VERBALE D'ACCORDO

Cassa Edile - Denunce, versamenti e contributi

 

Alessandria, lì 14/04/2005

 

Tra il Collegio Costruttori Edili rappresentato dal Presidente pro-tempore Osenga Geom. Franco

 

L'Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria - CONFARTIGIANATO - rappresentata dal Presidente pro-tempore Comm. Valerio Bellero

 

L'Unione Provinciale Artigiani della Provincia di Alessandria - C.N.A. - rappresentata dal Presidente pro-tempore Giovanni Giordano

 

e

 

La FeNEAL/UIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Soressi Roberto;

 

La FILCA/CISL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Simeone Silio;

 

La FILLEA/CGIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Puozzo Adelchi;

 

premesso

 

che con accordo 16 settembre 2003, paragrafo n. 4 si è provveduto a determinare i contributi dovuti alla Cassa Edile in presenza di versamenti trimestrali e di versamenti mensili;

 

visto

 

l'allegato 26 - Certificazione di regolarità contributiva - di cui all'accordo nazionale 20 maggio 2004 che fa riferimento alla denuncia mensile ed al pagamento dei contributi e degli accantonamenti mensili;

 

visto altresì

 

l'accordo nazionale 24 novembre 2004 che norma l'invio telematico delle denunce mensili delle imprese da parte delle Casse Edili alla CNCE mediante il Modulo Unico Telematico - MUT;

 

ritenuto

 

di dovere adeguare la normativa provinciale che concerne i versamenti ed i relativi contributi delle Imprese nei confronti della Cassa Edile;

 

si conviene e si sottoscrive quanto segue:

 

1. Con riferimento alle competenze relative al primo trimestre 2005 le Imprese possono provvedere al versamento trimestrale alla Cassa Edile con l'applicazione del relativo contributo;

 

2. Con le competenze relative al mese di aprile 2005 le Imprese presenteranno alla Cassa Edile, entro il mese seguente, la denuncia mensile dei lavoratori occupati e provvederanno al versamento dei contributi contrattuali e degli accantonamenti entro la stessa data. Il contributo mensile dovuto alla Cassa Edile è confermato nella misura complessiva del 2,82% (duevirgolaottantaduepercento), già previsto al paragrafo n.4 dell'accordo 16 settembre 2003, di cui il 2,35% (duevirgolatrentacinquepercento) a carico dell'Impresa e lo 0,47% (zerovirgolaquarantasettepercento) a carico del lavoratore. Il versamento trimestrale è pertanto soppresso.

 

3. Le imprese che hanno sempre usufruito correttamente del versamento trimestrale, in via transitoria, verranno considerate regolari fino all'accertamento, entro il 31 luglio 2005, dell'avvenuto versamento del dovuto relativo al trimestre aprile/giugno 2005.

 

4. Le parti sono impegnate, nell'ambito dell'introduzione del DURC, a trovare una forma di riconoscimento a favore delle Imprese e relativi operai in forza che possono vantare una specifica anzianità di iscrizione al sistema C.E.

 

 

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