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VERBALE D'ACCORDO
Cassa Edile - Denunce, versamenti e
contributi
Alessandria, lì 14/04/2005
Tra il Collegio Costruttori Edili
rappresentato dal Presidente pro-tempore Osenga Geom. Franco
L'Associazione Libera Artigiani della
Provincia di Alessandria - CONFARTIGIANATO - rappresentata dal
Presidente pro-tempore Comm. Valerio Bellero
L'Unione Provinciale Artigiani della
Provincia di Alessandria - C.N.A. - rappresentata dal Presidente
pro-tempore Giovanni Giordano
e
La FeNEAL/UIL rappresentata dal Segretario
Generale Sig. Soressi Roberto;
La FILCA/CISL rappresentata dal Segretario
Generale Sig. Simeone Silio;
La FILLEA/CGIL rappresentata dal
Segretario Generale Sig. Puozzo Adelchi;
premesso
che con accordo 16 settembre 2003,
paragrafo n. 4 si è provveduto a determinare i contributi dovuti alla
Cassa Edile in presenza di versamenti trimestrali e di versamenti
mensili;
visto
l'allegato 26 - Certificazione di
regolarità contributiva - di cui all'accordo nazionale 20 maggio 2004
che fa riferimento alla denuncia mensile ed al pagamento dei contributi
e degli accantonamenti mensili;
visto altresì
l'accordo nazionale 24 novembre 2004 che
norma l'invio telematico delle denunce mensili delle imprese da parte
delle Casse Edili alla CNCE mediante il Modulo Unico Telematico - MUT;
ritenuto
di dovere adeguare la normativa
provinciale che concerne i versamenti ed i relativi contributi delle
Imprese nei confronti della Cassa Edile;
si conviene e si sottoscrive quanto segue:
1. Con riferimento alle competenze
relative al primo trimestre 2005 le Imprese possono provvedere al
versamento trimestrale alla Cassa Edile con l'applicazione del relativo
contributo;
2. Con le competenze relative al mese di
aprile 2005 le Imprese presenteranno alla Cassa Edile, entro il mese
seguente, la denuncia mensile dei lavoratori occupati e provvederanno al
versamento dei contributi contrattuali e degli accantonamenti entro la
stessa data. Il contributo mensile dovuto alla Cassa Edile è confermato
nella misura complessiva del 2,82% (duevirgolaottantaduepercento), già
previsto al paragrafo n.4 dell'accordo 16 settembre 2003, di cui il
2,35% (duevirgolatrentacinquepercento) a carico dell'Impresa e lo 0,47%
(zerovirgolaquarantasettepercento) a carico del lavoratore. Il
versamento trimestrale è pertanto soppresso.
3. Le imprese che hanno sempre usufruito
correttamente del versamento trimestrale, in via transitoria, verranno
considerate regolari fino all'accertamento, entro il 31 luglio 2005,
dell'avvenuto versamento del dovuto relativo al trimestre aprile/giugno
2005.
4. Le parti sono impegnate, nell'ambito
dell'introduzione del DURC, a trovare una forma di riconoscimento a
favore delle Imprese e relativi operai in forza che possono vantare una
specifica anzianità di iscrizione al sistema C.E.
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