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Articolo 10 della Legge 109/94
Soggetti ammessi alle
gare.
1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti
soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le
società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti
a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni,
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai
sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile, tra imprese
individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12
della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di
cui alle lettere a) , b) e c) , i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) del presente
comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del
codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'articolo 13 della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'articolo 13 (1).
1- bis . Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del Codice civile (2).
1- ter . I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere
nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di
interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato,
possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo
contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato (2) (3).
1- quater . I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono
ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta,
i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla
gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui
all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure
sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue
in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si
procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (2).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 5-bis, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv.
in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Vedi art. 7, l. 16 dicembre 1999, n. 494.
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