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro ha normato la disciplina dell'apprendistato professionalizzante introdotto con l'art. 48 del D.Lgs n.276/03 che troverà applicazione in presenza della prevista regolamentazione normativa regionale. (ved.Notizia n. 205 del Notiziario n. 32 del 5.12.2003)

 

 

 

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