DURC – Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale – Versione 3.5.1.14

 

Dai primi di agosto 2008 è attiva una modifica dell’applicativo DURC che prevede le seguenti modifiche:

 

1) Per le verifiche effettuate dalla Cassa Edile sono state inserite (sia in procedura per la fase istruttoria che sul documento) una serie di motivazioni relative alla regolarità o meno dell’Impresa presso la Cassa Edile che rilascia sia relative alla verifica in BNI (Banca dati delle Imprese Irregolari);

 

2) Indicazioni sul DURC del CCNL applicato. A tal fine nella compilazione “Altri dati” dei quadri “B” e “C” è prevista la compilazione obbligatoria di una delle due opzioni relative al CCNL applicato: “Edile” o “Altri settori”. Nel caso in cui il richiedente indichi che il contratto applicato è quello “Edile” il sistema richiede obbligatoriamente l’indicazione del numero di iscrizione alla Cassa Edile. Questa procedura scatta nel caso in cui durante la compilazione della richiesta sia stato selezionato, nel campo “tipo di impresa”, l’opzione “impresa”. Invece se è stata selezionata l’opzione “lavoratore autonomo” la procedura imposta automaticamente la dicitura “nessun contratto” e sul DURC viene riportata, in automatico, la dicitura “Rilasciato a lavoratore autonomo senza dipendenti”: Ovviamente ogni qualvolta viene selezionata l’opzione “lavoratore autonomo”, la procedura non richiederà i dati relativi all’iscrizione alla Cassa Edile.

 

3) Ampliamento della possibilità di consultazione da parte delle Stazioni Appaltanti.

La Stazione Appaltante può consultare sia i propri CIP sia i CIP di altri operatori, purché riportino, nel quadro “committente”, il Codice Fiscale della Stazione Appaltante stessa.

 

4) Ampliamento delle funzioni di recupero del CIP da parte delle Stazioni Appaltanti.

Per effettuare una nuova richiesta relativa ad un medesimo appalto, la Stazione Appaltante può recuperare il CIP “originario” (sia che esso sia stato creato da una propria richiesta che da una richiesta di altro peratore) in quanto il recupero del CIP non avviene più sulla base dell’anagrafica della Stazione Appaltante, ma su quella del Codice Fiscale della stessa.

 

 

Ci permettiamo sottolineare come la modifica apportato alla procedura DURC sullo Sportello Unico Previdenziale archivi definitivamente la tesi di coloro che, interpretando in modo distorto la vigente normativa, mettevano in dubbio l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile per i lavori privati.

 

Allegati:

 

DURC Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale Versione 3514

DURC - Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale - Versione 35114 - Rettifica

DURC - Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale - Versione 35114 - Settori CCNL

 

 

 

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