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Rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili in edilizia
Prime valutazioni operative
1. PREMESSA
La Legge n.266/2002 ed il Decreto
Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili
stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC)
Per Documento Unico di Regolarità
Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica
richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per
quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati
sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti
regolarità")"
TI DURC rappresenta un utile strumento per
l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di
contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle
attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della
creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza
sleale nella partecipazione alle gare.
In attuazione della citata normativa, in
data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e
Inail, e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'oggetto
del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta
una seconda convenzione tra Inps. Inail e Casse Edili che ha
regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia. Tali
convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra
gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative
avviate sul territorio in via sperimentale..
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.
A) Oggetto
La regolarità contributiva oggetto del
DURC, la cui validità è trimestrale, riguarda tutti gli appalti pubblici
nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione
ovvero a denuncia inizio attività (DIA).
La definizione di appalto pubblico deve
essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di
lavori pubblici in senso stretto!, ma anche gli appalti di servizi e
forniture.
La sfera di operatività è altresì ampliata
ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in
convenzione o concessione.
Il DURC potrà poi essere utilizzato ai
:fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei
Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini
dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
Cercheremo di dare indicazioni sulle
problematiche relative all'edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici
che a quelli privati.
B) Richiedenti il DURC
Sulla base delle disposizioni in esame,
richiedente principale del Documento Unico è l'impresa, anche attraverso
i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di
delega (cd intermediari). Sono soggetti richiedenti del DURC anche le
Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza
pubblica appaltanti e le SOA.
C) Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC si specifica
quanto segue:
I) Appalti pubblici: Al momento della
partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa
può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contIibutivi4 Per la
verifica di tali autodichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità
contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.
- per gli appalti/subappalti di lavori
pubblici in edilizia, in particolare, la certificazione di regolarità
contributiva dovrà essere altresì rilasciata:
-
per la verifica dell'autodichiarazione;
-
per l'aggiudicazione dell'appalto;
-
per la stipula del contratto;
-
per il pagamento degli stati di
avanzamento lavori;
-
per il collaudo e il pagamento del saldo
finale;
IL DURC soddisfa quanto previsto dall'art.9,
comma 2, del D.P.C.M. l0 gennaio 1991, n. 55. Il Direttore dei lavori ha
tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei
certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo
finale.
II) Lavori privati in edilizia : prima
dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio
attività;
III) Attestazione SOA : prima dell'inoltro
della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.
3. REQUISITI REGOLARITA'
A) Requisiti generali
L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono
tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della
rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve
intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri
obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione
aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto
ITI), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi,
alla data di protocollazione della richiesta stessa.
In particolare, per la verifica dell'
autodichiarazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in
cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti
eventuali regolarizzazioni. avvenute successivamente. Il riferimento
all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto
assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al
quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla
finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire
l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".
In particolare, la regolarità contributiva
si può considerare acquisita:
I) Ai fini INPS, quando ricorrono le
seguenti condizioni:
- che sussista la correttezza degli
adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- che si accerti che i versamenti
effettuati corrispondano all'importo del saldo denunciato;
- che non esistano inadempienze in atto;
L'impresa è altresì regolare quando:
- vi sia richiesta di rateazione per la
quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere
favorevole motivato;
- vi sia in atto un contenzioso
amministrativo (purché non instaurato per finalità meramente
dilatorie) ovvero giudiziario (per il quale l'autorità competente
abbia emesso apposito provvedimento di sospensione);
- vi siano sospensioni dei pagamenti a
seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- sia stata inoltrata istanza di
compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per
i quali la struttura abbia disposto la sospensione della cartella in
via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.
Per la regolarità INPS di ditte con
posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli
adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i
necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la
verifica di ogni singola posizione contributiva.
II) Ai fini INAIL, l'azienda è regolare
quando:
- risulta titolare di codice cliente con
PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le
retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed
alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed
accessori;
l'impresa è altresì da intendersi regolare
quando:
- il rischio assicurato corrisponde, per
natura ed entità, a quello proprio dell'appalto;
- vi sia richiesta di rateazione accolta
favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di
competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato
motivato parere favorevole;
- vi sia in atto un contenzioso
amministrativo (purché non inoltrato in maniera pretestuosa) che
sospenda i pagamenti per la parte contestata ovvero giudiziario (per
il quale l'autorità competente abbia emesso apposito provvedimento di
sospensione);
- vi siano sospensioni dei pagamenti o
altri tipi di agevolazioni previste da disposizioni legislative (es.
calamità naturali, condoni, emersione)
- siano state effettuate compensazioni
su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi
che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo
compensabili;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per
i quali la struttura abbia disposto la sospensione della cartella.
III) Ai fini della Cassa Edile:
- la posizione di regolarità
contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede
l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati
nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette
il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica
di cui sopra abbia dato esito positivo e la cassa medesima abbia
verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle
segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire
mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco
delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la
medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di
tenere l'elenco delle imprese non in regola ed a rispondere
tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle
imprese;
- l'impresa si considera in regola
quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi
quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di
versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- condizione per la regolarità
dell'impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa
dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un
numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non
inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la
certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di
avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma
di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e
per il cantiere
- per il quale è effettuata la richiesta
di certificazione; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca
nella denuncia mensile 1'elenco completo dei cantieri attivi,
indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è
occupato;
- il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva ai sensi dell’ art. 9 co. 76 legge n. 415/1998
può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente
costituite dalle parti sottoscriventi l'Avviso comune del 16.12.2003,
che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità,
nonché quanto concordato per il settore artigiano con l'Accordo del
18.12.1998 e con l'Accordo del 19.09.2002.
