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DURC – Aggiornamento
Sportello Unico Previdenziale – Versione 3.5.1.14
Dai primi di agosto 2008 è attiva una
modifica dell’applicativo DURC che prevede le seguenti modifiche:
1) Per le verifiche effettuate dalla
Cassa Edile sono state inserite (sia in procedura per la fase
istruttoria che sul documento) una serie di motivazioni relative alla
regolarità o meno dell’Impresa presso la Cassa Edile che rilascia sia
relative alla verifica in BNI (Banca dati delle Imprese Irregolari);
2) Indicazioni sul DURC del CCNL
applicato. A tal fine nella compilazione “Altri dati” dei quadri “B”
e “C” è prevista la compilazione obbligatoria di una delle due opzioni
relative al CCNL applicato: “Edile” o “Altri settori”. Nel
caso in cui il richiedente indichi che il contratto applicato è quello
“Edile” il sistema richiede obbligatoriamente
l’indicazione del numero di iscrizione alla Cassa Edile. Questa
procedura scatta nel caso in cui durante la compilazione della richiesta
sia stato selezionato, nel campo “tipo di impresa”, l’opzione “impresa”.
Invece se è stata selezionata l’opzione “lavoratore autonomo” la
procedura imposta automaticamente la dicitura “nessun contratto” e sul
DURC viene riportata, in automatico, la dicitura “Rilasciato a
lavoratore autonomo senza dipendenti”: Ovviamente ogni qualvolta viene
selezionata l’opzione “lavoratore autonomo”, la procedura non richiederà
i dati relativi all’iscrizione alla Cassa Edile.
3) Ampliamento della possibilità di
consultazione da parte delle Stazioni Appaltanti.
La Stazione Appaltante può consultare sia
i propri CIP sia i CIP di altri operatori, purché riportino, nel quadro
“committente”, il Codice Fiscale della Stazione Appaltante stessa.
4) Ampliamento delle funzioni di
recupero del CIP da parte delle Stazioni Appaltanti.
Per effettuare una nuova richiesta
relativa ad un medesimo appalto, la Stazione Appaltante può recuperare
il CIP “originario” (sia che esso sia stato creato da una propria
richiesta che da una richiesta di altro peratore) in quanto il recupero
del CIP non avviene più sulla base dell’anagrafica della Stazione
Appaltante, ma su quella del Codice Fiscale della stessa.
Ci permettiamo sottolineare come la
modifica apportato alla procedura DURC sullo Sportello Unico
Previdenziale archivi definitivamente la tesi di coloro che,
interpretando in modo distorto la vigente normativa, mettevano in dubbio
l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile per i lavori privati.
Allegati:
DURC Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale Versione 3514
DURC - Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale - Versione 35114 -
Rettifica
DURC - Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale - Versione 35114 -
Settori CCNL
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