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Apprendisti – Assenza per malattia –
Parificato il trattamento economico degli apprendisti a quello degli
operai
Accordo nazionale 7 marzo 2007
La legge finanziaria per il 2007 ha
introdotto dal 1° gennaio 2007 l’obbligo del versamento di un nuovo
contributo, a favore degli Apprendisti finalizzato al riconoscimento
anche da parte dell’INPS dell’indennità giornaliera di malattia prevista
per i lavoratori subordinati.
Al riguardo l’art. 26 del vigente C.C.N.L.
20 maggio 2004, che è antecedente alla predetta legge, prevedeva
l’erogazione di un trattamento economico per le sole giornate non
indennizzate dall’INPS, nella misura del 50% della retribuzione.
Al fine di parificare il trattamento
economico degli apprendisti a quello degli operai, le parti sociali
hanno ritenuto di dare uniformità, sulla materia, agli adempimenti delle
imprese, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei lavoratori
subordinati.
E’ stato pertanto stipulato un Accordo
nazionale in data 7 marzo 2007 che parifica, a decorrere dal 1° marzo
2007, nei casi di assenza dal lavoro per malattia, il trattamento
economico degli apprendisti a quello degli operai.
Con pari decorrenza è stato soppresso l’8°
comma dell’art. 26 del CCNL che prevedevano uno specifico coefficiente
per gli apprendisti. |