Informazioni sul DURC
Descrizione
Il Documento Unico di Regolarità
Contributiva è un certificato che attesta contestualmente la regolarità
di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, nonchè in tutti gli altri obblighi
previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse
Edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento
(vedi "requisiti regolarità"). Le imprese effettuano un'unica richiesta
di rilascio della regolarità contributiva, anzichè tre richieste come
avveniva in passato. Per regolarità contributiva deve intendersi la
correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale. La
regolarità contributiva, in quanto materia che riguarda la tutela dei
lavoratori, rientra nella competenza del Ministero del lavoro e delle
politiche previdenziali. In tema di DURC, relativamente alla materia dei
contratti pubblici, sono altresì competenti l’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Quando richiedere il DURC
La regolarità contributiva viene
richiesta:
-
per tutti i contratti pubblici (in
particolare, per gli appalti ed i subappalti sia di lavori che di
servizi e forniture)
-
per la gestione di servizi ed attività
pubbliche in convenzione o concessione
-
per i lavori privati in edilizia
soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio
attività
-
per la fruizione di benefici normativi e
contributivi concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail
-
per il rilascio dell'attestazione SOA
-
per l'iscrizione all'Albo dei fornitori
per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti
previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche
-
per la valutazione dei lavori pubblici
per i quali il committente non è tenuto all'applicazione del Codice e
del Regolamento (lavori pubblici seguiti in proprio e non su
committenza e opere pubbliche di edilizia abitativa)
-
per il rilascio dell'attestazione SOA
-
per l'attestazione di qualificazione dei
contraenti generali
Il termine "contratto pubblico" è
ampiamente inteso, comprendendo tutte le tipologie di appalti pubblici,
i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonchè tutti gli
altri contratti, assoggettati alle procedure di evidenza pubblica e
stipulati da una pubblica amministrazione, in cui la prestazione
dell'operatore economico abbia ad oggetto un dare o un facere e sia
funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio in
favore dell'amministrazione procedente, dietro pagamento di un
corrispettivo. All'interno dei contratti pubblici, il DURC deve essere
richiesto:
In fase di selezione pubblica del
contraente, ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione, il
DURC deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante selezionando
la tipologia "verifica di autodichiarazione", indicando, come data alla
quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione
sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione La tipologia
di richiesta "aggiudicazione/partecipazione a gara" deve invece essere
utilizzata per richiedere il DURC nell'ipotesi in cui siano trascorsi
più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per "verifica
dell'autodichiarazione". La stessa tipologia deve altresì essere
selezionata dalle imprese che intendono presentare direttamente il DURC
tra la documentazione a corredo dell'offerta.
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Soggetti tenuti al
possesso del DURC
Sono tenuti al possesso del DURC sia i
datori di lavoro che i lavoratori autonomi. In particolare, per i
contratti pubblici il DURC deve essere richiesto per ogni "operatore
economico". Con il termine "operatore economico" il Codice dei contratti
pubblici individua "l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di
servizi o un raggruppamento o consorzio di essi". L'operatore economico,
pertanto, è qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica che persona
giuridica, il quale sia parte di un rapporto contrattuale con la
pubblica amministrazione e che sia tenuto all'obbligo di iscrizione nei
confronti degli enti previdenziali e, a determinate condizioni, nei
confronti delle Casse edili. In linea generale, infatti, il DURC, quale
certificazione unica che attesta contestualmente la situazione
contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che
il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, sia
iscritto contemporaneamente a più enti.
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Soggetti richiedenti
L'azienda, anche attraverso un
intermediario qualificato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12/79
(consulenti del lavoro, professionisti equiparati, ecc.). Le SOA. Le
Amministrazioni aggiudicatrici (indicate dall'articolo 3, comma 25, del
Codice dei contratti pubblici, che sono tenute a richiedere d'ufficio il
DURC per tutti gli appaltatori ed i subappaltatori. Le altre stazioni
appaltanti pubbliche diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici
(imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 28, del Codice dei
contratti pubblici) e le pubbliche amministrazioni che agiscono come
amministrazioni procedenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
o) del D.P.R. n. 445/2000, qualora debbano verificare le
autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti di propria
competenza.