B) Subappalto
Nel caso specifico del subappalto,
l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità
contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione
previsti per l'impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà
essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri
sopra esposti. Nel caso di subappalto, l'impossibilità di dichiarare la
regolarità per l'impresa subappaltatrice discende dalla natura
privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da
oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico,
4. PROCEDIMENTO DURC
Sulla base della normativa di riferimento,
nonché in applicazione delle due Convenzioni sopra citate, sono stati
previsti due procedimenti distinti a seconda che il DURC riguardi o meno
il settore edile e cioè imprese con dipendenti che rientrano nella sfera
di applicazione dei c.c.n.l. dell'edilizia sottoscritti dalle parti
firmatarie dell'Avviso Comune 16 dicembre 2003 e della conseguente
Convenzione 15 aprile 2004.
Per la richiesta del DURC è stato
elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le
istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line (nei
siti di seguito elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato
direttamente per l'inoltro in via telematica (in attesa di
definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i
soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle
relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo
Sportello "fisico"); lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma
cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in
caso di presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
I) Lavori in edilizia
Rientrano in tale categoria le richieste
inoltrate nei casi di appalti pubblici nel settore edile e di lavori
privati in edilizia (soggetti a concessione o DIA).
A) Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto,
alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo
Sportello Unico costituito presso le Casse Edili. Deputata a rilasciare
il DURC è la Cassa Edile competente per territorio. In particolare, le
Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti
dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta per via telematica potrà
essere effettuata accedendo alternativamente a:
- Portale orizzontale
(www.Sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni
Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica
- Portale verticale INAIL (www.inail.it)per
aziende ed intermediari
- Portale verticale INPS (www.inps.it)
per aziende ed intermediari
- Portale verticale Casse Edili (in
corso di realizzazione) .
In caso di accesso tramite Portale INPS o
Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria
identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai
rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di
accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e PIN). In
caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o
associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento
Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della
validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche
agli altri Enti.
In caso di accesso tramite il Portale
telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle
altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi
codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene
visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati
utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed
inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica
verifica formale delle informazioni inserite. attesta l'inoltro della
richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice
identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico appalto e
viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere
indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva
alla prima. In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o
intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito
presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità
ovvero inoltrando la richiesta tramite posta.
Il ricevente dovrà provvedere in prima
battuta alla verifica della completezza formale della stessa
(compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come
"obbligatori").
Qualora venisse riscontrata la mancanza di
alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le
informazioni omesse, assegnandogli il termine di l0 giorni, con la
specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non
ammissibile.
L'operatore ricevente inserisce in
procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra
la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente
l'attestazione, contenente anche il CIP., prodotta dalla procedura
dell'avvenuto inoltro della richiesta.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta
del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e
validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).
B)Modalità di rilascio
Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base
degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata
nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di protocollazione della
richiesta stessa (cfr. "requisiti regolarità)
Il funzionario di ciascuna struttura
competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta,
effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità
contributiva della ditta. Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità
degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di
operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque
in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato
di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo
alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra
documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di
dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine di dieci
giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si
pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso. La richiesta
di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di
rilascio del DURC. L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da
ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario
responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica
procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità
per la parte di propria spettanza.
C) Tempi di rilascio
La Cassa Edile competente per territorio
provvede all' emissione del Documento Unico concernente la posizione
contributiva dell'impresa presso di se’ ed attesta quanto acquisito
dagli altri Enti, Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in
cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito
dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data
di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione
a fini istruttori - cfr “modalità di rilascio”).
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse
dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico
attestante la non regolarità dell'impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei
trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà
relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura
del silenzio-assenso (che non può esser"e estesa alle Casse Edili stante
la natura privata di tali Organismi). Pertanto, allorché uno o entrambi
gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile
del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il
DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo
da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di
regolarità/irregolarità.
Il responsabile del procedimento dovrà
sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una
sospensione a fini istruttori.
Il DURC, stampato in duplice originale
(uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal
responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente
utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R)
(Nel caso in cui richiedente sia
l'impresa, l’indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quella della sede
legale ovvero operativa indicate dall'impresa stessa al momento della
richiesta)
Nel caso in cui il richiedente sia diverso
dall’impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a
quest'ultima.
6. PRECISAZIONI
Presso qualsiasi Struttura Territoriale
degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una "Ristampa" del DURC,
la quale verrà rilasciata sala successivamente all'emissione del DURC
originale da parte della Struttura competente.
L'utente, attraverso il CIP., potrà
verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria
pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica
procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura
Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
Ove successivamente al rilascia del DURC
dovessero emergere circostanze tali da modificarne sostanzialmente la
situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne
immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla
Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per
il recupero di quanta dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per
l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il
recupera di eventuali somme che dovessero successivamente risultare
dovute. Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata
regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per
cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA).
Per l'INAIL, si fa presente che il modulo
di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare
contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di
propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole
attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità
dell'impresa, il funzionario che rilascia il DURC è responsabile della
sola correttezza dell'iter procedimentale seguito.
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