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Alle Stazioni appaltanti della Provincia
di Alessandria
Oggetto: Attivazione procedura rilascio
DURC nella Regione Piemonte – Rilascio codice utente e Password da parte
della scrivente Cassa Edile.
Verso la metà del corrente mese di
novembre è prevista l’attivazione della procedura di rilascio del DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) nella Regione Piemonte.
Vi preghiamo di voler accedere al nostro
sito www.cassaedilealessandria.it per scaricare il
Modulo Richiesta Abilitazione, compilarlo e inviarlo al più
presto alla scrivente Cassa Edile all’indirizzo di posta elettronica:
cassa.edileal@tin.it per il
rilascio dei codici di accesso al sito
www.sportellounicoprevidenziale.it che permetterà di inviare la
richiesta di DURC.
Riassumiamo sinteticamente i contenuti del
testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005.
Il
testo
integrale della circolare può essere scaricato dal nostro sito
Internet.
PREMESSA
La Legge n.266/2002 ed il Decreto
Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili
stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC). Per Documento Unico di Regolarità
Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica
richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per
quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati
sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.
A) Oggetto
La regolarità contributiva oggetto del
DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati
in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio
attività (DIA).
Il DURC potrà poi essere utilizzato ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei
Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini
dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
B) Richiedenti il DURC
Sulla base delle disposizioni in esame,
richiedente principale del Documento Unico è l’impresa, anche attraverso
i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di
delega (cd. intermediari).
Sono soggetti richiedenti del DURC anche
le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza
pubblica appaltanti e le SOA.
C) Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC si specifica
quanto segue:
I) Appalti pubblici:
Al momento della partecipazione alla gara
pubblica e fino all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare
l’assolvimento degli obblighi contributivi. Per la verifica di tali
dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità.
Per gli appalti/subappalti di lavori
pubblici in edilizia la certificazione di regolarità contributiva dovrà
essere altresì rilasciata:
-
per la verifica della dichiarazione;
-
per l'aggiudicazione dell'appalto, ove
pretesa;
-
per la stipula del contratto;
-
per il pagamento degli stati di
avanzamento lavori;
-
per il collaudo e il pagamento del saldo
finale.
L’adempimento previsto dall’art. 9, comma
2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 può essere assolto mediante
presentazione del DURC alle scadenze previste. Il Direttore dei lavori
ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei
certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo
finale.
II) Lavori privati in edilizia:
Subappalto
Nel caso specifico del subappalto,
l’impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità
contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione
previsti per l’impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà
essere rilasciato sull’intera situazione aziendale.
Nel caso di subappalto, l’impossibilità di
dichiarare la propria regolarità per l’impresa subappaltatrice discende
dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice)
nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.
PROCEDIMENTO DURC
Per la richiesta del DURC è stato
elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le
istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta. Il
modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà
essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via
telematica; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea
presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di
presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
Il modulo è altresì scaricabile dal nostro sito Internet.
Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto,
alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo
Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.
Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa
Edile competente per territorio.
In particolare, le Stazioni
Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno
richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta per via telematica potrà
essere effettuata accedendo alternativamente a:
-
Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it)
per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza
pubblica;
-
Portale verticale INAIL (www.inail.it)
per aziende ed intermediari;
-
Portale verticale INPS (www.inps.it)
per aziende ed intermediari;
-
Portale verticale Casse Edili (in corso
di realizzazione).
La scrivente Cassa Edile è a disposizione
per il rilascio dei codici di accesso.
Si prega di richiedere tali codici
compilando l’allegato modulo o
scaricando il medesimo dal nostro sito Internet e inviando lo stesso
per via telematica all’indirizzo di posta elettronica:
cassa.edileal@tin.it
Il modulo per la richiesta del DURC viene
visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati
utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed
inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico. La
procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle
informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e
comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il
CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad
inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta,
relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.
C) Tempi di rilascio
La Cassa Edile competente per territorio
provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione
contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta quanto acquisito dagli
altri Enti. Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui
tutti gli Enti avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e,
comunque, entro trenta giorni. Qualora anche uno solo degli Enti dovesse
dichiarare l’impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico
attestante la non regolarità dell’impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei
trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà
relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura
del silenzio -assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante
la natura privata di tali Organismi). Pertanto, allorchè uno o entrambi
gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile
del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il
DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo
da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di
regolarità/irregolarità.
Il DURC, stampato in duplice originale
(uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal
responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente
utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R). Nel caso in cui il
richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà essere
comunque inviata a quest’ultima.
D) Periodo di validità
Le dichiarazioni di regolarità emesse ai
sensi dell’art. 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003,
limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo
di un mese dalla data di rilascio. L’utilizzo della dichiarazione di
regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso
ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli
enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di
regolarità anche durante il citato periodo di validità.
5. PRECISAZIONI
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà
verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria
pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica
procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura
Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo. Ove
successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali
da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata,
la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per
opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo
le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto. Non avendo il
DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata l’azione
per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero
successivamente risultare dovute. Si rammenta che per i lavori privati
in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del
titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA).
Per l’INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà
essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta
la denuncia di nuovo lavoro.
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