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Requisiti di regolarità
L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono
tenuti ad accertare la regolarità dell'impresa sulla base della
rispettiva normativa di riferimento. La regolarità deve sussistere alla
data indicata nella richiesta (nel caso di verifica della dichiarazione
sostitutiva) o alla data di conclusione dell'istruttoria (negli altri
casi). Per la verifica della dichiarazione sostitutiva, la data da
indicare nella richiesta deve essere quella della presentazione
dell'autocertificazione, in quanto la regolarità deve sussistere al
momento in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo
irrilevanti eventuali regolarizzazioni successive. Soprattutto in caso
di contratti pubblici, è opportuno che l'azienda che intende presentare
un'offerta controlli preliminarmente la propria situazione contributiva
presso gli Istituti previdenziali, al fine di evitare le conseguenze,
anche penali, derivanti dalla presentazione di dichiarazione sostitutiva
di regolarità che risulti non veritiera. I requisiti generali per la
verifica della regolarità sono indicati nel D.M. del 24.10.2007.
Rispetto ad essi, ciascun Ente ha provveduto, con proprie Circolari, a
fornire chiarimenti ed informazioni di dettaglio in relazione alla
propria normativa di riferimento. Esclusa l'ipotesi di verifica della
dichiarazione sostitutiva, in mancanza della sussistenza dei requisiti
di regolarità contributiva, l'Ente, prima di attestare l'irregolarità,
deve invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro
il termine massimo di quindici giorni dall'accertamento
dell'irregolarità stessa. Se successivamente al rilascio del DURC,
emergono circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di
regolarità già attestata, l'Ente deve darne immediata comunicazione al
richiedente (con emissione di un DURC che annulla e sostituisce il
precedente) e, nel caso di appalti pubblici sempre alla stazione
appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il
recupero di quanto dovuto. Il DURC non produce effetti liberatori per
l'impresa, per cui è sempre possibile un'azione per l'accertamento ed il
recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare
dovute.
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Scostamento non grave
Ai soli fini della verifica di una
dichiarazione sostitutiva in fase di selezione pubblica del contraente,
la regolarità contributiva viene dichiarata anche in presenza del cd.
"scostamento non grave" tra somme dovute e somme versate. Lo scostamento
si intende "non grave" quando "con riferimento a ciascun periodo di paga
o di contribuzione" c'è una differenza tra il dovuto e il versato che è
inferiore o pari al 5%, o un debito inferiore a 100 euro (se lo
scostamento è superiore al 5%). In caso di un certificato di regolarità
rilasciato in presenza di "scostamento non grave", l'operatore economico
è comunque obbligato a versare l'importo dovuto entro i trenta giorni
successivi all'emissione del DURC. Se non provvede al pagamento
dell'importo dovuto nel termine fissato, l'irregolarità sarà dichiarata
nei DURC successivamente rilasciati. In tutti gli altri casi, la
presenza di una scopertura, anche inferiore ai limiti sopra indicati,
comporta sempre l'irregolarità dell'azienda, con sospensione
dell'istruttoria e invito a regolarizzare la posizione entro quindici
giorni.
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Come accedere
al servizio di rilascio del Durc
DURC è richiesto per via telematica
accedendo a:
http://www.inps.it - solo per aziende e intermediari in possesso di
utenza rilasciata da Inps per i propri servizi on line;
http://www.inail.it - solo per aziende e intermediari in possesso di
utenza rilasciata da Inail per i propri servizi on line;
http://www.sportellounicoprevidenziale.it - anche per le Stazioni
Appaltanti e SOA. Le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, le SOA, i
consulenti del lavoro e gli intermediari qualificati (legge n. 12/1979)
sono obbligati ad inoltrare la richiesta di DURC esclusivamente per via
telematica.
Le aziende e i loro intermediari possono
accedere tramite portale Inps o portale Inail, utilizzando le utenze già
rilasciate dagli stessi Enti per la fruizione dei servizi telematici. Il
sistema crea in automatico il collegamento con
http://www.sportellounicoprevdenziale.it.
