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Nuova prestazione per i
lavoratori con contratto di apprendistato. - Cassa Integrazione Guadagni
(CIGO) per eventi meteorologici
PREMESSA
Come è noto, i lavoratori con contratto di
apprendistato sono esclusi per Legge dai benefici riconducibili alla
Cassa Integrazione Guadagni erogata dall’INPS, quale integrazione
salariale per i casi definiti dalle normative vigenti. Le “Parti
Sociali” hanno convenuto di intervenire sulla materia, e pertanto con la
presente si comunica che, in applicazione degli accordi sindacali
sottoscritti a livello territoriale e nell’ambito del rinnovo di
tutti i C.C.N.L. di settore, con effetto dal:
1° GENNAIO 2009
è stata istituita presso la scrivente
Cassa Edile di Alessandria, una nuova prestazione contrattuale in
beneficio dei lavoratori apprendisti i quali, nei casi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi
meteorologici, potranno beneficiare del trattamento di Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) nei limiti e con le
regolamentazioni di seguito descritte.
SPECIFICITÀ DELLA PRESTAZIONE
La prestazione verrà erogata dalla
scrivente Cassa Edile per un MAX di 150 ore/anno di interruzione
dell’attività lavorativa di ogni singolo apprendista, causata da
condizioni atmosferiche avverse quali ad esempio: gelo/disgelo, pioggia,
nebbia/foschia, neve, vento, alte temperature, ecc.
DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’ammontare della prestazione sarà
corrispondente all’80% della retribuzione persa dall’apprendista
comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia, nei
limiti dei massimali di Legge stabiliti ogni anno.
PROCEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE
Come previsto dai disposti contenuti nei
C.C.N.L. e nei susseguenti Accordi integrativi di riferimento, la
prestazione dovrà essere anticipata al lavoratore apprendista
dall’Impresa la quale, nei termini e con le modalità di seguito esposte,
presenterà alla scrivente Cassa Edile di Alessandria la documentazione
specificatamente predisposta.
DOCUMENTAZIONE - TERMINI E MODALITÀ
A) Cantieri nei quali hanno svolto
contestuale attività lavorativa sia gli operai che gli
apprendisti
DOCUMENTAZIONE
Mod. CIGO (1)
Mod. CI1 (2)
Documentazione INPS (3)
Eventuale altra documentazione
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
DI RIMBORSO
Entro 30 giorni successivi alla data di
comunicazione da parte dell’INPS all’Impresa della delibera di
autorizzazione CIG per i lavoratori non apprendisti occupati nel
medesimo periodo e nel medesimo cantiere di cui alla domanda di rimborso
presentata alla scrivente Cassa Edile di Alessandria tramite il Mod.
CIGO.
B) Cantieri nei quali l’attività
lavorativa è stata svolta solo da apprendisti
DOCUMENTAZIONE
Mod. CIGO (1)
Mod. CI1 (2)
Apposita documentazione comprovante
l’evento circa la località interessata (4)
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
DI RIMBORSO
Entro il mese successivo a quello in cui
si è verificato l’evento e comunque non oltre il termine di
presentazione della denuncia telematica MUT.
Note: (1)
Mod. CIGO
= modulistica C.E.AL inerente la richiesta di rimborso della prestazione
CIG apprendisti.
(2)
Mod. CI1 =
modulistica C.E.AL da allegare sempre al Mod. CIGO, quale dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la veridicità del periodo
segnalato di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa inerente la
singola richiesta di rimborso, nonché dell’avvenuta anticipazione in
busta paga della prestazione di che trattasi.
(3) Documentazione INPS = copia
della comunicazione del numero di autorizzazione CIG ottenuta per i
lavoratori operai che hanno prestato attività lavorativa nel medesimo
cantiere e nel medesimo periodo degli apprendisti.
(4) Dichiarazione ARPA o altro
ente/struttura pubblica relativa alla località interessata o in
mancanza relativa a località limitrofa al cantiere.
NORME GENERALI
Per quanto definito alla data odierna,
oltre alla regolamentazione già illustrata, trovano applicazione le
seguenti norme:
a) la sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non
inferiore ad una giornata di lavoro;
b) all’atto dell’evento, l’apprendista
deve risultare iscritto alla Cassa Edile di Alessandria;
c) le ore CIG dell’apprendista devono
risultare esposte in modo inequivocabile nella denuncia
telematica mensile MUT;
d) all’atto della liquidazione del
rimborso della prestazione, l’Impresa beneficiaria deve risultare in
regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile di Alessandria.
CONCLUSIONI
Con riserva di eventuali ulteriori
comunicazioni di specifico riferimento, si resta a completa disposizione
per quanto fosse necessario ulteriormente chiarire.
Allegati:
Mod. CIGO
Mod. CI1
CIGO COMUNICAZIONE CNCE n. 382
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