Apprendisti – Assenza per malattia – Parificato il trattamento economico degli apprendisti a quello degli operai

Accordo nazionale 7 marzo 2007

 

La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto dal 1° gennaio 2007 l’obbligo del versamento di un nuovo contributo, a favore degli Apprendisti finalizzato al riconoscimento anche da parte dell’INPS dell’indennità giornaliera di malattia prevista per i lavoratori subordinati.

Al riguardo l’art. 26 del vigente C.C.N.L. 20 maggio 2004, che è antecedente alla predetta legge, prevedeva l’erogazione di un trattamento economico per le sole giornate non indennizzate dall’INPS, nella misura del 50% della retribuzione.

Al fine di parificare il trattamento economico degli apprendisti a quello degli operai, le parti sociali hanno ritenuto di dare uniformità, sulla materia, agli adempimenti delle imprese, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei lavoratori subordinati.

E’ stato pertanto stipulato un Accordo nazionale in data 7 marzo 2007 che parifica, a decorrere dal 1° marzo 2007, nei casi di assenza dal lavoro per malattia, il trattamento economico degli apprendisti a quello degli operai.

Con pari decorrenza è stato soppresso l’8° comma dell’art. 26 del CCNL che prevedevano uno specifico coefficiente per gli apprendisti.

 

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