Le pubbliche amministrazioni appaltanti e
le SOA devono richiedere specifiche utenze e devono accedere
esclusivamente tramite il sito
http://www.sportellounicoprevidenziale.it.
Le utenze per le stazioni appaltanti
pubbliche sono rilasciate da qualsiasi sede Inail, Inps e Casse edili
presentando l'apposito modulo di richiesta ed i relativi allegati.
Le utenze per le SOA sono rilasciate dalla
Direzione Centrale sistemi informativi e telecomunicazioni dell'Inail
presentando l'apposito modulo di richiesta ed i relativi allegati.
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Come richiedere il Durc
L'utente compila il modulo a video,
inserendo i dati richiesti dalla procedura e inoltra la richiesta
attraverso il canale telematico. Nel sito
http://www.sportellounicoprevdenziale.it/ è disponibile il manuale
utente, accessibile dopo l'autenticazione. La procedura, in seguito ad
una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta
l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P.
(codice identificativo pratica) e del numero di protocollo della
richiesta. Il CIP vale come "ricevuta" e deve essere stampato e
conservato dall'utente come prova del corretto invio della richiesta.
Nel caso di contratti pubblici, il CIP viene rilasciato solo ad inoltro
della prima richiesta e deve essere indicato dall'utente per ogni
richiesta, relativa allo stesso appalto/subappalto, successiva alla
prima (pertanto, per uno stesso appalto/subappalto, si avranno più
"ricevute" aventi lo stesso numero di CIP ma numero e data di protocollo
diversi). L'utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque
momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in
modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia
richiedendo ad una qualunque Struttura territoriale degli Enti di
effettuare tale controllo.
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Tempi e modalità di
rilascio del Durc
Il DURC è emesso al 31° giorno dal
rilascio del CIP. Se necessario, durante l'istruttoria, l'Inail chiede
chiarimenti e documentazione integrativa, da presentare entro 15 giorni,
durante i quali il termine massimo di rilascio del DURC è sospeso. In
caso di irregolarità, l'Inail invita l'impresa a regolarizzare la
propria posizione entro 15 giorni e per lo stesso periodo sospende il
rilascio del certificato. Le inadempienze contributive, infatti, sono
sempre regolarizzabili, tranne che nel caso di verifica di
autocertificazione per appalti pubblici. In quest'ultimo caso, l'impresa
è considerata comunque regolare, qualora si accerti uno "scostamento non
grave", fermo restando l'obbligo di regolarizzare la posizione entro 30
giorni dal rilascio del DURC. Se la pratica è stata sospesa (a fini
istruttori o per invito alla regolarizzazione), il DURC viene emesso al
46° giorno dal rilascio del CIP.
Il DURC è rilasciato:
-
alla Cassa Edile competente per
territorio, per i DURC relativi ad aziende che in fase di richiesta
hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano operai
-
dalla Commissione nazionale paritetica
delle Casse edili (CNCE), per i DURC relativi ad aziende che in fase
di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che
occupano solo personale impiegato e tecnico
-
in tutti gli altri casi, dalla Sede Inps
o Inail competente.
Al momento, il DURC viene spedito tramite
posta raccomandata all'indirizzo del richiedente. Per i certificati
emessi dalle Casse Edili, è possibile richiedere l'invio tramite posta
elettronica certificata (PEC). In questo caso il certificato è in
formato elettronico e firmato digitalmente dal responsabile dello
sportello unico della Cassa Edile. Se il richiedente è diverso
dall'impresa, una copia del DURC viene inviata anche a quest'ultima.
Tutti i DURC riportano, in calce al
certificato, un contrassegno che è stato generato elettronicamente dal
sistema al momento dell'emissione del certificato.
Tale contrassegno consente di verificare
la provenienza e la conformità del documento cartaceo (analogico) in
possesso degli utenti con il documento informatico presente nella banca
dati DURC. La verifica può essere effettuata utilizzando l’apposito
software gratuito disponibile sul sito.
