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VERIFICA IMPONIBILE
FISCALE DEL CONTRIBUTO CASSA EDILE
Le parti sociali in data 29/12/2009 hanno
sottoscritto il verbale di accordo relativo alla verifica
dell’imponibile fiscale del contributo Cassa Edile.
Visti
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Il disposto dell'art. 51 del DPR 22
dicembre 1986, n. 917 e s.m.e.i. in ordine alla determinazione del
reddito di lavoro dipendente;
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Le precisazioni fornite dalle circolari
del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, punto 2 e n.
55/E del 4 marzo 1999, punto 3, in ordine alla quota del contributo
contrattuale versato alla Cassa Edile da sottoporre a ritenuta fiscale;
hanno proceduto alla necessaria verifica
del dato suindicato alla luce dei dati effettivi scaturiti dalla
gestione della Cassa Edile per l'esercizio 2008/2009
Sulla base di tale verifica hanno
determinato che :
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l'incidenza delle prestazioni non
sanitarie sulla massa salariale ammonta allo 0,43%;
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l'incidenza dello 0,43% risulta inferiore
al contributo dello 0,47% a carico dell'operaio già sottoposto a
prelievo in busta paga dal datore di lavoro.
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le Imprese non dovranno addebitare alcun
importo retributivo convenzionale alla massa salariale dell'operaio in
sede di conguaglio annuale per effetto dei benefici derivanti dalle
assistenze non sanitarie ricevute contrattualmente dalla Cassa Edile.
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