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Alessandria, 22 settembre 2005
Circolare n. 02/2005
- Oggetto: Comunicazioni varie
A tutte le Imprese
iscritte e ai loro consulenti
Ritorniamo con la
presente circolare su una serie di questioni che riteniamo utile
ulteriormente ribadire e precisare.
1. Regolarità contributiva.
L'impresa si considera in regola quando ha
versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli
relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento
all'atto della richiesta di certificazione (ad oggi, pertanto, la
regolarità contributiva verrà rilasciata a quelle imprese che abbiano
versato il contributo relativo al mese di luglio 2005); condizione
per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia
alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non
(specificando le causali di assenza), non inferiore a quello
contrattuale.
2. Soppressione del versamento
trimestrale.
Ricordiamo che con accordo 14/04/2005 le
parti sociali hanno stabilito la soppressione del versamento
trimestrale. Il contributo mensile è confermato nel 2,82% di cui il
2,35% a carico impresa e lo 0,47% a carico del lavoratore.
3. Obbligatorietà della denuncia
telematica.
Con la denuncia mensile alla Cassa Edile
di Alessandria relativa al mese di aprile 2005 da consegnare entro la
fine del mese di maggio 2005 è scattato l’obbligo della denuncia
telematica. Si ricorda che allo stato degli atti è assolutamente
necessario inoltrare alla Cassa Edile il prospetto riepilogativo
cartaceo firmato dal legale rappresentante dell’impresa. In caso
contrario la denuncia si riterrà come non inviata e pertanto l’impresa
sarà ritenuta irregolare oltre a scattare a suo carico le sanzioni per
il ritardato inoltro.
4. Invio delle pratiche al legale per
il recupero crediti.
Entro il prossimo 10 ottobre 2005
saranno inviate al legale, senza ulteriori solleciti alle Imprese, le
pratiche per il recupero crediti relativi al periodo ottobre 2004 –
aprile 2005. Le imprese ritardatarie sono pertanto invitate a versare
quanto di spettanza della Cassa Edile entro tale data per evitare
l’addebito di ulteriori spese legali.
5. Malattie e infortuni.
Documenti da allegare. Ricordiamo, per
l’ennesima volta, che in caso di richiesta di rimborso per MALATTIA e/o
INFORTUNIO le imprese devono allegare: INFORTUNIO: notifica medica o
copia della denuncia infortunio all’INAIL MALATTIA: Biglietto medico o
prospetto di liquidazione. Le imprese in caso di INFORTUNIO e/o di
MALATTIA in cui manchi il prospetto di liquidazione devono compilare
l’apposito modulo fornito dalla CASSA EDILE (Mod. INFMAL) indicando il
numero di giorni pagati e di cui si chiede il rimborso. In caso
contrario la CASSA EDILE procederà ad una verifica automatica
determinando l’importo del rimborso sulla base dei dati indicati (in
caso di errore il rimborso potrà essere diverso da quello richiesto) e
procederà ad una verifica a campione per le imprese inadempienti.
Il direttore
(dott. Giancarlo CATTANEO)
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