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Periodo di validità
Per i lavori privati in edilizia, la
validità del DURC è di tre mesi dalla data del rilascio ed il DURC può
essere utilizzato per tutti i lavori edili privati effettuati
dall'azienda durante il periodo di validità del certificato. Ha invece
validità mensile il DURC rilasciato per i benefici normativi e
contributivi, concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail e per le
agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni pubbliche. Per gli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè nel caso di
servizi/attività in convenzione o in concessione, la validità è
trimestrale ed è relativa allo specifico appalto ed alla fase per la
quale il DURC è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL,
collaudo, etc.).
In particolare, ha validità trimestrale il
DURC rilasciato ai fini:
-
della verifica della dichiarazione
sostitutiva
-
dell'aggiudicazione
-
della stipula del contratto
-
dei pagamenti degli stati di avanzamento
lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture
(fatture)
-
dell'acquisizione in economia di soli
beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto
-
dell'attestazione SOA
-
dell'iscrizione all'albo fornitori
Il DURC rilasciati ai fini della verifica
della dichiarazione sostitutiva e dell'aggiudicazione possono essere
utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso
di validità. Il DURC rilasciato ai fini dell'acquisizione in economia di
beni e servizi con affidamento diretto, durante il periodo di validità
trimestrale, può essere utilizzato nei confronti di più stazioni
appaltanti, a condizione che l'oggetto della prestazione resa nel
contratto sia il medesimo (la finalità è quella di semplificare le
operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che
hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori). Ha inoltre
validità trimestrale il DURC rilasciato per l'attestazione SOA e per
l'iscrizione all'albo fornitori. Un DURC richiesto per una determinata
finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato
in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.
Pertanto, è da ritenersi illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di
un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia,
agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni). Fermo restando l'obbligo di
acquisire il DURC per ogni singola fase dell'appalto, qualora tra la
stipula del contratto ed il primo pagamento o tra due successivi
pagamenti intercorra un periodo superiore a 6 mesi, deve essere
richiesto comunque un nuovo DURC allo scadere dei 180 giorni (e non allo
scadere del DURC precedentemente emesso). Se invece tra le due fasi del
contratto intercorre un periodo inferiore ai 6 mesi, il nuovo DURC dovrà
essere richiesto solo in occasione della fase successiva (ancorchèé
quello precedente sia già "scaduto").
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Durc per "benefici"
Dal 1° gennaio 2008, i datori di lavoro,
che usufruiscono di benefici normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale, devono essere in possesso del DURC. Se
l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che
ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero
agisce in qualità di Stazione Appaltante, è lo stesso Istituto a
provvedere direttamente alla verifica dei requisiti di regolarità senza
emettere il certificato. Nel solo caso di DURC per benefici normativi e
contributivi, la violazione, da parte del datore di lavoro o del
dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in
materia di tutela di condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al
decreto ministeriale 24 ottobre 2007, accertata con provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al
rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna
violazione prevista nello stesso allegato. A tal fine non rileva
l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito. Ai fini
della procedura di rilascio del DURC, l'interessato è tenuto ad
autocertificare l'assenza di cause ostative presentando l'apposito
modulo predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche
previdenziali alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL)
territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa.
L'elenco, non tassativo, dei benefici contributivi la cui fruizione è
soggetta al possesso del DURC è allegato alla circolare ministeriale n.
5/2008.
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Normativa
Riferimenti normativi
-
Legge 22 novembre 2002, n. 266
-
Decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276
-
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
-
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
Finanziaria 2006)
-
Decreto-legge del 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81
-
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti
Pubblici)
-
Decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito dalla legge 12 luglio 2006, n. 228
-
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1,
commi 1175-1176 (Legge Finanziaria 2007)
-
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
-
Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007
A
-
llegato al DM 24 ottobre 2007 (Elenco
delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro la
cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC)
-
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito dalle Legge 28 gennaio 2009, n. 2
-
Decreto Interministeriale del 4 dicembre
2008
-
Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici)
Riferimenti normativi
-
Convenzione del 15 aprile 2004 per il
rilascio del DURC (INPS, INAIL e Associazioni di categoria)
-
Lettera circolare del 14 luglio 2004
-
Nota n. 9503 del 17 luglio 2007
-
Nota n. 15356 del 20 novembre 2007
-
Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008
-
Circolare n. 34 del 15 dicembre 2008
-
Lettera circolare n. 4549 del 31 marzo
2009
-
Circolare n. 10 del 1 aprile 2009
-
Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010
Disposizioni di altri enti
-
Circolare Commissione nazionale
paritetica per le Casse edili del 27 luglio 2005, n. 2053
-
Circolare Inail del 25 luglio 2005, n.
