Alessandria, 22 settembre 2005

Circolare n. 02/2005 - Oggetto: Comunicazioni varie

A tutte le Imprese iscritte e ai loro consulenti

Ritorniamo con la presente circolare su una serie di questioni che riteniamo utile ulteriormente ribadire e precisare.

1. Regolarità contributiva.

L'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione (ad oggi, pertanto, la regolarità contributiva verrà rilasciata a quelle imprese che abbiano versato il contributo relativo al mese di luglio 2005); condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale.

 

2. Soppressione del versamento trimestrale.

Ricordiamo che con accordo 14/04/2005 le parti sociali hanno stabilito la soppressione del versamento trimestrale. Il contributo mensile è confermato nel 2,82% di cui il 2,35% a carico impresa e lo 0,47% a carico del lavoratore.

 

3. Obbligatorietà della denuncia telematica.

Con la denuncia mensile alla Cassa Edile di Alessandria relativa al mese di aprile 2005 da consegnare entro la fine del mese di maggio 2005 è scattato l’obbligo della denuncia telematica. Si ricorda che allo stato degli atti è assolutamente necessario inoltrare alla Cassa Edile il prospetto riepilogativo cartaceo firmato dal legale rappresentante dell’impresa. In caso contrario la denuncia si riterrà come non inviata e pertanto l’impresa sarà ritenuta irregolare oltre a scattare a suo carico le sanzioni per il ritardato inoltro.

 

4. Invio delle pratiche al legale per il recupero crediti.

Entro il prossimo 10 ottobre 2005 saranno inviate al legale, senza ulteriori solleciti alle Imprese, le pratiche per il recupero crediti relativi al periodo ottobre 2004 – aprile 2005. Le imprese ritardatarie sono pertanto invitate a versare quanto di spettanza della Cassa Edile entro tale data per evitare l’addebito di ulteriori spese legali.

 

5. Malattie e infortuni.

Documenti da allegare. Ricordiamo, per l’ennesima volta, che in caso di richiesta di rimborso per MALATTIA e/o INFORTUNIO le imprese devono allegare: INFORTUNIO: notifica medica o copia della denuncia infortunio all’INAIL MALATTIA: Biglietto medico o prospetto di liquidazione. Le imprese in caso di INFORTUNIO e/o di MALATTIA in cui manchi il prospetto di liquidazione devono compilare l’apposito modulo fornito dalla CASSA EDILE (Mod. INFMAL) indicando il numero di giorni pagati e di cui si chiede il rimborso. In caso contrario la CASSA EDILE procederà ad una verifica automatica determinando l’importo del rimborso sulla base dei dati indicati (in caso di errore il rimborso potrà essere diverso da quello richiesto) e procederà ad una verifica a campione per le imprese inadempienti.

 

Il direttore

(dott. Giancarlo CATTANEO)

 

 

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