38
-
Circolare Inps del 26 luglio 2005, n. 92
-
Circolare Inail del 22 dicembre 2005, n.
52
-
Circolare Inps del 30 dicembre 2005, n.
122
-
Circolare Inps del 27 gennaio 2006, n. 9
-
Nota Inail del 30 gennaio 2006, n. 208
-
Nota Commissione nazionale paritetica
per le Casse edili del 9 febbraio 2006, n. 286
-
Circolare Inps del 19 ottobre 2006, n.
116
-
Nota Commissione nazionale paritetica
per le Casse edili del 29 novembre 2007, n. 336
-
Circolare Inail del 5 febbraio 2008, n.
7
-
Nota Commissione nazionale paritetica
per le Casse edili del 21 marzo 2008
-
Circolare Inps del 18 aprile 2008, n. 51
-
Circolare Inail del 19 dicembre 2008, n.
79
-
Nota Inail del 4 febbraio 2009, n. 2724
-
Messaggio Inps del 26 maggio 2009, n.
12027
-
Parere dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici dell'11 marzo 2009, n. 31
-
Determinazione dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici del 12 gennaio 2010, n. 1
-
Messaggio Inps del 4 maggio 2010, n.
12091
-
Circolare Inps del 17 novembre 2010, n.
145
-
Circolare INAIL n. 22 del 24 marzo 2011
Interpelli della DG attività ispettiva del
Ministero
-
22 dicembre 2005 prot. n. 3144 - Certificazione di regolarità
contributiva e DURC
-
3 settembre 2007, n. 24 - Applicazione della
normativa sul DURC alle imprese straniere
-
9 luglio 2008, n. 21 - DURC
come prova per la correntezza dei pagamenti dovuti
-
19 dicembre 2008, n.
54 - Adozione dei parametri retributivi di CCNL ai fini del rilascio del DURC
-
23 dicembre 2008, n. 56 - Non obbligo di iscrizione alle Casse
edili da parte delle imprese che applicano il CCNL metalmeccanico
-
6
febbraio 2009, n. 6 - DURC e imprese straniere
-
20 febbraio 2009, n. 9 -
Enti pubblici appaltatori e DURC
-
20 febbraio 2009, n. 10 - DURC e
lavori, servizi e forniture in economia
-
20 febbraio 2009, n. 15 -
Pagamenti dei SAL e DURC
-
10 luglio 2009, n. 58 - DURC, distacco e
attività di trasporto
-
2 aprile 2010, n. 3 - Responsabilità solidale e
rilascio del DURC.
-
9 giugno 2010, n. 19 - DURC e ATI.
-
3 marzo 2011 n. 8
– DURC e lavoro part-time in edilizia
Per aggiornamenti sulla materia del DURC è
possibile consultare, nei limiti delle rispettive competenze, i siti
delle seguenti Autorità:
-
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(www.avcp.it) che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.163/2006, vigila
sull'applicazione della disciplina dei contratti pubblici ed ha
predisposto un apposito elenco di FAQ sul DURC
-
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it – Attività ispettiva – DURC)
che, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004, pubblica appositi
interpelli in tema di DURC
-
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) competente in materia ai
sensi degli artt. 66, 122 e 124 del D.Lgs. n.163/2006, che ha attivato
uno sportello informativo dedicato alle questioni sull'applicazione
della disciplina dei contratti pubblici
-
INAIL(www.inail.it
– Normativa ed atti ufficiali – Banca dati normativa)
-
INPS(www.inps.it
– Circolari e messaggi)
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